LA SCUOLA E LA DAD
"La scuola promuove la formazione e l’educazione degli studenti mediante lo studio e l’acquisizione di competenze specifiche, lo sviluppo della coscienza civica, l’esercizio consapevole della cittadinanza attiva e del libero pensiero.
La comunità scolastica, nel rispetto delle differenze dei ruoli, delle competenze e delle funzioni, si impegna a garantire il diritto allo studio, la formazione del cittadino, lo sviluppo delle potenzialità soggettive, impegnandosi a promuovere gli interventi necessari per garantire il successo di ciascuno . Gli istituti scolastici cooperano con la comunità civile e sociale e le famiglie al fine di favorire nei giovani il senso di responsabilità, l’autonomia di pensiero, la consapevolezza di sé e dei propri diritti e doveri, perseguendo il raggiungimento degli obiettivi culturali e professionali nel rispetto delle modalità e dei tempi soggettivi di apprendimento".
Non c'è nessun buon regolamento di Istituto che non abbia un incipit come quello appena riportato. E il perché è facile da spiegare. La scuola "addestra" i cittadini di domani, assolve a compiti di formazione personale fondamentali, a volte supplendo alle carenze "domestiche", e contribuisce in modo decisivo a incanalare la società e la percezione di essa sui binari dei principi di uguaglianza consacrati dalla Carta costituzionale.
La pandemia ha dimostrato che tutto questo in Italia è un po'meno vero di quanto avremmo potuto credere.
Siamo agli ultimi posti in Europa per numero di giorni di apertura delle scuole, da quando ha cominciato a diffondersi il virus. La storia dei banchi a rotelle è diventata una barzelletta nazionale e il primo atto del nuovo governo è stato di chiudere nelle zone rosse ogni scuola di ordine e grado.
Tanto c'è la didattica a distanza. Il surrogato alla scuola in presenza più inadatto che possa esistere.
La cosiddetta DAD, nata come strumento di emergenza in un periodo di sospensione improvvisa delle attività scolastiche, senza avere dei confini teorici e pratici così chiari, è stata più recentemente affiancata dalla DDI, acronimo che sta ad indicare la didattica digitale integrata, e cioè una DAD intesa non come sostitutiva, bensì come complementare alla didattica in presenza, per quegli studenti che, iniziato l’anno scolastico in classe, si trovino nelle condizioni di improvvise restrizioni di mobilità, oppure vivano l’esperienza della quarantena.
La DDI si propone dunque di integrare e supportare la didattica quotidiana, il cui obiettivo primo è l’erogazione in presenza.
Le attività della DDI, come suggeriscono le Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto 2020, devono offrire agli studenti una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
Le attività sincrone sono quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, quali sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale; le attività asincrone sono invece quelle senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni, elaborazione di materiale digitale, individuale o di gruppo, secondo le consegne e sotto il monitoraggio del docente di riferimento).
Facile a dirsi, più difficile a farsi, come vedremo.
IL QUADRO NORMATIVO RECENTE
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).
Il D.P.C.M. del 14.1.2021 aveva previsto che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado avrebbero dovuto adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni fosse garantita l’attività didattica in presenza.
Al di fuori di tale percentuale, la restante parte dell’attività didattica era da svolgersi tramite il ricorso alla didattica a distanza.
In data 2 marzo 2021, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia a partire dal 6.3.2021, ha ribadito in buona parte le misure già introdotte dal precedente D.P.C.M. del 14.1.2021, salvo dettagliarne maggiormente l’articolazione sulla base delle tipologie di aree di rischio (c.d. “zone”), e ha previsto, in alcuni casi, maggiori poteri di intervento delegati ai Presidenti delle Regioni.
Relativamente alle istituzioni scolastiche, comprese quelle di secondo grado, nel D.P.C.M. del 2.3.2021 è stato articolato un complesso regime regolatorio secondo cui, nelle aree qualificate come “zone gialle” e "zone arancioni", è prevista l’adozione di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca con attività didattica in presenza, il resto con didattica a distanza).
A differenza di quanto disposto dal precedente decreto, con riferimento a tali zone, era stata tuttavia introdotta la possibilità per i Presidenti delle Regioni o Province Autonome di adottare “la misura di cui al primo periodo dell’articolo 43” del medesimo decreto (ovvero la sospensione delle attività didattiche in presenza ed il ricorso alla DAD al 100%) in tre distinte ipotesi, fra loro alternative.
Infine, per le aree qualificate come “zone rosse”, il decreto ha previsto – ai sensi del citato art. 43 – la sospensione di ogni attività in presenza, e, dunque, l’utilizzo esclusivo della DAD per le scuole di ogni ordine e grado.
Il nuovo decreto-legge del 31 marzo 2021 ha disposto, infine, che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
La didattica a distanza, dunque, nell’intenzione del Governo, continua a sostituire integralmente o a integrare in modo sostanziale la didattica in presenza, dal secondo anno della scuola secondaria in poi.
