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Giornale di diritto amministrativo (2/2021)

Carmine Spadavecchia • 19 aprile 2021

in tema di pandemia:

- Giulio Napolitano*, Il diritto amministrativo dalla pandemia alla resilienza (Giornale dir. amm. 2/2021, 145-150, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi Roma Tre]


in tema di semplificazione:

- Giulio Vesperini, L’Agenda semplificazione 2020-2023 (Giornale dir. amm. 2/2021, 151-162) 

Analisi dei contenuti dell’Agenda. Confronto con le due Agende precedenti (2015-17, 2018-20), tratti comuni e differenziali. Interventi di digitalizzazione; iniziative generali di semplificazione; semplificazione di singoli gruppi di procedimenti e semplificazione nei singoli settori.


in tema di digitalizzazione:

- Pietro Falletta, Le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (Giornale dir. amm. 2/2021, 163-171) 

La relazione tra diritto e tecnica. La transizione al digitale del “sistema delle fonti. I pareri del CdS sulla natura delle linee guida. I diversi modelli di linee guida (vincolanti e non vincolanti). Il principio di legalità procedimentale nella formazione delle linee guida. La separazione tra indirizzo politico e disciplina tecnica.

- Gianluca Sgueo, La democrazia digitale* (Giornale dir. amm. 2/2021, 262-268)

Le contraddizioni dell’agorà digitale: la domanda di democrazia digitale, l’offerta di democrazia (continua) in rete, i confini pubblico-privato, i materiali delle democrazie digitali 

[*primo articolo di una rubrica su tecnologia e diritto amministrativo tratteggiata a pag. 261 sub “L’avvio degli Itinerari sulla trasformazione digitale”]


sulla legge di bilancio:

L 30.12.2020 n. 178 [GU 30.12.20 n. 322, s.o. 46, ripubblicata GU 18.1.21 n. 13, s.o. 3, in vigore dal 1° gennaio 2021], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

- Rita Perez, La legge di bilancio 2021 e i condizionamenti europei e nazionali (Giornale dir. amm. 2/2021, 173-178) 

- Alessandro Villa, Gli enti locali e la loro contabilità (Giornale dir. amm. 2/2021, 178-184) 

- Giorgio Mocavini, Lo sviluppo e l’innovazione (Giornale dir. amm. 2/2021, 184-189)

- Maria Paola Moncao, Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e i contratti pubblici (Giornale dir. amm. 2/2021, 190-196) 

- Monica Cocconi, La scuola e l’università (Giornale dir. amm. 2/2021, 196-200)

- Luigi Fiorentino, Il piano di ripresa e il Sud (Giornale dir. amm. 2/2021, 200-207)

- Giustino Lo Conte, Il contenimento della spesa sanitaria (Giornale dir. amm. 2/2021, 207-211) 


sulla iscrizione anagrafica (dei richiedenti asilo):

- Corte cost. 31.7.2020 n. 186, pres. Cartabia, red. De Pretis (Giornale dir. amm. 2/2021, 213 solo massima): L’art. 4, comma 1-bis, DL 18.8.2015 n. 142, come introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), n. 2, DL 4.10.2018 n. 113, e le restanti disposizioni di cui allo stesso art. 13, escludendo dall’iscrizione anagrafica i richiedenti protezione internazionale, incidono irragionevolmente sulla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, cui è affidata la cura degli interessi oggetto dell’intervento normativo, e discriminano senza una causa giustificatrice idonea una specifica categoria di stranieri, sicché devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 3 Cost. 

- (commento di) Flavio Valerio Virzì, L’iscrizione anagrafica nella sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 202 (Giornale dir. amm. 2/2021, 213-220)


in tema di energia:

- Ad. plen. 11.9.20 n. 18, pres. Patroni Griffi, est, Veltri (Giornale dir. amm. 2/2021, 221 s.m.): La decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio, è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere differenziato, caratterizzandosi specificatamente per l’espressa e specifica previsione da parte della legge. Pur non sussistendo in materia di decadenza una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21-nonies, legge 241/1990 l’istituto si caratterizza per il tipo di vizio, generalmente individuato nella falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali ovvero nel venir meno dei requisiti per la costituzione e la continuazione del rapporto, e per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti. La decadenza non presenta, invece, alcun tratto comune con la sanzione, differenziandosene nettamente in ragione della non rilevanza dell’elemento soggettivo; del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo.

