sulle direttive eurounitarie:
- Corte giust. Ue 1^, 17.3.21, causa C-64/20 (Guida al diritto 13/2021, 89): Il giudice di uno Stato membro non può rifiutarsi di constatare il mancato recepimento di una direttiva e, quindi, l’inadempimento del proprio Stato, solo per il fatto che di lì a breve la medesima direttiva rimasta inattuata sarebbe stata sostituita da un’altra. La futura modifica della normativa europea non fa risultare l’inadempimento come sproporzionato. (Nella specie, si trattava di un caso irlandese relativo alla direttiva in materia di medicinali veterinari)
in materia edilizia:
- TAR Milano 2^, 11.2.21 n. 388 (Guida al diritto 13/2021, 88): Per installare l’ascensore esterno in condominio non serve il permesso di costruire, ma è sufficiente la Scia, trattandosi non di vera e propria costruzione, ma della realizzazione di un volume tecnico necessario per apportare un’innovazione allo stabile. (Il Tar da ragione ai proprietari di un appartamento al terzo piano di una palazzina, che avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori per l’installazione di un elevatore esterno in superamento delle barriere architettoniche presenti all’interno dell’edificio di proprietà. Ciò in quanto la realizzazione di un ascensore non concorre alla creazione di volumi o di superfici aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico urbanistico).
in tema di ammissione con riserva (a un corso di laurea universitario):
- TAR Lazio 3^-bis, 4.3.21 n. 2724 (Guida al diritto 13/2021, 88): Se lo studente ammesso con riserva al corso di laurea in medicina nelle more del giudizio si laurea, la decisione finale in merito alla legittimità della sua ammissione perde rilevanza. Difatti, il test di ammissione, una volta terminati gli studi, perde il suo carattere originario di confronto selettivo tra candidati. D’altra parte, una diversa decisione avrebbe il risultato paradossale di revocare il titolo di studio allo studente ammesso con riserva, poi laureato, con un danno alla collettività che ha finanziato i suoi studi con relativi corsi e esami, fino a renderlo dottore della disciplina in questione. (Il TAR si pronuncia in un caso in cui il candidato ammesso con riserva era riuscito a laurearsi prima della decisione definitiva sulla legittimità del superamento del suo test. La lentezza della giustizia ha finito così per consolidare la posizione acquisita a seguito di provvedimento cautelare)
in tema di accesso:
- TAR Piemonte 2^, 1.3.21 n. 215 (Guida al diritto 13/2021, 88): I consiglieri comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 43 TUEL (testo unico enti locali), hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono comunque tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. (Nel sottolineare l’ampia estensione di tale particolare tipologia di accesso, il TAR allarga il perimetro delle prerogative informative dei consiglieri comunali fino a ricomprendere i modelli Cud e i fascicoli personali dei dipendenti comunali).
in tema di pandemia:
- TAR Sardegna 1^, 18.3.21 n. 156 (ord) (Guida al diritto 13/2021, 88): Sono legittime le misure imposte dalla Regione Sardegna, del tampone rapido all’ingresso e del tracciamento dei passeggeri, per contenere il diffondersi dell’epidemia sul proprio territorio. Il diritto della salute è prevalente rispetto al diritto alla privacy. (Il TAR respinge il ricorso di due avvocati cagliaritani per conto del Comicost, Comitato per le libertà costituzionali, e 79 cittadini, quasi tutti di fuori regione, per i quali le misure introdotte sarebbero in contrasto con i diritti costituzionali perché limiterebbero la libertà di circolazione dei cittadini. Secondo il TAR, invece, le precauzioni della Regione sono legittime per evitare che un’invasione di turisti senza certificato di negatività e non vaccinati possa ricreare la situazione dell’estate 2020, causando il riesplodere dei contagi. D’altra parte, gli adempimenti richiesti non appaiono in contrasto con il rispetto del principio costituzionale della libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale, essendo stati introdotti soltanto meccanismi precauzionali di screening e monitoraggio di rapido e agevole espletamento da svolgersi nei siti di ingresso nel territorio regionale).
sul danno da vaccinazione:
- Cass. lav. 16.3.21 n. 7354 (Guida al diritto 13/2021, 86): È dovuto l’indennizzo per i danni da vaccino anche se il siero non è imposto ma semplicemente raccomandato dalla Stato o dalle Regioni. (Prendendo atto della sentenza n. 118/2020 della Corte costituzionale, la SC riconosce il beneficio economico previsto dall’art. 1 L 210/1992 a favore di un soggetto che aveva contratto il “lupus eritematoso sistemico” a seguito della vaccinazione “anti epatite A”: una volta accertato il nesso causale, l’indennizzo per i danni conseguenti all’inoculazione del vaccino è sempre dovuto, a prescindere dal fatto esso sia soltanto raccomandato e non obbligatorio).
