Blog Layout

Guida al diritto (26/2022)

Carmine Spadavecchia • 18 luglio 2022

sulla c.d. riforma Cartabia:

- Alberto Cisterna*, Riforma del Csm: luci e ombre di un necessario compromesso (Guida al diritto 26/2022, 10-12, editoriale) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma]


sul danno non patrimoniale:

DM 8.6.2022 [GU 22.6.22 n. 144], Ministero dello sviluppo tecnologico, Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

- testo del decreto (Guida al diritto 26/2022, 14-15) sotto il titolo “Danno non patrimoniale: aggiornati ai valori Istat gli importi per le lesioni da micropermanenti”

- I valori aggiornati per invalidità fino al 9 per cento (Guida al diritto 26/2022, 16-17) 

- commento di Filippo Martini, Sotto la lente i prospetti milanesi: per il “parentale” restyling in vista (Guida al diritto 26/2022, 19-22). Le lesioni di lieve entità hanno un parametro di legge per il loro indennizzo, mentre si attende ab immemorabile quello per i ristori del danno più grave. Per i valori “meneghini” si annuncia a giorni, per il danno parentale, una tabella di nuovo conio allineata alle statuizioni della Suprema Corte.


sul c.d. decreto semplificazioni:

DL 21.6.2022 n. 73 (GU 21.6.22 n. 143, in vigore dal 22 giugno 2022), Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

- mappa (guida alla lettura a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 26/2022, 23-28)


sul c.d. DM economia:

DM 11.3.2022 n. 55 (GU 25.5.22 n. 12, in vigore dal 9 giugno 2022), Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. 

- testo del decreto (Guida al diritto 26/2022, 29-43)

- commento di Riccardo Sciaudone, Nuova misura contro il riciclaggio in linea con le indicazioni europee (Guida al diritto 26/2022, 44-48)


in tema di rifiuti:

- TAR Trento 17.5.22 n. 97, pres. Rocco, est. Tassinari (Guida al diritto 26/2022, 88 T): La deliberazione della Giunta provinciale di Trento che ha adottato un programma di azioni finalizzate alla graduale riduzione dell’impiego dei prodotti monouso, in plastica e non, e dei rifiuti, risulta illegittima quanto all’introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2023, di specifiche misure ambientali (i CAM provinciali) che attengono all’affidamento di servizi di ristoro a mezzo di distributori pubblici, di gestione di bar e somministrazioni di panini, a seguito di procedure di gara indette dagli enti pubblici trentini, dagli enti strumentali e dalle società partecipate, spettando esclusivamente allo Stato introdurre CAM di fonte statale, come strumento di bilanciamento uniforme, sull’intero territorio, dei contrapposti interessi tra le materie della tutela ambientale e della concorrenza, quindi sottratte alla potestà legislativa e amministrativa provinciale. [NdR: CAM = criteri ambientali minimi]

- (commento di) Laura Biarella, Standard di tutela a livello statale derogabili dall’ente locale “in melius” (Guida al diritto 26/2022, 99-102)


in tema di immigrazione:

- Cons. Stato III 23.6.22 n. 5171, pres. Corradino, est. Ferrari (Guida al diritto 26/2022, 53): Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 4, comma 3, DLg 25.7.1998 n. 286 (TU immigrazione), nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 474 c.cp. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ovvero “taroccati”) sia “automaticamente” ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno


sul processo amministrativo telematico:

- CGA Sicilia, 16.6.22 n. 707, pres. est. De Nictolis, (Guida al diritto 26/2022, 53): L’errore nell’invio della Pec a un ufficio diverso del medesimo tribunale non obbliga il giudice o l’ufficio a provvedere alla regolarizzazione dell’adempimento non andato a buon fine e che di fatto non determina la litispendenza della causa davanti al giudice amministrativo. L’ufficio che per errore riceve la Pec contenente il ricorso non è tenuto infatti a trasmetterlo all’altro ufficio competente, pur se entrambi appartenenti allo stesso tribunale competente per la causa. Sussistono, però, regole di “cortesia” per cui il giudice può sollecitare la reiterazione dell’invio in maniera corretta atto a rimediare all’errore. Ma non.si tratta di regolarizzazione dell’atto inviato all’indirizzo sbagliato: l’errore non è infatti sanabile, e l’atto va integralmente ripetuto. (Nella specie si trattava dell’irregolare deposito di un ricorso elettorale, respinto sia perché all’errore non era stato posto riparo mediante nuovo invio all’indirizzo corretto di posta certificata, sia per superamento degli stringenti termini previsti dalla normativa di settore).


