sulla crisi ucraina:
- Edoardo Chiti, Guerra e diritto amministrativo (Giornale dir. amm. 3/2022, 293-297, editoriale)
sul PNRR:
- Andrea Averardi, PNRR, investimenti e partecipate pubbliche (Giornale dir. amm. 3/2022, 298-307).
Gli artt. 9 e 10 DL 77/2021, dettati per l’attuazione degli interventi e l’accelerazione degli investimenti previsti dal Pnrr, prevedono un significativo ruolo per le società a partecipazione pubblica e per quelle in house, con un approccio originale, che collega tra loro lo sviluppo economico e il rafforzamento della capacity building amministrativa.
sul ruolo della giustizia amministrativa (nella pandemia e nel PNRR)
- Giulio Napolitano, Giustizia amministrativa e ripresa economica (Giornale dir. amm. 3/2022, 309-315)
Sebbene nel Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dal governo italiano la giustizia amministrativa, diversamente da quella civile e penale, non sia oggetto di riforme organiche, anch’essa è chiamata a dare un contributo fondamentale alla ripresa economica. In questa direzione vanno le misure in materia di ufficio del processo, contenzioso nel settore dei contratti pubblici, soluzione alternativa delle controversie. Sullo sfondo resta la grande questione del tasso di prevedibilità del diritto amministrativo, incrementabile anche mediante l’opera di codificazione.
in tema di digitalizzazione (intelligenza artificiale):
- Giulia Avanzini, Intelligenza artificiale e nuovi modelli di vigilanza pubblica in Francia e Olanda (Giornale dir. amm. 3/2022, 316-325)
L’attività di vigilanza della PA può essere supportata dall’intelligenza artificiale e in particolare da sistemi di analisi predittiva attraverso l’elaborazione di grandi quantità di dati, condizionante l’apertura o meno del procedimento da parte del funzionario umano. Alcuni ordinamenti, come la Francia e l’Olanda, molto avanzati nella profilazione del cittadino e nella digitalizzazione della funzione pubblica, hanno affrontato i problemi legati alla diffusione di forme di sorveglianza automatica dei cittadini, che richiedono garanzia di tutela dei diritti fondamentali e rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa.
sull’Autorità bancaria Ue:
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 15.7.21, causa C-911/19 (Giornale dir. amm. 3/2022, 327 solo massima): Gli atti di orientamento dell’Autorità bancaria europea (EBA) non possono essere oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 263 TFUE, ma sono sindacabili nell’ambito di un controllo di validità in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Gli orientamenti dell’EBA sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio sono validi, in quanto rientrano nelle competenze dell’EBA.
- (commento di) Maurizia De Bellis, Soft law, agenzie europee e controllo giurisdizionale: le contraddizioni del caso FBF (Giornale dir. amm. 3/2022, 327-340)
sull’impugnazione dei titoli edilizi:
- Ad. plen. 9.12.21 n. 22, pres. Patroni Griffi, est. Simonetti (Giornale dir. amm. 3/2022,341 s.m.):
a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso.
c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- (commento di) Paolo Urbani, “Vicinitas” e interesse al ricorso (Giornale dir. amm. 3/2022, 341-344)
sulla responsabilità della PA:
- Ad. plen. 29.11.21 n. 20, pres. Patroni Griffi, rel. Franconiero (Giornale dir. amm. 3/2022, 345 s.m.):
1. È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell’affidamento sul provvedimento favorevole. 2. La responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento.
- (commento di) Giulia Mannucci, Un a svolta a metà sull’affidamento (Giornale dir. amm. 3/2022, 345-354)
sul rinvio pregiudiziale (alla Corte di giustizia Ue):
- Cons. Stato VI 23.11.21 n. 7839 (ord), pres. Montedoro, est. De Luca, Fastweb Spa c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Giornale dir. amm. 3/2022, 355 s.m.): Il giudice nazionale di ultima istanza non è obbligato al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla base della mera possibilità di effettuare letture diverse della norma, quando nessuna gli appaia sufficientemente plausibile. Tuttavia, il giudice nazionale deve tener conto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali, versioni linguistiche e prassi amministrative diverse all’interno dell’Unione, allegate o provate dalle parti processuali, nonché di ogni altra circostanza che possa far sorgere un ragionevole dubbio sul significato della norma.
