Blog Layout

Giornale di diritto amministrativo (5/2022)

Carmine Spadavecchia • 6 novembre 2022

in tema di mercato e concorrenza:

- Alfredo Moliterni, La legge annuale per il mercato e la concorrenza al tempo del PNRR (Giornale dir. amm. 5/2022, 581-588)


in tema di contratti pubblici:

- Bernardo Giorgio Mattarella, La delega (in bianco) per la riforma dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 5/2022, 589-592)


sulla governance del Pnrr:

- Rita Perez, L’amministrazione del Piano di ripresa e resilienza (Giornale dir. amm. 5/2022, 593-606)


in tema di finanza locale:

- Alessandra Villa, Gli accordi di ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti (Giornale dir. amm. 5/2022, 607-613)


in tema di attività amministrativa (PIAO):

- Claudia Tubertini, La nuova pianificazione integrata dell’attività e dell’organizzazione amministrativa (Giornale dir. amm. 5/2022, 614-622). 

Commento al:

- DPR 24.6.2022 n. 81 [GU 30.6.22 n. 151, in vigore dal 15 luglio 2022], Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

- Decreto 30.6.2022 n. 132 della PCM - Dipartimento della funzione pubblica [GU 6.9.22 n. 208, in vigore dal 22 settembre 2022], Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.


in tema di soccorso istruttorio:

- Cons. Stato VI 24.2.22 n. 1308, pres. Simonetti, est. Simeoli (Giornale dir. amm. 5/2022, 623 solo massima): In base all’attuale versione dell’art. 83, comma 9, DLg 50/2016, è consentito alle Amministrazioni aggiudicatrici chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette, purché questo avvenga entro un termine adeguato. Non è ravvisabile, quindi, un uso distorto del soccorso istruttorio laddove l’Amministrazione abbia consentito di documentare il possesso in proprio di un requisito posseduto ex ante, non implicando alcuna modifica della domanda di partecipazione né, tantomeno, dell’offerta. Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei requisiti di partecipazione alla data di presentazione della domanda non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara. in t

- (commento di) Mario Filice, Dalla “caccia all’errore” alla verifica sostanziale: la parabola del soccorso istruttorio (Giornale dir. amm. 5/2022, 623-633)


in tema di energia e ambiente:

- Cons. Stato IV 2.9.21 n. 6195, pres. Giovagnoli, est. Martino (Giornale dir. amm. 5/2022, 634 s.m.): La struttura del procedimento e gli effetti propri del PAUR [(Paur = provvedimento autorizzatorio unico regionale: art. 27-bis DLg 3.4.2006 n. 152, codice ambiente] inducono a ritenere che le relative funzioni amministrative - in quanto “integrano” la VIA “nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti” - siano espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all’Autorità procedente rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale. 

- (commento di) Silvia Lazzari, Le energie rinnovabili: semplificazione amministrativa e compiti delle autonomie locali (Giornale dir. amm. 5/2022, 634-645)


sulla nozione di organismo di diritto pubblico:

- Cass. SSUU 18.1.22 n. 1494, pres, Curzio, rel. Mercolino (Giornale dir. amm. 5/2022, 646 s.m.): Non è annoverabile nel genus dell’organismo di diritto pubblico, perché priva del requisito teleologico (costituito dalla finalità di soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale), la società che svolge attività in regime di concorrenza con gli altri soggetti operanti nel medesimo settore, persegue obiettivi di rendimento prefissati e non si avvale della previsione di forme di ripianamento delle perdite o, comunque, di finanziamento da parte di enti pubblici.

