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Vincolo pertinenziale, regime proprietario e atto amministrativo

18 aprile 2021

Sentenza n. 2181/2021, pubblicata il 15/03/2021, del Tribunale ordinario di Milano - Tredicesima civile


IL CASO

Il Tribunale ordinario di Milano esamina il ricorso di un Condominio che ha chiesto l’accertamento del rapporto di pertinenzialità, da cui sarebbero derivati l’esclusiva disponibilità e godimento in suo favore, di un’area stradale e di parcheggio rispetto agli immobili/fabbricati di proprietà del Condominio stesso.

Secondo l’attore, il Comune convenuto avrebbe illegittimamente apposto le “strisce blu” sulle aree che il Condominio ritiene di sua esclusiva pertinenza, configurando così un’occupazione sine titulo.

Di qui la domanda di restituzione dell’area.

Secondo il Comune interessato, l’area rivendicata faceva in realtà parte di un più vasto “spazio” urbanistico a servizio dei numerosi comparti condominiali in cui era stato suddiviso, tempo prima, l’intero quartiere.

Conseguentemente, l’ordinanza aveva disposto l’applicazione delle “strisce blu” su di un sedime che era sempre stato ad uso pubblico, e le cui spese di manutenzione erano state infatti sostenute per intero dall’amministrazione comunale.

Il Comune ha dunque chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo una serie di interessanti eccezioni, di cui il Giudice adito si è dovuto occupare preliminarmente, unitamente ad una riflessione di natura più generale sul riparto di  giurisdizione in materia.

Nel merito, superate le eccezioni dell’amministrazione, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda dell’attore, qualificando la richiesta di accertamento da parte del Comune convenuto dell’intervenuta usucapione della servitù di uso pubblico (uti cives) sulle aree interessate non come una domanda riconvenzionale volta ad affermare il diritto dominicale dell’ente pubblico, ma come eccezione di merito.

Non vi è stato dunque bisogno per il Giudice adito di integrare il contraddittorio nei confronti dei singoli condomini, richiedendosi solo un accertamento incidenter tantum, e non un titolo giudiziale opponibile erga omnes.


QUESTIONI RILEVANTI

La prima problematica giuridica di rilievo affrontata e risolta dal Tribunale di Milano attiene alla possibilità per il privato di di eludere i termini decadenziali previsti dal codice del processo amministrativo, chiedendo di porre nel nulla un provvedimento – l’ordinanza che aveva istituito molto tempo prima la zona a parcheggio con pedaggio entro le strisce blu – direttamente lesivo per i condomini, e che avrebbe dovuto essere impugnato, nella prospettiva dell'amministrazione, nei sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

Il Giudice adito non ha radicato la propria giurisdizione rifacendosi espressamente alla distinzione tra carenza di potere e cattivo uso del potere, ma ha precisato che qualora il privato insorga avverso un provvedimento emanato dalla P.A. e relativo ad un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio od al patrimonio comunale, adducendo il proprio diritto di proprietà di tale bene, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, “in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo ma riguarda la titolarità della proprietà ed è quindi rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo”.

Prima ancora della valutazione di sussistenza o meno in astratto del potere esercitato, vi è stato dunque l’esame della posizione soggettiva prospettata dal privato.

Altra questione affrontata preliminarmente dal Tribunale meneghino è stata la ricorrenza o meno di un interesse ad agire da parte di un soggetto – il Condominio -, che avrebbe tratto vantaggio, e non danno, dal provvedimento amministrativo di apposizione delle strisce blu, avendo tale provvedimento amministrativo contestualmente assicurato una priorità di parcheggio ai residenti, priorità che non vi sarebbe invece stata ove la sosta fosse rimasta libera.

Sul punto, il Giudice adito non ha potuto che rifarsi ancora una volta alla natura della posizione di diritto soggettivo assoluto azionata dall’attore, precisando che l’asserita illegittima regolamentazione dei posteggi determinerebbe di per sé una lesione del diritto esclusivo sui beni rivendicato dal Condominio, andando a incidere in modo latamente espropriativo su una posizione di diritto sostanziale di terzi.

D’altra parte, secondo il Comune convenuto, l’utilizzo e la destinazione pluriennale della strada in controversia all’uso pubblico e indiscriminato di tutti i cittadini la dovrebbe fare ritenere ormai assoggettata a servitù pubblica di passaggio, acquistata per usucapione, ricorrendone tutte le condizioni, ovvero:

- l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;

- l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù;

- il protrarsi per il tempo necessario all'usucapione.

Il Tribunale di Milano non ha avuto peraltro la necessità di compiere tale ulteriore accertamento, poiché questo presuppone preliminarmente la prova dell’originaria proprietà privata del bene.

Questa prova tuttavia non è stata fornita in giudizio dal Condominio attore, che ha soltanto allegato un rapporto pertinenziale tra spazio adibito a parcheggi e proprietà comune, senza peraltro dimostrare il diritto dominicale sulla cosa accessoria.

Tale accertamento è comunque indispensabile, in quanto la sussistenza dell’elemento oggettivo (consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale) e dell’elemento soggettivo (consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale) implicano la costituzione di un vincolo pertinenziale ma non si traducono di per sé in un modo di acquisto della proprietà.



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