sulla professione forense:
- Giovanna Ruo*, Avvocati: quel malessere delle donne che rischia di impoverire la professione (Guida al diritto 25/2022, 10-12, editoriale). Analisi del Rapporto Censis-Cassa forense 2022 [*presidente di Cammino - Camera avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni]
sul c.d. decreto Ucraina-bis:
DL 21.3.2022 n. 21 - L 20.5.2022 n. 51, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 25/2022, 13-50, sotto il titolo “Decreto Ucraina-bis: allungati i termini per evitare l’iscrizione a ruolo delle somme”)
- commento di Laura Biarello (a cura di), Nuovo restyling per la golden power: valutazione in mano a Palazzo Chigi (Guida al diritto 25/2022, 51-58) [pagg. 53-58, mappa delle principali novità]
in tema di concorso (scorrimento della graduatoria):
- Cons. Stato V 27.5.22 n. 4278, pres. Barra Caraccoiolo, est. Fantini (Guida al diritto 25/2022, 102 T): In presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’Amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria. Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 147, L 27.12.2019 n. 160, e 91, comma 4-bis, DLg 28.8.2000 n. 267 (Tuel) stabiliscono poi i limiti, anzitutto temporali, di efficacia e dunque di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. Il favor per lo scorrimento della graduatoria, modalità prioritaria di reclutamento del personale, presuppone però che la graduatoria sia quella adottata all’esito di un concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall’art. 1, comma 1, lett. a, DPR 487/1994), meccanismo di selezione dei più capaci, nel rispetto dei canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento.
- (commento di) Davide Ponte, Una linea di rigore e più chiarezza per un ampio spettro di fattispecie (Guida al diritto 25/2022, 106-109)
in tema di interdittiva antimafia:
- Cons. Stato III 6.6.22 n. 4578 (Guida al diritto 25/2022, 63-64): Vanno rimessa all’Adunanza plenaria le seguenti questioni:
- se sia causa idonea a sospendere il procedimento amministrativo avente ad oggetto l’interdittiva prefettizia ex artt. 79 c.p.a e 295 c.p.c. la proposizione della domanda di ammissione al controllo giudiziario da parte dell’impresa colpita dall’interdittiva i cui effetti non sono ancora stabilizzati; la conferma di questa interpretazione eliminerebbe possibili ingerenze tra giurisdizioni; inoltre la sospensione del giudizio sino all’esito del controllo giudiziario apre alla possibilità che a valle di tale periodo il giudizio del Prefetto sia positivo e sfoci in una informativa liberatoria che determinerebbe la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso;
- quale sia il rapporto (mai definito dal legislatore) tra la misura prevista dall’art. 32, comma 10, DL 90/2014 e l’istituto del controllo giudiziario introdotto dalla riforma del 2017;
- se la mancata sospensione del giudizio da parte del TAR adito comporti la regressione del giudizio al primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.
in tema di assegni familiari:
- Corte giust. Ue, sentenza in causa C-328/20 (Guida al diritto 25/2022, 64): 1. Il diritto Ue vieta qualsiasi discriminazione, in materia di sicurezza sociale, fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti. 2. Gli assegni familiari e il credito d’imposta per i figli a carico costituiscono prestazioni familiari non soggette ad alcuna riduzione o modifica per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedano in uno Stato membro diverso da quello che concede dette prestazioni. 3. Costituisce discriminazione indiretta, fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti all’interno dell’Ue, l’adeguamento degli assegni familiari e di altri vantaggi fiscali concessi dall’Austria a favore dei lavoratori in funzione dello stato di residenza dei loro figli. 4. La normativa austriaca costituisce violazione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e nel contempo violazione del regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Ue. Infatti il sistema austriaco, applicandosi soltanto in caso di residenza del figlio al di fuori del territorio nazionale, incide essenzialmente sui lavoratori migranti, in quanto è più probabile che siano i loro figli a risiedere in un altro Stato membro.
sulle violazioni del codice stradale (commesse dal minore):
- Cass. 6^, 17.6.22 n. 19619 (Guida al diritto 25/2022, 62): Se la violazione del codice stradale è commessa da un minore di anni diciotto, fermo l’obbligo di redazione immediata del verbale di accertamento, la contestazione deve avvenire nei confronti dei soggetti “tenuti alla sorveglianza”, con la redazione di apposito verbale nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore, che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto, e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo. Della violazione risponde - a norma dell’art. 2 L 689/1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell’art. 194 - colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. La sanzione va pertanto irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti.