in materia di famiglia (patto di famiglia):

- Cass. trib. 20.6.22 n. 19561 (Guida al diritto 26/2022, 51): Il patto di famiglia (artt. 768-bis e segg. c.c.) è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall’imprenditore in favore del discendente. beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. Ciò che caratterizza il patto di famiglia, e lo distingue da una qualsiasi donazione che abbia ad oggetto gli stessi beni, è il conguaglio in favore degli altri legittimari, esigibile da subito, senza che si debba aspettare l’apertura della successione.


in materia di condominio:

- Cass. 2^, 20.6.22 n. 19756 (Guida al diritto 26/2022, 50-51): In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all’art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria dall’art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui è sorto l’obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali lavori. (La SC accoglie il ricorso di un acquirente contro. la decisione della Corte d’appello che lo aveva condannato al pagamento del credito maturato dall’impresa che aveva effettuato i lavori straordinari quando la proprietà dell’appartamento era ancora del venditore)


in tema di professioni:

- Corte giust. Ue 1^, 16.6.22, causa C-577/20 (Guida al diritto 26/2022, 104 s.m.): Una domanda di accesso a una professione regolamentata e di autorizzazione all’esercizio di tale professione nello Stato membro ospitante, presentata, ai sensi dell’art. 13, par. 2, della direttiva 2005/36, da una persona che, da un lato, possiede un titolo di formazione relativo a tale professione, rilasciato in uno Stato membro in cui tale professione non è regolamentata, e che, dall’altro, non soddisfa il requisito di aver esercitato la stessa professione per il periodo minimo richiesto dallo stesso art. 13, deve essere esaminata dall’autorità competente dello Stato membro ospitante alla luce degli artt. 45 o 49 Tfue. Tali norme impongono allo Stato membro ospitante di considerare veritiero un diploma rilasciato dall’autorità di un altro Stato membro. Tuttavia, in presenza di seri dubbi, fondati su elementi concreti costitutivi di un insieme di indizi concordanti che inducono a ritenere che il diploma di cui si avvale il richiedente non rifletta il livello minimo delle conoscenze e delle qualifiche che esso consente di presumere acquisito da tale richiedente, detta autorità può chiedere all’autorità emittente di riesaminare, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio del diploma e, se del caso, revocarlo. Quando l’autorità emittente riesamina la fondatezza del rilascio del diploma, senza revocarlo, è solo in via eccezionale, nel caso in cui le circostanze del caso di specie rivelassero manifestamente l’assenza di veridicità del diploma di cui trattasi, che l’autorità dello Stato membro ospitante può rimettere in discussione la fondatezza del rilascio del titolo.

- (commento di) Marina Castellaneta, La domanda di accesso a una professione con titolo rilasciato da un altro Stato va comunque esaminata (Guida al diritto 26/2022, 104-106) 


in tema di responsabilità medica:

- Cass. pen. 4^, 6.4-27.5.22 n. 20652 (Guida al diritto 26/2022, 72 T): L’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 L 8.3.2017 n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o dell’art. 590 c.p., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è invece applicabile né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse (SSUU 21.12.17, Mariotti)

- (commento di) Giuseppe Amato, Puntualizzazioni sui profili di rischio: la Gelli-Bianco alla prova del giudice (Guida al diritto 26/2022, 75-81)


in tema di usura:

- Cass. 3^ 10.5.22 n. 15505 (Guida al diritto 26/2022, 58 T): La valutazione di usurarietà va compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma non può essere parametrata al Tsu individuato per gli interessi corrispettivi, bensì a una “soglia” costituita dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, come rilevata dai decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, L 108/1996, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 L 108/1996; in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Torna l’inflazione galoppante e il tema dell’illegittimità del tasso (Guida al diritto 26/2022, 59-62)


 

c.s.


 

Senza una guida non puoi capire in che direzione guardare (Platone)

Se volete vedere, chiudete gli occhi (Sonia Bergamasco in "Resurrexit Cassandra", di Jean Fabre)

È stupefacente la quantità di cose assurde che si arriva a credere se si pensa per troppo tempo in solitudine (John Maynard Keynes)



Share by: