in tema di occupazione di suolo pubblico e Cosap:
- Cons. Stato V 7.6.22 n. 466, pres. Saltelli, est. Urso (Guida al diritto 24/2022, 90 T):
1. L’occupazione di suolo pubblico richiede un provvedimento di concessione, rilasciato dal Comune competente, non sostituibile dal silenzio-assenso ex art. 20 legge 241/1990, considerato che il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio-assenso.
2. Sussiste, in relazione al Cosap, la giurisdizione amministrativa in ordine ai provvedimenti generali, di carattere discrezionale, relativi alla conformazione e determinazione del canone, in quanto implicanti anche una valutazione comparativa degli interessi generali. Non sussiste tale giurisdizione in presenza semplicemente di atti che - in relazione ai profili di censura sollevati, cioè di assoggettamento nell’an all’applicazione del Cosap - rilevano quali atti impositivi di natura individuale, privi in sé (rispetto a tale profilo) di discrezionalità e che, ricollegandosi al contestuale rilascio del titolo concessorio, implicano un’attività meramente applicativa e consequenziale, in cui l’apprezzamento dell’A. è solo di soggezione o meno al canone in funzione della relativa normativa, come ritenuta applicabile alla fattispecie… Pertanto, sebbene in termini generali spetti al GA la cognizione incidentale ex art. 8 c.p.a. su questioni (anche ricadenti in altre giurisdizioni) necessarie a risolvere la controversia rimessa alla sua cognizione, nella specie la domanda principale proposta attiene semplicemente al diritto o meno di Roma Capitale di assoggettare a regime Cosap l’occupazione e percepire detto canone in ragione della natura privata dell’area (*), non contestandosi invero né l’esercizio del potere discrezionale di conformazione del canone, né tanto meno quello di governo dello stesso Cosap mediante atti di natura generale (non rilevando a tal fine la censura del Regolamento o.s.p. “ove ritenuto lesivo”, in quanto avente natura meramente incidentale, in funzione pur sempre, cioè, dell’impugnativa dei provvedimenti principali), né infine altri profili regolatori o conformativi del rapporto concessorio: la determinazione comunale oggetto di contestazione (e le relative censure) attengono infatti semplicemente alla valutazione dell’assoggettamento o meno dell’area al regime Cosap, a fronte della corrispondente normativa (vincolata) in vigore.
(*) L’art. 63 DLg 15.12.1997 n. 44 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) prevedeva il pagamento del Cosap anche per l’“l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”
- (commento di) Davide Ponte, Sull’istituto la chiusura appare totale e non in linea con la “semplificazione” (Guida al diritto 24/2022, 95-98). Silenzio-assenso: l’araba fenice di un istituto nato sfortunato.
in tema di pandemia (mascherine):
- TAR Lazio 7-8.6.22 n. 7451, pres. est. Quiligotti, Codacons c/ Min. salute (Guida al diritto 24/2022, 27): L’obbligo, per gli studenti, di continuare a utilizzare le mascherine fino al 31 agosto 2022 è stato introdotto dal DL 24.3.2022 n. 24, convertito in L 19.5.2022 n. 52, e non dall’ordinanza 28.4.2022 del Ministero della salute; l’eventuale cessazione anticipata di tale obbligo necessita pertanto di apposita legge, non potendo l’ordinanza ministeriale disporre in senso difforme da quanto previsto da una norma di rango legislativo
in materia edilizia (distanze legali):
- Cass. 2^, 6.6.22 n. 18021 (Guida al diritto 24/2022, 24): Il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della violazione di distanze. Una volta assolto dall’attore questo onus probandi, incombe sul convenuto, che deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale, per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell’acquisto a tiolo originario, vale a dire la presenza del manufatto nella stessa posizione per il tempo indicato dalla legge, nonché la circostanza dell’assoluta identità tra vecchia e nuova struttura.
in materia di famiglia (rito processuale civile):
- Cristina Maggia*, Tribunale della famiglia: salto nel buio che disperde un bagaglio di esperienze (Guida al diritto 24/2022, 12-15, editoriale) [*presidente dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia]
Con i decreti delegati connessi alla legge delega (L 26.11.2021 n. 206, Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), il legislatore, contro il parere negativo del CSM, senza l’indispensabile analisi di dati, flussi e carichi di lavoro e con organici palesemente insufficienti, si avventura in un’imponente riforma ordinamentale al buio, che vedrà sparire i Tribunali per i minorenni, metterà a rischio l’obiettivo di riduzione dei tempi della giustizia civile e priverà il futuro giudice monocratico di quell’apporto di competenze multidisciplinari su cui ha potuto sin qui contare la tutela del minore.
in tema di stato civile:
- Laura Biarella, Cognomi: per l’effetto moltiplicatore si attende l’intervento del legislatore (Guida al diritto 24/2022, 17-22): le ricadute della scelta di gender equality fatta dalla Corte costituzionale con la sentenza 131/2022.