- (commento di) Gian Luigi Tosato e Diletta Aliotta, Corte di Giustizia e Consiglio di Stato sulla dottrina dell’Acte Clair (Giornale dir. amm. 3/2022, 355-361)
L’ordinanza si colloca in un’articolata vicenda processuale, giacché fa seguito a una precedente ordinanza di rinvio dello stesso Consiglio di Stato e ad una risposta (per certi aspetti) atipica della Corte di giustizia. Essa torna su una questione oggetto di acceso e risalente dialogo tra Corte di giustizia e giudici nazionali: l’obbligo di rinvio pregiudiziale a carico dei giudici nazionali di ultima istanza e le sue deroghe (art. 267, par. 3, TFUE). Essa può considerarsi esempio di una virtuosa collaborazione tra il giudice italiano e la Corte di giustizia.
sul soccorso istruttorio (gare telematiche):
- Cons. Stato VI 1.7.21 n. 5008, pres. Santoro, est. Toschei (Giornale dir. amm. 3/2022, 363)
- Cons. Stato III 25.11.21 n.7891, pres. Corradino, est. Veltri (Giornale dir. amm. 3/2022, 363 s.m.)
Il principio di leale collaborazione tra l’Amministrazione e il privato, ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, legge 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., induce a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza nell’utilizzo della metodologia digitale, ma l’A. non abbia messo in campo idonei strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero potuto evidenziare, laddove combinate con concomitanti operazioni di altri candidati idonee a determinare uno stress di sistema.
- (commento di) Alessandro Di Martino, Il soccorso procedimentale nelle gare telematiche e l’amministrazione automatizzata (Giornale dir. amm. 3/2022, 363-374)
Nel rigettare il ricorso, il GA, richiamata la giurisprudenza ‘tradizionale’ sul soccorso istruttorio, dedica spazio alle diverse declinazioni dell’istituto, quella collaborativa e quella rimediale, che nei procedimenti automatizzati sono integrate dal c.d. principio di “autoresponsabilità pubblica”, nel senso che grava sulle Amministrazioni la responsabilità di correggere le eventuali disfunzioni che incidono sulla presentazione dell’istanza. Le molteplici questioni interpretative sollevate da questa pronuncia circa le relazioni tra diritto e tecnica hanno reso opportuno prendere in considerazione un’altra recente sentenza del CdS (n. 7891/2021), la quale, nel distinguere gli algoritmi tradizionali da quelli “ad automazione avanzata”, porta nuovamente al centro del dibattito il rapporto tra amministrazione per algoritmi, funzione amministrativa e riserva di umanità.