in tema di condominio:
- Cass. 2^, 16.5.22 n. 15613 (Guida al diritto 25/2022, 74 T): Una delibera condominiale a maggioranza non può validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune, rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso e al godimento anche di un singolo condomino, né procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l’espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Resta valido l’uso esclusivo del posto se esistono anche regole contrattuali (Guida al diritto 25/2022, 76-79)
in tema di trasporto (aereo):
- Corte giust. Ue 3^, 2.6.22, causa C-353/20 (Guida al diritto 25/2022, 112 s.m.): L’art. 8 del regolamento 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo va interpretato nel senso che conferisce agli utenti dello spazio aereo, come le compagnie aeree, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nei confronti del fornitore di servizi di traffico aereo, al fine di sottoporre a sindacato giurisdizionale le presunte violazioni dell’obbligo di prestazione di servizi che grava su quest’ultimo. Tenendo conto del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali, va esclusa l’applicazione delle norme in materia di concorrenza previste dal Trattato alle prestazioni di servizi di navigazione aerea connesse all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, come quelle previste dal regolamento, ma non l’applicazione delle norme del Trattato e della Carta relative ai diritti e alle libertà degli utenti dello spazio aereo, come quelli correlati alla libera prestazione di servizi in materia di trasposto e alla libertà di impresa.
- (commento di) Marina Castellaneta, Chiusura spazio aereo, e cancellazione voli, il vettore ha diritto ad agire davanti ai giudici nazionali (Guida al diritto 25/2022, 112-114)
in tema di arbitrato e nullità “di protezione”:
- Cass. 2^, 6.5.22 n. 14405 (Guida al diritto 25/2022, 66 T): Gli arbitri hanno l’obbligo di segnalare alla parte l’esistenza di una cosiddetta nullità “di protezione” (quale la violazione dell’art. 3 DLg 122/2005 che impone al costruttore l’obbligo di rilasciare e consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse); qualora gli arbitri non effettuino tale segnalazione, questa deve essere fatta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo e la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione ex art. 829, comma 3, c.p.c., in quanto la disposizione che commina la nullità di protezione attiene all’ordine pubblico comunitario.
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, L’estensione dell’ambito applicativo è il punto di rilievo della decisione (Guida al diritto 25/2022, 69-73)
in materia tributaria (accertamento con adesione):
- Cass. trib. 1.6.22 n. 17946 (Guida al diritto 25/2022, 63): La mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento prevista dal DLg 218/1997, in quanto tale comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza, né è idoneo a far venir meno ab origine gli effetti. In altri termini, la mancata presentazione del contribuente, che ha fatto espressa richiesta di accertamento con adesione, all’invito formalizzato dall’ufficio impositore, preclude (?) l’efficacia sospensiva prevista dall’istituto deflattivo ex DLg 218/1997 cit., facendo pertanto prevalere il presunto fine dilatorio preventivato dall’istante. Resta salva l’efficacia sospensiva dell’istituto premiale.
in tema di droga:
- Cass. pen. 3^, 15.2-25.5.22 n. 20238 (Guida al diritto 25/2022, 88 T): Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assegna di significativi indici di inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto.
- (commento di) Giuseppe Amato, Una decisione che recepisce e attua i principi affermati dalle Sezioni unite (Guida al diritto 25/2022, 90-96) [il riferimento è a Cass. SSUU 19.12.19-16.4.20 n. 12348, sentenza Caruso]
c.s.
Memoria storica
L’Italia di oggi fa strame della sua memoria. La nostra Storia non ci interessa, complice anche la dissennata politica scolastica che ha ridotto le ore di Storia ed eliminato la Geografia. Siamo un popolo che non legge e non studia. Non sappiamo nulla, siamo un Paese ignorante, con una borghesia ignorante, forse non la più ignorante d’Europa come diceva Pasolini, ma forse sì. … Un Paese che perde la memoria non sa più dove andare. Non ha più la capacità di elaborare il presente e non sa immaginare né costruire un futuro. E infatti i nostri politici non hanno un programma delle cose da fare. Il pensiero è mutilato e si procede per slogan, cercando solo di vincere le prossime elezioni.
(Ernesto Galli della Loggia, intervistato su “Otto vite italiane”, dove l’autore racconta la nascita dell’italianità tra ‘800 e ‘900 attraverso otto vite esemplari)