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Giornale di diritto amministrativo (2/2022)

Carmine Spadavecchia • 27 maggio 2022

sulla giustizia amministrativa:

- Giulio Napolitano, Consiglio di Stato e qualità della regolazione tra pandemia e PNRR (Giornale dir. amm. 2/2022, 153-158, editoriale)

- Franco Frattini, La giustizia amministrativa nel 2022 (Giornale dir. amm. 2/2022, 159-164). La relazione del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario (Roma, Palazzo Spada, 22 febbraio 2022)


in materia di sanità (“missione salute”):

- Alessandro Pioggia, La sanità nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Giornale dir. amm. 2/2022, 165-173). I tre grandi ambiti in cui si articolano investimenti e riforme del PNRR che riguardano la sanità: promozione di ricerca e innovazione; aggiornamento tecnologico e digitale; rafforzamento della sanità territoriale (con particolare riguardo alle prestazioni domiciliari)


sui debiti della PA:

- Marco Macchia, Cessione del credito, privilegi dello Stato debitore e tutela dei diritti economici (Giornale dir. amm. 2/2022, 175-182) 


sulla legge di bilancio:

L 30.12.2021 n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

- Rita Perez, La legge di bilancio per il 2022 e il futuro delle regole europee (Giornale dir. amm. 2/2022, 193-196)

- Maria Paola Monaco, Le norme sulla pubblica amministrazione (Giornale dir. amm. 2/2022, 197-201) 

- Massimo Macrì, Crescita e infrastrutture (Giornale dir. amm. 2/2022, 201-208) 

- Alessandra Villa, Gli interventi per gli enti territoriali (Giornale dir. amm. 2/2022, 209-213)

- Bruno Carotti, Scuola e Università (Giornale dir. amm. 2/2022, 213-219) 

- Giustino Lo Conte, Le modifiche alla disciplina delle agevolazioni edilizie (Giornale dir. amm. 2/2022, 219-224). Le novità in materia, in particolare quelle relative al c.d. Superbonus.


sui rapporti tra giurisdizioni:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.12.21, causa C-497/20, Randstad Italia S.p.a. contro Umana S.p.a. e a. (Giornale dir. amm. 2/2022, 225 s.m.): L’art. 4, par. 3, e l’art. 19, par. 1, TUE, nonché l’art. 1, parr. 1 e 3, Direttiva 21.12.1989 n. 665 (89/665/CEE) del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla Direttiva 26.2.2014 n. 23 (2014/23/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vanno interpretati nel senso che non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.

- (commento di) Mario P. Chiti, Un conflitto tra i giudici supremi italiani deciso dalla Corte di giustizia: “tutti gabbati”? (Giornale dir. amm. 2/2022, 225-229) 

Sul significato dell’ultimo comma dell’art. 111 Cost. (“contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”) la Corte di giustizia, interpellata dalla Cassazione, con una sentenza interpretativa valorizza definitivamente la posizione recentemente espressa dalla Corte costituzionale (sent. 6/2018).


sulla riforma del processo civile (conciliazione):

- Gabriele Sabato, Conciliazione e pubblica amministrazione. Opportunità e zone d’ombra. (Giornale dir. amm. 2/2022, 183-192). La L. 26.11.2021 n. 206 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) introduce anche un criterio direttivo finalizzato a facilitare la futura stipula di accordi conciliativi, da parte dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni.


in tema di appalti pubblici (clausole sociali):

- Cons. Stato V 20.10.21 n. 7053, pres. Di Matteo, est. Manca (Giornale dir. amm. 2/2022, 230 s.m.): Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la stazione appaltante può discrezionalmente inserire tra i criteri di aggiudicazione anche criteri di natura sociale, volti a conseguire specifici obiettivi di stabilità occupazionale e di trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell’appalto, riferiti all’applicazione di un determinato contratto collettivo di lavoro o di una determinata tipologia di contratto di lavoro individuale, purché il requisito non trasmodi nella previsione di criteri sociali che, abbandonando il legame con l’oggetto del contratto, prendano in considerazione gli aspetti relativi alla politica generale dell’impresa o altri aspetti estranei al programma contrattuale.

- (commento di) Beatrice Rbai, Public procurement e clausole sociali. Un nuovo equilibrio tra diritti sociali e ragioni del mercato (Giornale dir. amm. 2/2022, 230-241)


in tema di appalti pubblici (revisione prezzi)

- Ad. plen. 8.8.21 n. 14, pres. Patroni Griffi, rel. Caleca (Giornale dir. amm. 2/2022, 252 s.m.:

a) Negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di procedura di evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all’esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, DLg 159/2011, corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso; b) nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, DLg 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall’applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all’art. 115 DLg 163/2006.

- (commento di) Maria Ferrante, Spettanza della revisione prezzi in caso di interdittiva antimafia (Giornale dir. amm. 2/2022, 252-263)


sui poteri dell’Arera (in tema di perequazione tariffaria):

- Cons. Stato VI 28.9.21 n. 6534, pres. Montedoro, est. Ponte (Giornale dir. amm. 2/2022, 242 s.m.): Alla luce del differente contesto normativo che connota il settore del gas naturale (il metano) e quello dei gas diversi dal naturale (come il GPL), non si giustifica in quest’ultimo settore l’introduzione da parte dell’Arera di misure di perequazione che attenuino la rigida applicazione del principio tariffario di orientamento ai costi effettivi dell’energia fornita (c.d. cost reflectivity della tariffa) dal distributore del gas, in quanto dette misure comporterebbero una “socializzazione” dei costi in capo a soggetti che non hanno fruito del servizio di quel singolo operatore non giustificata da alcuna base normativa.

 - (commento di) Paolo Cirielli, Sul potere dell’Arera di adottare meccanismi di perequazione per i distributori di GPL (Giornale dir. amm. 2/2022, 242-251)


in tema di ambiente (clima):

- Monica Delsignore, Il contenzioso climatico dal 2015 a oggi (Giornale dir. amm. 2/2022, 265-272). 

La connotazione strategica di molte controversie, volte a realizzare una regulation through litigation, così da imporre scelte politiche al legislatore. Il ruolo della scienza e della giurisprudenza. Le questioni giuridiche sollevate dal fenomeno, soprattutto in tema legittimazione e violazione del principio della separazione dei poteri. u


in tema di trasformazione digitale:

- Paolo Clarizia, La digitalizzazione dei contratti pubblici: lo stato dell’arte (Giornale dir. amm. 2/2022, 273-282) 

L’accelerazione del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, determinata dalla pandemia e dalle misure introdotte dal Pnrr, che hanno imposto l’informatizzazione integrale delle procedure di aggiudicazione e della gestione della contabilità in corso di esecuzione. La necessità di un cambiamento concettuale: dalla mera digitalizzazione delle procedure di aggiudicazione a una trasformazione digitale che reingegnerizzi i processi. 

 


c.s.


 

La corruzione è l’arma della mediocrità (Balzac)

 

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