sulle ordinanze contingibili e urgenti:
- Cons. Stato III 3.11.21 n. 7366, pres. Frattini, est. Tulumello (Giornale dir. amm. 3/2022, 375 s.m.): Stante in termini generali la legittimazione del presidente della Provincia di Trento ad adottare ordinanze contingibili e urgenti per far fronte a rischi collegati alla presenza di orsi sul territorio trentino, il singolo ter provvedimento extra ordinem, oltre a doversi limitare a fornire una disciplina transitoria delle situazioni non tipizzabili a monte, deve basarsi su un’istruttoria completa e su un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco nonché garantire il rispetto del principio di proporzionalità. (Il CdS riforma la sentenza di primo grado e annulla l’ordinanza contingibile e urgente che aveva disposto la cattura e la captivazione permanente dell’orso M57)
- (commento di) Livia Baldinelli, Le ordinanze extra ordinem per la gestione dei plantigradi (Giornale dir. amm. 3/2022, 375-383)
in materia di beni culturali (vincolo):
- TAR Bologna 1^, 22.11.21 n. 955, pres. Migliozzi, est. Amovilli (Giornale dir. amm. 3/2022, 384 s.m.): 1. L’evidente abbandono delle coltivazioni e la diffusione della vegetazione spontanea rende ardua sostenere la presenza di una traccia identitaria che consenta di associare le condizioni del sito a un impianto di vite maritata a piantata romagnola ovvero a una particolare tecnica di coltivazione ormai scomparsa. 2. L’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio contiene una nozione di bene culturale di tipo aperto e non strettamente tipizzata; ma, al tempo stesso, tiene fermo il principio della cd. corporalità del bene culturale: l’attività espletata attraverso il bene rileva, ai fini dell’applicazione della normativa di tutela, solo se il valore culturale pervada il bene, mentre non è possibile desumere dalla sola attività questo stesso valore. n
- (commento di) Giulio Vesperini, Beni culturali e “vite maritata” (Giornale dir. amm. 3/2022, 384-395)
in materia di beni culturali (vincolo):
- TAR Roma 2^-quater, 19.5.21 n. 5864, pres. Scala, est. Rizzetto (Giornale dir. amm. 3/2022, 404 s.m.): Il vincolo storico-artistico apposto sull’immobile che ospita un’attività commerciale di riconosciuto carattere culturale al fine di imporne la continuazione è inammissibile. L’imposizione della destinazione d’uso costituisce infatti obiettivo ulteriore e non previsto dall’attuale regime vincolistico, che attualmente concede il solo divieto di usi c.d. non compatibili, fatta eccezione per gli specifici casi normativamente previsti e in ogni caso conformi agli imprescindibili requisiti di proporzionalità e ragionevolezza. (Fattispecie relativa al ristorante Il Vero Alfredo, sito in Roma piazza Augusto Imperatore)
- (commento di) Agnese Mussatti, Il vincolo storico-artistico di destinazione d’uso: inammissibilità dello strumento, inadeguatezza della disciplina (Giornale dir. amm. 3/2022, 404-413). La tesi della “compenetrazione” e i beni culturali immateriali.
in tema di piattaforme digitali:
- TAR Roma 3^-ter, 28.10.21 n. 11036, pres. De Gennaro, est. Traina (Giornale dir. amm. 3/2022, 396 s.m.): Non si configura la responsabilità di un gestore di una piattaforma online, o meglio di un motore di ricerca, qualificato come hosting provider, qualora venga su di essa pubblicato da un inserzionista un annuncio pubblicitario di giochi o scommesse con vincite di denaro. La sola diffusione dei contenuti ha natura automatizzata e non comporta la manipolazione dei messaggi, venendo così a mancare il “ruolo attivo” del gestore del servizio, necessario per la configurazione di una sua responsabilità. t
- (commento di) Marianna Mazzarella, La responsabilità degli hosting provider sulle piattaforme digitali (Giornale dir. amm. 3/2022, 396-403). Il TAR esclude la responsabilità della società Google Ireland Limited per la pubblicazione sul motore di ricerca di Google di un annuncio, ritenuto dall’Agcom lesivo dei divieti nazionali in materia di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro.
in tema di trasformazione digitale:
- Marianna Mazzarella e Camilla Ramotti, Pandemia e governo digitale (Giornale dir. amm. 3/2022, 415-423). Il governo e la gestione dei dati, fulcro dell’attuale società digitale.
c.s.
Cancel culture
- Il politicamente corretto, la cancel culture non sono una dittatura, sono una farsa [da "Non si può più dire niente?", Autori vari, Utet ed.]
- La cancel culture non è altro che manipolazione e falsificazione del passato (Francesco Perfetti)
- Nella partita del politicamente corretto il finale di partita è il bullismo etico (Stenio Solinas)