sulla liquidazione del danno (le nuove Tabelle milanesi):
Osservatorio sulla giustizia civile di Milano - Tabelle “milanesi” per la liquidazione del danno non patrimoniale – Edizione 2021 – Milano, 10 marzo 2021
- testo della relazione di accompagnamento con i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale” (Guida al diritto 13/2021, 34-37, sotto il titolo: Un restyling dei ristori che tende a superare i limiti emersi “sotto la Madonnina”)
- testo dei criteri di liquidazione (Guida al diritto 13/2021, 38-78, sotto il titolo “Sul mancato consenso una scelta importante”
- commenti:
- Giovanni Comandé*, Tabelle Milanesi, novità e allineamenti da mettere alla prova pratica e teorica (Guida al diritto 13/2021, 10-12, editoriale): commento all’edizione aggiornata (2021) delle Tabelle milanesi [*ordinario di Diritto privato comparato presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa)
- Filippo Martini, Marco Rodolfi e Maurizio Hazan, Nella nuova impostazione meneghina il danno morale ha valutazione ad hoc (Guida al diritto 13/2021, 13-14) [le novità]
- Filippo Martini, Marco Rodolfi e Maurizio Hazan, Un semplice “ritocco grafico” che incide sulla prassi liquidativa (Guida al diritto 13/2021, 15-18) [i criteri sotto la lente]
- Valerio Zinga, Confronto tra Tun [tabella unica nazionale] e scelte dei giudici, una indicazione utile per gli operatori (Guida al diritto 13/2021, 19-27) [l’esame dei prospetti e il confronto tra le diverse tabelle]
- Roberto Parziale, Resta il divario applicativo con “Roma”, ma il dialogo può ridurre le differenze (Guida al diritto 13/2021, 28-32) [gli approcci giurisprudenziali: le tabelle Milanesi in versione 2021 sono un aggiornamento atteso tenuto conto degli orientamenti emersi nella giurisprudenza della III sezione della Cassazione]
in tema di licenziamento:
- Corte giust. Ue 2^, 17.3.21, causa C-652/19 (Guida al diritto 13/2021, 89): In caso di licenziamento illegittimo, il diritto europeo non vieta il doppio regime stabilito dal Jobs act tra lavoratori assunti a tempo indeterminato prima e dopo l’entrata in vigore della riforma, e pertanto non osta a che il Dlgs 23/2015 escluda la reintegrazione del lavoratore assunto a tempo determinato prima del 7 marzo 2015 ma stabilizzato dopo tale data. (Questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano alle prese con la vicenda di un licenziamento collettivo di 350 lavoratori, tutti reintegrati tranne uno, il cui contratto veniva convertito in tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs act. Per i giudici di Lussemburgo la normativa europea non si oppone al fatto che vi siano due regimi di tutela dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo illegittimo).
sui giudici onorari:
- Corte cost. 17.3.21 n. 41 (Guida al diritto 13/2021, 86): Le norme previste dal DL 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), che prevedono la presenza di magistrati onorari quali giudici ausiliari nei collegi delle corti d’appello, sono incostituzionali, nella parte in cui non prevedono che la loro applicabilità si estenda «fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria» nei tempi stabiliti dall’articolo 32 DLg 116/2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio). Le Corti d’appello, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà a una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. (La Corte costituzionale accoglie la questione sollevata dalla Terza sezione civile della Cassazione nell’ambito di due giudizi aventi a oggetto altrettanti ricorsi contro sentenze di corte d’appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario. Sebbene l’art. 106 Cost. permetta solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado, quindi mai nelle corti d’appello, la Corte costituzionale ritiene necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che «assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale»).
sulla professione forense:
- Elena Pasquini, Avvocatura: guardare oltre i numeri per progettare il “dopo pandemia” (Guida al diritto 13/2021, 80-84)
Il V rapporto sulla professione - Demografia della categoria - I dati della Cassa forense e del Censis - La “densità” forense (quattro avvocati ogni mille abitanti) - La distribuzione del fatturato per tipologia d’attività e di mercato - La femminilizzazione della categoria - La contrazione del reddito.
in materia penale:
- Cass. SSUU pen. 26.11.20-17.3.21 n. 10381 (Guida al diritto 13/2021, 87 e 103, solo massima, annotata): L’art. 384, comma 1, c.p., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. (Con una lunga e articolata sentenza le SU risolvono l’annosa questione concernente l’applicabilità alle coppie di fatto della causa di non punibilità prevista per i congiunti per il reato di favoreggiamento. I giudici scelgono così l’orientamento minoritario, disatteso dalla sezione remittente secondo la quale la tassatività della norma imponeva un intervento del legislatore o della Corte costituzionale. A favore della scelta hanno contribuito diverse ragioni, tra tutte l’avanzamento di tutela riconosciuto alle varie relazioni di tipo familiare, a iniziare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
c.s.
Due sono le malattie contagiose, epidemiche e funeste per la società: la prima è la diarrea verbale, la seconda è la stitichezza mentale (Marco Tullio Cicerone)