sul PNRR:
- Luigi Fiorentino, Il Piano di ripresa. Un’occasione per cambiare l’amministrazione (Giornale dir. amm. 6/2021, 689-690, editoriale)
sul decreto reclutamento (c.d. decreto assunzioni):
DL 9.6.2021 n. 80 - L 6.8.2021 n. 113, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
- Luigi Olivieri, La fiducia nel reclutamento dei dirigenti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2021, 691-701)
Ampio spazio alla fiduciarietà, a svantaggio del reclutamento tramite concorso, nelle riforme varate con il DL 9.6.2021 n. 80 convertito in L 6.8.2011 n. 113 in cui il concorso pubblico - come misura fondamentale della selezione della nuova dirigenza pubblica - arretra a favore di strumenti selettivi che hanno il pregio di aprire possibilità di carriera per valorizzare il personale, ma espongono la dirigenza a rischi di ulteriori politicizzazioni e condizionamenti. Ciò vale per l’introduzione dell’accesso alla dirigenza per “progressione verticale” riservata agli interni, l’estensione di mezzi di reclutamento straordinari tramite “cacciatori di teste”, nonché la sostanziale stabilizzazione di rilevanti percentuali di dirigenti a contratto.
sul partenariato pubblico-privato:
- Giulio Napolitano, Il partenariato pubblico-privato per la realizzazione del Polo strategico nazionale (Giornale dir. amm. 6/2021, 703-707)
Nell’obiettivo di realizzare - nell’ambito del Pnrr - il Polo strategico nazionale, il Governo accelera la digitalizzazione della PA (anche) attraverso la migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud, e ciò ricorrendo allo strumento del partenariato pubblico-privato. Con la presentazione di una o più proposte di finanza di progetto si avvia così il processo che dovrebbe condurre in tempi rapidi alla realizzazione del Polo e alla migrazione delle pubbliche amministrazioni.
in tema di cybersicurezza:
- Leonardo Paone, L’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Giornale dir. amm. 6/2021, 709-719). L’Agenzia: funzioni, organizzazione, regime giuridico.
in tema di appalti:
- Michele Cozzio, Appalti pubblici e sostenibilità: gli orientamenti dell’Unione europea e il modello italiano (Giornale dir. amm. 6/2021, 721-731)
su Pnrr e semplificazioni:
DL 31.5.2021 n. 77 - L 29.7.2021 n. 108, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- Marco Macchia, La Governance del Piano di ripresa (Giornale dir. amm. 6/2021, 733-741)
- Monica Cocconi, Ambiente ed energia rinnovabile (Giornale dir. amm. 6/2021, 742-746). La semplificazione e accelerazione dei procedimenti ambientali e paesaggistici e dei procedimenti autorizzatori per gli impianti alimentati ad energia rinnovabile: un passaggio ineludibile in vista della transizione ecologica e dell’avvento dell’economia circolare.
- Gianluca Sgeo, La transizione digitale (Giornale dir. amm. 6/2021, 746-752). Banda ultra-larga diffusa entro il 2026; comunicazioni digitali: il cloud; la delega digitale.
- Maria Ferrante, Claudio Guccione, Andrea Serafini, I contratti pubblici (Giornale dir. amm. 6/2021, 753-765)
- Agnese Claroni, Il Mezzogiorno nel “decreto “governance”(Giornale dir. amm. 6/2021, 765-772). Zone Economiche Speciali (ZES); strategia nazionale per le aree interne (SNAI); perequazione infrastrutturale; ruolo dell’Agenzia per la Coesione territoriale; beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Federico Caporale, Le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (Giornale dir. amm. 6/2021, 772-778). Riduzione termini per annullamento d’ufficio; attestazione decorso termini per maturazione silenzio-assenso; esercizio poteri sostitutivi in caso di inerzia.
sulla trasformazione digitale:
- Benedetta Barmann, Fintech: primi tentativi di regolazione (Giornale dir. amm. 6/2021, 811-818). Il mondo della finanza rivoluzionato dalle nuove tecnologie digitali (big data, intelligenza artificiale, machine learning, cloud, ecc.)
sul commissariamento delle Regioni in deficit finanziario: [sanità – regioni]
- Corte cost. 23.7.21 n. 168, pres. Coraggio, red. Antonini (Giornale dir. amm. 6/2021, 779 massima):
1. È incostituzionale l’art. 1, comma 2, DL 10.11.2020 n. 150 - L 30.12.2020 n. 181 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui prevede che la Regione metta a disposizione del commissario ad acta un contingente “minimo” di venticinque unità di personale, anziché “massimo”.
2. È incostituzionale l’art. 6, comma 2, DL 150/2020, come convertito, nella parte in cui non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l’approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 88, secondo periodo, L 191/2009.
3. Non è fondata la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 2, DL 150/2020, come convertito, in riferimento al principio di leale collaborazione.