REGOLE E LIMITI DELLA DAD
Durante la didattica a distanza lo studente dovrebbe osservare il medesimo comportamento che è tenuto ad avere a scuola, in quanto le regole previste per l’attività in presenza devono essere applicate tendenzialmente anche da remoto (rispetto degli orari delle lezioni; registrazione delle assenze nel registro elettronico e obbligo di giustificazione; richiesta per allontanarsi temporaneamente; abbigliamento idoneo).
Lo studente dovrebbe avere l’obbligo di tenere la videocamera accesa per l’intera durata delle attività didattiche (ma non tutti i regolamenti di Istituto, integrati con le nuove disposizioni sulla DAD, prevedono tale obbligo), mantenere il microfono spento durante la lezione e attivarlo su richiesta del docente o per fare un intervento. Dovrebbe fare lezione in un ambiente silenzioso, a cui non sia consentito l’accesso ad altri (familiari compresi, ovviamente), senza alcuna interruzione.
Ma basta che internet non funzioni a dovere, che l’alunno simuli una disconnessione improvvisa, o che lo studente abbia uno spazio inadeguato e non funzionale alle sue necessità, per far saltare tutto.
Inoltre, la didattica a distanza rende inevitabilmente molto difficile il confronto culturale, improbo il controllo dei comportamenti personali e di fatto impossibile l’integrazione sociale e collettiva tra individui in fase di formazione.
Per non parlare del salto all’indietro nel tempo di disabili e soggetti con bisogni educativi speciali, condannati ad una nuova emarginazione, stavolta “in presenza”, perché nuovamente isolati e deprivati del contatto con gli altri studenti.
La scelta governativa è criticabile sia come scelta di campo che per le modalità di attuazione.
In primo luogo, il sacrificio della didattica in presenza costituisce una resa preventiva e incondizionata alla diffusione del virus, senza alcuna certezza scientifica sugli effetti delle aggregazioni scolastiche rispetto all’aumento della sua diffusività.
Esistono valutazioni che non indicano, al contrario, la scuola come fattore di rischio di diffusione del contagio, in relazioni ai rigidi protocolli e alle concrete misure di prevenzione che sono stati da tempo implementati nel contesto scolastico.
In particolare, la limitazione al 50% della didattica in presenza pare essere stata adottata non per fronteggiare i rischi correlati alla frequenza delle lezioni, bensì per la necessità di far fronte a problematiche diverse e, in particolare, all’esigenza di ridurre la capienza dei mezzi pubblici, di cui non si avvarrebbero, in tesi, gli utenti delle c.d. “scuola di prossimità” (scuole elementari e medie).
In realtà, sebbene ormai da mesi il C.T.S. abbia evidenziato l’importanza di un coordinamento tra esigenze, nell’ottica di una forte spinta al rientro in classe per tutti, la scuola ha finito per doversi adattare alle necessità e alle carenze di altri settori, venendo indebitamente “sacrificata” per ovviare a problematiche, come quelle correlate alla (cattiva) gestione del trasporto pubblico od alla eccessiva lentezza nella vaccinazione di massa, non implementata e organizzata adeguatamente dalle competenti autorità pubbliche.
Nel metodo, la generica previsione di un ricorso alla DAD per il 50% della popolazione scolastica ha comportato ulteriori incertezze organizzative, dipendenti dalle concrete modalità con cui ciascun Istituto può scegliere di strutturare la didattica integrata, con ripercussioni inevitabili non solo rispetto alle esigenze organizzative ricadenti sugli istituti superiori, ma anche sull’omogeneità dell’offerta formativa garantita agli studenti e sulle possibilità di reale condivisione del progetto educativo.
Restano invece le diseguaglianze e le condizioni di disparità di opportunità oggettivamente sussistenti in relazione alla minore partecipazione che la DAD comporta per molti studenti.
In effetti, la previsione della didattica a distanza acuisce il divario fra studenti appartenenti a famiglie più abbienti, che dispongono di connessioni e spazi utili a favorire l’utilizzo della didattica digitale, e studenti meno abbienti, i quali dispongono di connessioni e spazi non adeguati. Tali inevitabili diseguaglianze si infrangono contro un quadro giuridico, nazionale e sovranazionale, che vieta la discriminazione nell’accesso fisico agli ambienti scolastici in ragione dell’essere parti di una minoranza o del vivere speciali condizioni di vulnerabilità.
La decisione, poi, di rimettere al singolo Istituto la scelta di aumentare la didattica in presenza fino al 75% (e sempre che qualche dirigente scolastico sia disposto a “correre il rischio”), in ragione dell’autonomia didattica e organizzativa, sembra cozzare con il principio secondo cui l’autonomia scolastica non può in alcun modo incidere sui “livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio” (cfr. art. 21 del d.lgs. n. 59/1997), la cui individuazione spetta invece allo Stato, nel rispetto delle chiare indicazioni ricavabili dalla Costituzione (artt. 33 e 34).