- (commento di) Edoardo Giardino, Organismo di diritto pubblico e requisito teleologico (Giornale dir. amm. 5/2022, 646-654)


in tema di golden power:

- TAR Roma 1^, 13.4.22 n. 4486, pres. Amodio, est. Brancatelli (Giornale dir. amm. 5/2022, 655 s.m.): La tecnica redazionale adoperata per individuare gli asset nel settore agroalimentare rappresenta un adeguato compromesso tra la tutela della libertà di impresa e la garanzia della sicurezza nazionale e tiene conto dell’impossibilità di una catalogazione puntuale e minuta degli attivi strategici. La formula adoperata è altresì conforme all’art. 4 Reg. UE 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, che, tra i fattori di cui gli Stati membri possono prendere in considerazione nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, richiama testualmente alla lett. c) la “sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare”.ma

- TAR Roma 1^, 13.4.22 n. 4488, pres. Amodio, est. Brancatelli (Giornale dir. amm. 5/2022, 655 s.m.):

La notifica costituisce per l’impresa un vero e proprio obbligo funzionale all’esercizio dei poteri di controllo spettanti allo Stato, e non è volta ad ottenere un bene della vita. Per tale ragione, nella notifica non è presente alcuna “richiesta” da parte della società interessata. La notifica, in sostanza, costituisce per l’impresa unicamente un atto (dovuto) a contenuto informativo, di ausilio all’esercizio dei poteri speciali di cui al DL 21/2012 attraverso l’avvio di un procedimento speciale, azionabile dall’Amministrazione anche d’ufficio.  d

Ferma restando la necessità di una rigorosa istruttoria ai fini della verifica della presenza di beni strategici e di operazioni riconducibili a quelle individuate dalla legge, la successiva decisione dello Stato di esercitare o meno i poteri speciali, attraverso l’imposizione di “prescrizioni”, “condizioni” ovvero opponendosi all’operazione, si connota per una amplissima discrezionalità, in ragione della natura degli interessi tutelati, attinenti alla sicurezza nazionale. In tal senso, le valutazioni sottese alla decisione di procedere al concreto esercizio dei poteri speciali costituiscono scelte di alta amministrazione, come tali sindacabili dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità delle decisioni assunte.

Deve rammentarsi che nella fase istruttoria il compito del gruppo di coordinamento, che si avvale del contributo partecipativo delle amministrazioni coinvolte, affiancate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre che dell’apporto partecipativo dei soggetti interessati dall’operazione di acquisizione, è quello di raccogliere gli elementi di valutazione tecnica da sottoporre al Consiglio dei ministri in sede collegiale, che non è pertanto vincolato o comunque tenuto ad adottare una motivazione rafforzata nel caso vengano formulate in fase istruttoria proposte differenti rispetto all’esercizio del potere di veto. Il DPCM, inoltre, chiarisce in maniera esaustiva sotto il profilo tecnico, nei termini sopra esposti, le ragioni per cui sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.  p

- (commento di) Alessandro Paccione, Il Golden Power w il principio di legalità (Giornale dir. amm. 5/2022, 655-661). Con le sentenze n. 4486/2022 e n. 4488/2022, il TAR Lazio-Roma ha confermato la legittimità del veto opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2 DL 21/2012, alla cessione dell’intero capitale sociale di Verisem B.V. e delle sue controllate italiane a favore di una società svizzera riconducibile, in ultima istanza, al gruppo ChemChina. La pronuncia in commento (n. 4486/ 2022) affronta il tema del principio di legalità dell’azione amministrativa declinandolo nel contesto della disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari e sulle attività di rilevanza strategica (c.d. golden power). 

- (commento di) Luca Masotto, Il golden power alla prova del procedimento e del processo amministrativo Giornale dir. amm. 5/2022, 662-671). Con le sentenze n. 4486/2022 e 4488/2022 il T.A.R. Lazio - Roma ha giudicato legittimo l’esercizio del potere di veto ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 21/2012, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha vietato l’operazione di cessione dell’intero capitale sociale di Verisem B.V. e delle sue controllate italiane a favore di Syngenta. Le sentenze in commento rappresentano due delle pochissime pronunce aventi ad oggetto i presupposti e le modalità applicative dei poteri speciali sugli assetti societari e le attività di rilevanza strategica (c.d. golden power), all’esito di una vicenda particolare che si inserisce al centro di questioni giuridiche di portata generale, specialmente nel campo dei rapporti tra la disciplina dei poteri speciali e le categorie tradizionali del procedimento e del processo amministrativo.


in tema di concessioni demaniali (autoassegnazione):

