sulla magistratura ordinaria (sciopero):
- Giovanni Verde*, Quello sciopero della magistratura che nasconde la crisi di un modello (Guida al diritto 21/2022, 12-14, editoriale) [*professore emerito di Diritto e procedura civile presso l’Università Luiss-Guido Carli di Roma]
sul c.d. DL aiuti:
DL 17.5.2022 n. 50, Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
- testo del decreto (Guida al diritto 21/2022, 16-31)
- mappa del decreto (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 21/2022, 32-34)
- commenti:
- Davide Ponte, Per le autorizzazioni sulla Via colpo di acceleratore sull’iter (Guida al diritto 21/2022, 35-38). [le novità: l’ennesimo abuso del concetto di semplificazione: un profluvio di norme speciali senza uno schema generale]
- Davide Ponte, Contro il caro materiale ed energia in campo i nuovi prezziari regionali (Guida al diritto 21/2022, 39-40) [appalti pubblici]
- Aldo Natalini, Superbonus, fino al 30 settembre per le unifamiliari e il Sal minimo (Guida al diritto 21/2022, 41-43) [profili fiscali]
- Aldo Natalini, Entro il 17 giugno decreto ministeriale per l’una tantum egli iscritti alle Casse (Guida al diritto 21/2022, 44-45)
sulla reiterazione del potere amministrativo:
- Cons. Stato VI 4.5.22 n. 3480, pres. Montedoro, est. Ponte (Guida al diritto 21/2022, 49): In applicazione del principio “one shot temperato”, per evitare che la PA possa riprovvedere un numero infinito di volte a ogni annullamento in sede giurisdizionale, è dovere della stessa PA riesaminare una seconda volta l’affare nella sua “interezza”, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione per l’avvenire e, in sostanza, di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato. Tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze: la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi.
in tema di Pnrr:
- TAR Valle d’Aosta, 10.5.22 n. 28, pres. La Guardia, est. Buonauro (Guida al diritto 21/2022, 94 T): La delibera comunale che, in termini generici e meramente programmatici, indichi l’intento di promuovere la candidatura dell’ente per l’ottenimento di fondi legati al Pnrr (Piano nazionale. di ripresa e resilienza) ovvero di eventuali bandi di altri soggetti legati alle tematiche del Pnrr si presenta inidonea allo specifico fine.
- (commento di) Davide Ponte, Limiti di velocità e incertezze consentiti dal Piano ri ripresa (Guida al diritto 21/2022, 97-99)
in tema di comunione dei beni tra coniugi (comunione de residuo):
- Cass. SSUU 17.5.22 n. 15889 (Guida al diritto 21/2022, 47): La comunione de residuo sui beni dell’impresa individuale di uno dei coniugi significa che il coniuge non imprenditore ha un diritto di credito verso l’altro e non significa che sui beni dell’impresa si formi una comunione tra imprenditore e coniuge non imprenditore. La comunione de residuo è la comunione che si forma tra i coniugi quando cessa il regime di comunione legale. Ideata per contemperare l’esigenza di parificare le sorti economiche dei coniugi con quella di concedere uno spazio di autonomia al coniuge lavoratore, essa concerne, in particolare, i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche prima del matrimonio, nella misura in cui sussistono nel momento in cui la comunione si scioglie (art. 178 c.c.). Per questi beni e incrementi aziendali non si forma una comunione tra i coniugi, con l’effetto che il coniuge non imprenditore ne diviene comproprietario, ma quest’ultimo ha diritto di percepire una somma pari al valore della quota di metà di detti beni o incrementi.
in tema di condominio:
- Cass. 6^, 22.4.22 n. 12932 (Guida al diritto 21/2022, 66 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini. ma deve limitarsi a un controllo di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge e di regolamento condominiale, può effettivamente abbracciare anche l’eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - in base a un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto in tal caso lo strumento di cui all’art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l’opportunità e la convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio da parte dell’assemblea. Ne consegue che esulano dal sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti, ad esempio, le carenze progettuali, le anomalie o prescrizioni dei capitolati, l’inutilità o l’irrazionalità dei lavori approvati, o la difettosità delle opere di manutenzione straordinaria.