- (commento di) Valentina Tamburrini, Quando il commissariamento è un “caso critico” (Giornale dir. amm. 6/2021, 779-785). Due i principi sanciti dalla Corte: a) l’attività del commissario ad acta deve essere supportata da personale prevalentemente statale (piuttosto che regionale); b) al fine di beneficiare del fondo statale di sostegno del servizio sanitario regionale, va garantita alla Regione, in alternativa alla presentazione e approvazione - che spettano al commissario ad acta - del programma di prosecuzione del piano di rientro, la possibilità di presentare un proprio piano di rientro.
sulla natura dell’ANCI:
- Cass. SSUU 19.4.21 n. 10244, pres. Coraggio, red. Doronzo (Giornale dir. amm. 6/2021, 786 solo massima): L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), pur titolare di compiti di natura tendenzialmente amministrativa, svolti su mandato e dietro finanziamento statale, oltre che attribuiti da norme di natura pubblicistica, in assenza di un’espressa previsione normativa che la qualifichi “ente pubblico”, ai sensi dell’art. 4, L 70/1975, non può essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, DLg 165/2001, deponendo per la natura di soggetto di diritto privato la forma giuridica prescelta, le previsioni statutarie, la libertà di adesione e recesso degli associati, la funzione di rappresentanza e tutela degli interessi dei comuni associati e di raccordo con il sistema centrale; ne consegue che, in mancanza di disposizioni contrarie, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla procedura di convocazione dell’assemblea e di nomina del coordinatore regionale di tale associazione, discutendosi della legittimità di atti non riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.
- (commento di) Giuliano Fonderico, (Giornale dir. amm. 6/2021, 786-794).
Con una motivazione molto articolata, che tenta di fare ordine nel dibattito più generale sulla qualificazione pubblica degli enti privati, la Cassazione ribalta una sentenza del Consiglio di Stato che affermava la natura pubblica di Anci e la giurisdizione amministrativa su una procedura elettorale di un organo dell’associazione. Pesano, nella soluzione data dalla Corte, le peculiarità dell’Anci, nata e cresciuta spontaneamente, come ente esponenziale degli interessi “di categoria” dei comuni suoi associati: un ruolo che la distingue dalle forme tipiche delle associazioni tra amministrazioni, pensate per esercitare in comune le funzioni pubbliche degli associati.
sul green pass:
- TAR Lazio 3^-bis, 2.9.21 nn. 4531 e 4532 (decreti monocratici), pres. Sapone e TAR Lazio 3^-bis, 8.10.21 n. 8539, pres. Sapone, est. Profili (Giornale dir. amm. 6/2021, 795 s.m.)
1. Il green pass rientra in un ambito di misure concordate e definite a livello europeo e non eludibili, mirando a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale. Il depotenziamento del green pass determinerebbe un vuoto regolativo, con conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute.
2. Il diritto del personale scolastico a non essere vaccinato non ha una valenza assoluta, né può essere inteso come intangibile, perché deve essere contemperato e bilanciato con due fondamentali ed essenziali interessi pubblici: quello volto a garantire la salute pubblica e a evitare l’estensione della pandemia e quello mirante ad assicurare il regolare svolgimento in presenza del servizio scolastico.
3. Il predetto diritto del personale scolastico è comunque riconosciuto e tutelato dal legislatore, poiché si prevede, in via alternativa, la facoltà di produzione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo. Poiché tale facoltà alternativa è stata introdotta ad esclusiva tutela del citato diritto del personale scolastico, non appare irrazionale che il costo del tampone gravi su coloro che intendano usufruire dello strumento alternativo.
3. La tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente, giustifica le misure dell’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni.
- (commento di) Aldo Sandulli, Sulla legittimità dell’obbligo di green pass per il personale scolastico (Giornale dir. amm. 6/2021, 795-800)
in tema di concessioni demaniali marittime:
- TAR Lecce 1^, 27.11.20 n. 1321 (pres. est. Pasca), n. 1322 (pres. est. Pasca), n. 1341 (pres. Pasca, est. Manca) (Giornale dir. amm. 6/2021, 801 s.m.): Il carattere non self-executing della direttiva Bolkestein, che non è suscettibile di diretta e immediata applicazione, esclude che il dirigente comunale possa disapplicare la legge nazionale.
- (commento di) Edoardo Chiti, False piste: il T.A.R. Lecce e le concessioni demaniali marittime (Giornale dir. amm. 6/2021, 801-810).
Mentre l’Adunanza plenaria riafferma l’orientamento prevalente, assieme alla tradizionale ricostruzione dei rapporti inter-ordinamentali sottesa al medesimo, la giurisprudenza del TAR Lecce in materia “rivela una comprensione dell’innesto costituzionale delle amministrazioni difficilmente compatibile con l’attuale complessità del sistema giuridico e istituzionale”: il che è indice di una “tensione di fondo” del quadro normativo, che meriterebbe un intervento organico del legislatore.
c.s.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole (Ezra Pound)