in tema di famiglia:
- Cass. SSUU 9.6.22 n. 18641 (Guida al diritto 24/2022, 30 T): Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell’intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene a essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio a favore dell’altro coniuge, bisognerà fare riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge, risultando a tal fine irrilevante la circostanza che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare in sede propria, con l’eventuale modificazione in proposito dell’assegno di mantenimento.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Il riconoscimento all’affidatario non provoca una decurtazione (Guida al diritto 24/2022, 40-46)
in tema di successioni:
- Corte giust. Ue 5^, 2.6.22, causa C-617/20 (Guida al diritto 24/2022, 27): La rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi a un organo giurisdizionale del proprio Stato di residenza abituale è valida pure se non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione in altro Stato Ue. [Premesso che le norme che non rinviano agli ordinamenti statali vanno interpretate in base all’ordinamento dell’Ue, tenendo conto del contesto e degli obiettivi, la Corte ha statuito che l’art. 13 del Regolamento Ue 4.7.2012 n. 650 (650/2012/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo - ammette un foro alternativo di competenza giurisdizionale per permettere agli eredi di accettare o rinunciare all’eredità senza rivolgersi agli organi di altro Stato membro competente per la successione. Le dichiarazioni sono formalmente valide se presentano i requisiti previsti dalla legge applicabile alle successioni o dalla legge dello Stato in cui la persona che la pronuncia ha residenza abituale. Si rispetta così l’obiettivo del Regolamento Ue di semplificare la vita a eredi o legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione dovrà essere trattata. Spetta però agli eredi fare in modo che le dichiarazioni rese nel proprio Stato di residenza abituale siano portate a conoscenza, senza ulteriori requisiti di forma, all’autorità che si occuperà della successione]
in tema di danni (da diffamazione on line):
- Cass. 1^, 8.6.22 n. 18430 (Guida al diritto 24/2022, 26): Google è tenuto a risarcire i danni morali per la mancata rimozione delle url relative a una notizia oggetto di condanna per diffamazione, comprese quelle riferibili ai siti gestiti da altri motori di ricerca. Ciò in quanto Google, come internet service provider, mette a disposizione degli utenti i riferimenti necessari per identificarli. [La SC rigetta il ricorso di Google contro la condanna a pagare 25.000 euro di danni morali per la sofferenza patita da un utente, preso di mira da un collega che lo additava nel suo website come parente di un mafioso. La news diffusa sul web era rimasta accessibile anche dopo la condanna per diffamazione del suo autore e la richiesta di deindicizzazione delle url. La SC conferma la condanna di Google correggendo la motivazione del Tribunale che l’aveva fondata sull’art. 2043 c.c. (relativo al risarcimento del danno ingiusto per fatto illecito) reputando erroneamente inapplicabile il DLg 70/2003 (che attua il regime della direttiva sul commercio elettronico), considerato (dal Tribunale) relativo solo alla memorizzazione di informazioni commerciali fornite da altri. Secondo la SC, invece, la norma è applicabile in quanto sancisce la responsabilità dell’hosting che non si attivi immediatamente per disabilitare l’accesso alle informazioni illecite di cui ha avuto conoscenza. È il caso di Google, tipico intermediario dell’informazione internet e, al contempo, banca dati che gestisce il catalogo delle migliori pagine selezionate dal web e organizza informazioni]
sulla responsabilità degli enti da reato:
- Cass. pen. 6^, 11.1-11-4-22 n. 13936 (Guida al diritto 24/2022, 68 T): In tema di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato presupposto commesso dalla persona giuridica, in ossequio al principio di proporzionalità della misura cautelare, è ammissibile il dissequestro parziale delle somme di denaro sottoposte a sequestro al fine di provvedere al pagamento delle imposte dovute dall’ente ex art. 14 della legge [art. 14, comma 4, L 24.12.1993 n. 537], quale profitto da attività illecite, alla stringente condizione che l’entità del vincolo reale, pur legittimamente determinato, nella sua concreta dimensione afflittiva metta in pericolo l’esistenza stessa del soggetto economico e la sua operatività corrente e che sia impresso un vincolo espresso di destinazione a pagamento del debito tributario in forme controllate.
- (commento di) Aldo Natalini, Via libera solo se il vincolo danneggia l’esistenza del soggetto economico (Guida al diritto 24/2022, 76-81) [nello specchietto a pag. 77 la giurisprudenza tributaria sulla tassazione dei proventi illeciti)
in tema di processo (telematico):
- Cons. giust. amm. Sicilia 8.6.22 n. 164, pres. De Nictolis (decr. pres.) (Guida al diritto 24/2022, 27): L’accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso ai documenti amministrativi, perché gli atti processuali non sono documenti; l’accesso presuppone la qualità di parte attuale o potenziale, sicché l’istanza di accesso al fascicolo telematico da parte del terzo non è né un processo né un incidente del processo, con la conseguenza che il provvedimento che decide su detta istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.
in tema di professione forense:
- Cass. pen. 6^, 25.5.22 n. 20524 (Guida al diritto 24/2022, 27): Rischia una condanna per esercizio abusivo della professione l’abogado che svolge attività forense sezza comunicazione al presidente dell’ordine, anche se si tratta di lavoro transitorio, o limitato a una sola udienza. Ai fini dell’abilitazione all’assistenza difensiva davanti all’AG italiana da parte di un legale cittadino di uno Stato membro Ue, il presupposto indispensabile è infatti la formale comunicazione prescritta dall’art. 6 L 31/1982, diretta al presidente dell’ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l’attività deve essere svolta, in difetto di che il professionista non è abilitato a svolgere attività defensionale e l’autorità procedente deve prescindere da tale nomina.
c.s.
Cancel culture
- In una civiltà oppressa dal politicamente corretto - che altro non è che fascismo in assenza di fascismo - l'ideologia diventa "odiologia" e l'Accademia dei Lincei cede il posto alla "accademia del linciaggio" (Fabio Dragoni)
- Every joke has a victim (Rowan Atkinson, alias. Mr Bean)