in materia forense (compensi professionali):
- Cass. 2^, 16.5.22 n. 15563 18 (Guida al diritto 21/2022, 47): Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra avvocati e loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (Nella specie, si trattava di stabilire se l’accordo sulla quantificazione del compenso potesse dirsi concluso per effetto della proposta dell’avvocato, inviata tramite posta elettronica, seguita dalla prosecuzione dell’incarico professionale, senza però che la società avesse risposto in forma scritta alla proposta. Per la SC, poiché la proposta, identificata nella e-mail dell’avvocato, mancava dell’accettazione nella medesima forma scritta, l’accordo doveva ritenersi nullo)
sulla tutela del consumatore:
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 17.5.22, causa C-600/19, cause riunite C-693/19 e C-831/19, causa C-725/19 e causa C-869/18 (Guida al diritto 21/2022, 50): Gli Stati membri devono garantire il rispetto del principio di effettività contro le clausole abusive anche “potenziali” contenute nei contratti stipulati coi consumatori; e i principi processuali nazionali non possono ostacolare i diritti che la legislazione Ue assicura ai singoli. È necessario che sia garantito all’interno degli ordinamenti nazionali un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole. (La Corte fornisce ai giudici nazionali la corretta interpretazione della direttiva 93/13/Ce sulle clausole abusive nei contratti stipulati coi consumatori, ricordando che il sistema di tutela istituito dalla direttiva si fonda sulla constatazione che il consumatore si trova in posizione di inferiorità nei confronti del professionista, sia nell’esercizio del potere negoziale, sia per i livelli di informazione. La direttiva prevede che eventuali clausole abusive contenute nel contratto non siano vincolanti per i consumatori: una sorta di inefficacia imperativa per garantire l’equilibrio sostanziale, e non solo formale, tra consumatore e operatore professionale)
in tema di giudicato (efficacia riflessa):
- Cass. 3^, 26.4.22 n. 12969 (Guida al diritto 21/2022, 57 T): Nel nostro sistema, dal definitivo abbandono del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato consegue che, ragionevolmente, debba negarsi che tale efficacia riflessa possa, indirettamente, determinarsi o provocarsi per via giudiziale, ossia pronunciando, a carico dell’assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere l’assicurato di tutte le conseguenze da quest’ultimo subite per effetto di condanne pronunciate (o da pronunciarsi) nei relativi confronti in giudizi in cui l’assicuratore non ebbe a partecipare o non fu in grado di farlo o non fu posto in grado di farlo o, ancora, a cui non parteciperà. Appare infatti di immediata evidenza come l’eventuale pronuncia di una condanna avente un simile contenuto finirebbe - oltre che a determinare le rilevate incongruenze ed aporie sistematiche sul piano sostanziale e processuale - col tradire il rispetto dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (artt. 24 e 111 Cost.), finendo col legittimare, per via giudiziaria, l’imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizio a cui detta parte non fu (o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare.
- (commento di) Mario Piselli, Assicurazione chiamata a risarcire se partecipa a ogni giudizio di danno (Guida al diritto 21/2022, 64-65)
in procedura civile:
- Cass. VI-3, 4.5.22 n. 14069 (Guida al diritto 21/2022, 52 T): Il processo deve tendere normalmente a concludersi con una decisione di merito, dovendosi chiudere con decisioni a contenuto meramente processuale soltanto a fronte di vizi non emendabili: tale non è il mancato rispetto del termine (pur perentorio) per il deposito del fascicolo di parte ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio in sede di appello: l’inosservanza di questo termine, infatti, produce effetti limitati alla decisione del giudice di primo grado. (La SC cassa con rinvio la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello in base al mero dato formale di avere l’appellante ritirato il proprio fascicolo all’udienza di precisazione delle conclusioni e averlo poi depositato oltre il termine fissato per il deposito delle comparse conclusionali)
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Superare il formalismo per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale (Guida al diritto 21/2022, 54-56)
in tema di abuso d’ufficio:
- Cass. pen. 6^, 17.2-14.4.22 n. 14721 (Guida al diritto 21/2022, 78 T): In tema di abuso d’ufficio, ai fini dell’integrazione del presupposto dello “svolgimento delle funzioni o del servizio”, è necessario che l’abuso sia realizzato attraverso l’esercizio del potere pubblico attribuito al pubblico agente, con conseguente esclusione del reato quando questi agisca senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta ovvero quando la condotta sia soltanto occasionata dallo svolgimento delle sue funzioni, integrando tali comportamenti non correlati all’attività funzionale una mera violazione del dovere di correttezza, irrilevante ex art. 323 c.p. anche se realizzati in contrasto di interessi con l’attività istituzionale. (Nella specie, la SC ha escluso la sussistenza del reato nei confronti di un consigliere comunale che aveva assunto l’incarico di consulente presso l’azienda municipalizzata deputata alla raccolta dei rifiuti nel Comune ove era stato eletto, in violazione della norma comportamentale di cui all’art. 78, comma 5, DLg 18.8.2000 n. 267)
- (commento di) Aldo Natalini, Violare il dovere di correttezza non può far scattare il delitto (Guida al diritto 21/2022, 80-84)
in tema di contumacia (nel processo penale):
- Corte giust. Ue 4^, 19.5.22, causa C-569/20 (Guida al diritto 21/2022, 50 e 103 s.m.): Gli artt. 8 e 9 della Direttiva 2016/343 vanno interpretati nel senso che un imputato il quale non viene rintracciato dalle autorità nazionali e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia. Tuttavia, in tal caso, egli, in linea di principio, deve avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca a un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che detto imputato ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito all’autorità di informarlo ufficialmente del processo.
- (commento di) Marina Castellaneta, Imputato contumace, sì al nuovo processo se da indizi precisi risulta che non ha avuto informazioni sufficienti (Guida al diritto 21/2022, 103-105)
c.s.
“Classico” è ciò che non finisce mai di dire quello che ha da dire (Italo Calvino)
“Neoclassico”: è solo un modo di guardare al futuro ripensando il passato (Luigi Mascheroni)