. (commento di) Lucia Aniballi, Il controllo del Gestore dei Servizi Energetici sugli incentivi alle fonti rinnovabili (Giornale dir. amm. 2/2021, 221-230) 

N.B. Sentenza già segnalata in Guida al diritto 40/2020, 110 T (sotto il titolo: “L’incentivo per l’energia da fonti rinnovabili è scomponibile in benefici distinti“), ove è massimata come segue: Laddove un privato abbia ottenuto, quali benefici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia la tariffa incentivante, sia il suo incremento - previsto al ricorrere di determinati presupposti - in ragione della produzione di false dichiarazioni od omettendo informazioni rilevanti, il Gse, se la certificazione prodotta riguarda solo la maggiorazione, non può dichiararlo decaduto dall’intero incentivo, ma solo da quest’ultima.

- (commento di) Alessandro Basilico, Falsità nell’istanza di maggiorazione, si decade solo per quel contributo (Guida al diritto 40/2020, 114-117)


in tema di autorizzazione paesistica:

- Cons. Stato IV 27.7.20 n. 4765, pres. Maruotti, est. D’Angelo (Giornale dir. amm. 2/2021, 231 s.m.): L’istituto del silenzio assenso “endoprocedimentale” di cui all’art. 17-bis, legge 241/1990, introdotto dalla riforma Madia, non si applica al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 DLg 42/2004 e, segnatamente, al parere obbligatorio e vincolante di competenza della Soprintendenza. Nonostante la natura pluristrutturata della procedura, l’atto conclusivo del procedimento (l’autorizzazione paesaggistica, o il diniego di essa) rimane un provvedimento monostrutturato, riferibile all’autorità che lo emana. 

- (commento di) Francesca D’Angelo, L’autorizzazione paesaggistica: inapplicabilità del silenzio assenso “endoprocedimentale” (Giornale dir. amm. 2/2021, 231-239) 

Pur nella consapevolezza dei rischi per la tutela del paesaggio, ritenere non applicabile, al procedimento de quo, il silenzio assenso “orizzontale” di cui all’art. 17-bis, legge 241/1990, introdotto dalla riforma Madia, contrasta – secondo l’A. - con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione da quest’ultima perseguiti.


in tema di collocamento a riposo d’ufficio:

- Cass. lav., 9.6.20 n. 11008 (Giornale dir. amm. 2/2021, 240 s.m.): Anche per il conferimento di incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato ex art. 15-septies, comma 2, D.Lgs. 502/1992, rileva, ai fini dell’estinzione del rapporto ed in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell’età massima di cui all’art. 15-nonies del medesimo, norma che non può essere derogata dalla volontà delle parti.

- (commento di) Alessandro Boscati, Il collocamento a riposo d’ufficio della dirigenza medica e la prosecuzione del rapporto di lavoro (Giornale dir. amm. 2/2021, 240-251). La disciplina generale, quella speciale per la dirigenza medica, quella super-speciale per l’emergenza Covid.


in tema di silenzio e inerzia della PA: 

- TAR Roma 2^, 22.4.20 n. 4333, pres. Riccio, est. Iera (Giornale dir. amm. 2/2021, 252 s.m.): La previsione dell’obbligo di provvedere - di cui all’art. 2, comma 1, legge 241/1990, e all’art. 31, comma 1, c.p.a. - va interpretata in senso sostanziale, garantendo l’applicazione dei princìpi costituzionali sanciti negli artt. 24 e 113 Cost. L’Amministrazione è pertanto obbligata a provvedere in relazione alla posizione giuridica del terzo, che risulterebbe pregiudicato dall’eventuale inerzia assunta in un rapporto di diritto pubblico rispetto a cui egli vanti, direttamente o indirettamente, degli interessi qualificati, in quanto titolare di un rapporto negoziale posto a valle. (Nella specie, la PA era chiamata a provvedere su un’istanza privata di annullamento del titolo autorizzatorio rilasciato a una società concessionaria dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rimasta silente).

- (commento di) Marianna Mazzarella, L’inerzia della pubblica amministrazione: il silenzio-inadempimento e le tutele riconosciute al terzo (Giornale dir. amm. 2/2021, 252-260)


c.s.


Quando un uomo libero non sa conservare la propria libertà respingendo il prepotere altrui che tende ad assoggettarlo, e si dimostra perciò nato a servire, egli cade nella schiavitù. (Aristotele)


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