La scelta di coinvolgere le istituzioni scolastiche per garantire un incremento della didattica in presenza, piuttosto che costituire un passo in avanti nella logica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione, sembra rappresentare l’ennesima fuga dalle responsabilità di una classe politica che non si è rivelata all’altezza di una gestione forte e coordinata dell’emergenza pandemica.
GLI EFFETTI DANNOSI E LA LEGITTIMITA' DELLA DAD
D’altra parte, comincia oggi ad imporsi prepotentemente nella comunità scientifica la percezione dell’impatto dell’utilizzo massiccio e continuato della didattica a distanza sulla salute dei più giovani.
Da un lato, se davvero l’attività scolastica a distanza fosse qualificabile come attività didattica tour court, alla stessa dovrebbero applicarsi le previsioni contenute negli artt. 172 e ss. del d.lgs. n. 81/2008, in quanto l’art. 2, lett. a), di tale T.U. riconduce alla nozione di “lavoratore”, e dunque di beneficiario delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche “l’allievo degli istituti di istruzione" nei quali si faccia uso di apparecchiature fornite di videoterminali, seppure "limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni" in questione.
L’istituzione scolastica, dunque, dovrebbe adottare “le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati” (art. 174, II comma), garantendo adeguate pause nell’utilizzo del videoterminale (art. 175) come pure “sorveglianza sanitaria” (art. 176).
Sotto altro profilo, la didattica a distanza, lungi dall’essere uno strumento “innocuo” per gli studenti, è stata associata a danni da isolamento sociale, da eccesso di dispositivi virtuali, da depauperamento delle risorse cognitive e da regressione psico-evolutiva.
Alcuni studi hanno cominciato infatti a valutare gli effetti psicosociali dell'interruzione della didattica in presenza sulle famiglie europee, mettendo in luce effetti negativi su genitori e bambini, come ad esempio l'aumento dei conflitti domestici, l'uso di alcol/droghe da parte dei genitori e la scarsa qualità della didattica domiciliare.
La pandemia avrebbe inoltre aggravato l’emergenza psichiatrica in preadolescenza e adolescenza, in ragione della correlazione tra isolamento sociale e aumento del rischio di depressione e disturbo d’ansia, con comparsa di sintomi di disturbi mentali maggiormente correlata alla durata dell’isolamento sociale piuttosto che alla sua intensità.
Al riguardo, alcuni recenti studi avrebbero mostrato altresì una sicura associazione tra isolamento sociale e problemi di salute mentale (sintomi depressivi, autolesionismo non suicidario, ideazione suicidaria e tentativo di suicidio) in bambini, adolescenti e post-adolescenti nel medio e lungo termine.
Di questa pericolosa situazione per i più giovani, conseguente agli effetti “primari” della pandemia, ed esaltata dalla scelta di misure contenitive non adeguatamente ponderate – di cui è chiara espressione il ricorso massiccio alla DAD – cominciano ormai a prendere atto anche i Giudici direttamente investiti della legittimità dei DPCM di riferimento.
Con ordinanza pubblicata il 26 marzo 2021, ad esempio, il TAR per il Lazio ha messo nero su bianco che “le impugnate previsioni del D.P.C.M. 2.3.21 non risultano supportate da una adeguata istruttoria” e che “i ricorrenti hanno prodotto pubblicazioni che sembrerebbero comprovare, rispetto all’inizio della pandemia (marzo 2020), un significativo aumento dei ricoveri ospedalieri di adolescenti per gravi disordini alimentari e tentativi di suicidio (..), quale effetto del progressivo isolamento sociale indotto dalle misure di contenimento del contagio, ragione per cui appare urgente una approfondita valutazione della situazione al fine di ripristinare l’attività didattica ordinaria, cioè in presenza”.
Fa sinceramente impressione leggere valutazioni così “crude” in un provvedimento giudiziario, valutazioni che sono state rese, come ordinariamente accade, in modo del tutto "terzo" e imparziale all’esito di una approfondita disamina di allegazioni e documentazioni scientifiche.
E’ la prova “provata” che non è vero che non vi era altra scelta, rispetto a quelle compiute in materia di istruzione dal Governo, che il diritto alla salute non ha una sola dimensione e una sola opzione di tutela. Vi è sempre un'altra scelta, una diversa modalità di contemperamento tra esigenze tra di loro diverse ma poste sullo stesso piano, quanto a importanza. Scegliere di tutelare una generazione di cittadini a scapito di un'altra è un atto discutibile, ma sacrificare la salute mentale di una intera generazione di giovanissimi - i cittadini di domani - è semplicemente imperdonabile e pericolosissimo per il futuro della nostra società.
Abbiamo tolto ai nostri adolescenti per decreto l'amore, la scuola, lo sport, il cinema e le passioni di gruppo. Non togliamo loro anche la speranza.
.