- TAR Genova 1^, 9.11.21 n. 946, pres. Caruso, est. Felleti (Giornale dir. amm. 5/2022, 672 s.m.): Il provvedimento mediante il quale un comune affida a se stesso la gestione di un porto turistico, intestandosi la relativa concessione demaniale, è legittimo anche se la concessione non sia stata affidata mediante una procedura comparativa con le istanze pervenute dai privati. Il Comune, difatti, può gestire direttamente il servizio portuale, che presenta rilievo economico, in virtù del principio di autoorganizzazione e conformemente al diritto europeo. Pur essendo il porto un bene demaniale a fruizione non generale, esso è infatti funzionale alla realizzazione di interessi pubblici, cosicché può essere gestito direttamente dall’ente locale, non trovando applicazione gli artt. 37 c. nav. e 18 Reg. esec. cod. nav.

- (commento di) Federica Ciarlariello, La gestione di un porto turistico tra autorganizzazione e concorrenza (Giornale dir. amm. 5/2022, -682). La decisione del Comune di Portofino di gestire in via diretta il porto turistico - assegnando a se stesso la relativa concessione demaniale marittima - ha per effetto la sottrazione del servizio alla concorrenza di mercato. La sentenza, che riconosce la legittimità di tale decisione, ricostruisce il quadro normativo e la trasformazione dei due istituti coinvolti nella controversia: gestione dei beni demaniali e affidamento di un pubblico servizio. Il contributo approfondisce la natura discrezionale delle scelte dell’Amministrazione in ordine alla modalità di gestione del porto turistico, in particolare alla luce del principio di concorrenza, e pone alcuni interrogativi proprio in riferimento all’applicazione dei principi pro-concorrenziali nella fattispecie in esame. 


in tema di beni culturali:

- Livia Baldinelli, La recente giurisprudenza sul vincolo culturale indiretto (Giornale dir. amm. 5/2022, 682-691)

La ratio dell’istituto di cui agli artt. 45 ss. DLg 22.1.2004 n. 42, il rapporto con il vincolo culturale diretto, l’estensione del vincolo, la discrezionalità tecnica che caratterizza le relative valutazioni dell’Amministrazione, il sindacato del GA sul provvedimento vincolistico, la tutela del privato titolare di diritti sul bene vincolato, le differenze tra vincolo indiretto e pianificazione urbanistica da un lato, tutela paesaggistica dall’altro. 


in tema di trasparenza e accesso (ai documenti delle istituzioni europee):

- European Ombudsman, Decision on the European Banking Authority’s refusal to grant public access to the votes and debates of its Board of Supervisors on an alleged breach of EU law by national supervisory authorities (case 615/2021/TE) - Case opened on 29/4/2021 - Decision on 7/2/2022

- (commento di) Andrea Magliari, La trasparenza dei processi decisionali delle agenzie europee: il contributo del Mediatore europeo (Giornale dir. amm. 5/2022, 700-710). Il Mediatore europeo si pronuncia su una denuncia relativa al rifiuto dell’Autorità bancaria europea (EBA) di consentire l’accesso del pubblico alle votazioni e alle discussioni del consiglio di vigilanza in merito a una presunta violazione del diritto dell’U.E. da parte di alcune autorità nazionali. La vicenda, conclusasi con la divulgazione dei documenti richiesti, offre l’occasione per riflettere sul significato che il principio di trasparenza e il suo corollario dell’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni europee assumono nel quadro degli strumenti di accountability che circondano l’attività delle autorità amministrative europee, specie là dove si tratti di agenzie europee dotate, d’un lato, di nuovi e penetranti poteri amministrativi e, dall’altro, di uno statuto di quasi-indipendenza. 


sulla trasformazione digitale:

- Sveva Del Gatto, Il riconoscimento facciale. A che punto siamo? (Giornale dir. amm. 5/2022, 691-699) 


in tema di cybersecurity:

- Cybersecurity: scritti recenti [rubrica bibliografica di Patrizio Rubechini (Giornale dir. amm. 5/2022, 711-712) ]


 

c.s.


 

Chi parla impulsivamente assomiglia al cacciatore che spara senza puntare (Montesquieu)


Share by: