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Giurisprudenza italiana (11/2022)

Carmine Spadavecchia • 16 dicembre 2022

sulla impugnabilità delle sentenze del CdS:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.12.201, causa C-497/20, Randstad / Italia (Giurispr. it. 11/2022, 2470 solo massima): L’art. 4, par. 3, e l’art. 19, par. 1, TUE, nonché l’art. 1, par. 1 e 3, Direttiva 21.12.1989 n. 665 (89/665/CEE) del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla Direttiva 26.2.2014 n. 23 (2014/23/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, letti in coerenza con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro, di livello costituzionale, che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro. 

- (commento di) Marco Lipari, Ancora sulla sentenza della CGUE 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad e la violazione del diritto EU (Giurispr. it. 11/2022, 2470-2476) 

N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Marina Castellaneta, I limiti posti al ricorso per cassazione da norma interna non contrastano con il diritto Ue (Guida al diritto 3/2022, 120-122)

- Mario P. Chiti, Un conflitto tra i giudici supremi italiani deciso dalla Corte di giustizia: “tutti gabbati”? (Giornale dir. amm. 2/2022, 225-229). [Sul significato dell’ultimo comma dell’art. 111 Cost. (“contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”) la Corte di giustizia, interpellata dalla Cassazione, con una sentenza interpretativa valorizza definitivamente la posizione recentemente espressa dalla Corte costituzionale (sent. 6/2018)]s

- Marco Lipari, La sentenza della CGUE 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad e la violazione del diritto EU (Giurispr. it. 10/2022, 2186-2198) 


sull’assegno ad personam (per gli ex membri laici del CSM): 

- Ad. plen. 5.8.22 n. 9, pres. Frattini, est. Di Matteo (Giurispr. it. 11/2022, 2320-2321): 1. L’art. 1, comma 458, L 147/2013 - che ha abrogato l’istituto dell’assegno ad personam di cui all’art. 202 DPR 3/1957 - [deve] trovare applicazione anche nei confronti dei professori universitari eletti componenti c.d. laici del CSM che alla cessazione dell’incarico siano rientrati nei ruoli dell’università di provenienza. 2. Le nuove disposizioni si applicano ai ratei da corrispondersi a partire dal 1° febbraio 2014, anche se il conferimento dell’incarico di componente c.d. laico del CSM sia avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della L 147/2003 e senza che ciò comporti lesione del legittimo affidamento maturato dal consigliere. 


sul termine di impugnazione lungo (modalità di computo):

- Ad. plen. 3.9.22 n. 11, pres. Maruotti, est. Simonetti (Giurispr. it. 11/2022, 2319-2320): Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine medesimo, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla L 742/1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.. 


in tema di procedimento disciplinare militare:

- Ad. plen. 13.9.22 n. 13, pres. Frattini, est. Forlenza (Giurispr. it. 11/2022, 2317-2318): Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi dell’art. 1392, 3° comma, e dell’art. 1393, 4° comma, DLg 15.3.2010 n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione. La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge. 


sui conflitti di competenza (tra CGARS e CdS):

- Ad. plen. 13.9.22 n. 14, pres. Maruotti, est. Veltri (Giurispr. it. 11/2022, 2316-2317): 1) L’art. 10, comma 5, DLG 24.12.2003 n. 373 - che demanda all’Adunanza plenaria il compito di risolvere i conflitti di competenza fra il C.G.A.R.S. e il Consiglio di Stato - va interpretato come riferito ai conflitti di competenza positivi o negativi, reali o virtuali. Tuttavia la mera pendenza di due procedimenti identici, in assenza di provvedimenti giudiziari che costituiscano invasione della sfera di competenza riservata, non costituisce un’ipotesi di conflitto. [Nella specie, si trattava della contemporanea pendenza di un regolamento di competenza (dinanzi al Consiglio di Stato) e di un appello avente ad oggetto una sentenza che ha deciso anche la questione di competenza (dinanzi al CGARS)]. 2. Qualora il Tar Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro Tar, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. 


in tema di RTI (raggruppamenti temporanei di imprese):

- Cons. Stato V 8.2.22 n. 899, pres. Caringella, est. Santini (Giurispr. it. 11/2022, 2476 s.m.): Il principio generale d’immodificabilità soggettiva dei concorrenti rispetto all’offerta, posto all’art. 48, 9° comma, DLg 50/2016 (codice dei contratti pubblici), è derogabile nelle sole ipotesi delineate ai successivi commi 17, 18 e 19, tanto in corso di esecuzione che in sede di gara, come disposto dal comma 19-ter, con impossibilità di variazioni del R.T.I. “per addizione”, mediante subentro di impresa esterna al medesimo, perché ciò lede non solo l’interesse pubblico all’immediata conoscenza e alle verifiche preliminari sugli offerenti ma anche la par condicio competitorum. 

- (commento di) Ignazio Pagani, La modifica dei R.T.I. in fase di gara o di esecuzione del contratto pubblico (Giurispr. it. 11/2022, 2476-2480) 


in tema di contratti della PA:

- Cass. pen. 6^, 28.10.21-16.2.22 n. 5536 (Giurispr. it. 11/2022, 2487 s.m.): La condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), deve innestarsi e intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione. Rispetto al dato letterale della norma incriminatrice, non sono condivisibili torsioni interpretative volte a conformare il dato testuale per attribuirgli un significato ulteriore, distinto e più ampio, rispetto a quello desumibile dalla sua immediata lettura. 

- (commento di) Vincenzo Maiello, Legalità della legge e divieto di analogia sfavorevole nella turbativa delle procedure selettive (Giurispr. it. 11/2022, 2487-2494)


in tema di eutanasia:

- Cedu 3^, 4.10. 22, ric. 78017/2017, Mortier c/ Belgio (Giurispr. it. 11/2022, 2326-9, annotata da Marco Pedrazzi): La Corte affronta due questioni in tema di eutanasia: (1) se sia conforme al diritto alla vita (art. 2 Cedu) l’eutanasia praticata nei confronti di persona affetta da grave e prolungata forma di depressione, in particolare sotto il profilo delle garanzie offerte dalla procedura precedente l’eutanasia e dei controlli successivi; (2) se sia conforme al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu) il mancato coinvolgimento del figlio nella procedura che ha condotto all’eutanasia. 


sul diritto di critica (politica):

- Cass. 3^, 12.4.22 n. 11767 (Giurispr. it. 11/2022, 2354 T): Nell’ambito della critica politica, è consentito l’uso di toni aspri di disapprovazione purché nel rispetto della continenza, la quale è travalicata nel caso di aggressione alla dimensione personale e morale del destinatario. L’impiego dell’aggettivo “mefistofelico” ed il riferimento all’Inferno, ove rivolti alle qualità personali di pubblici amministratori, non richiedono la prova dell’incidenza del fattore religioso nella loro cultura, posto che l’accostamento al diavolo riveste carattere offensivo a prescindere dalle convinzioni religiose di ciascuno. 

- (commento di) Barbara Grazzini, Diritto di critica politica, continenza e argumentum ad hominem (Giurispr. it. 11/2022, 2363) 


in tema di stato civile (patronimico e/o matronimico):

- Corte cost. 31.5.22 n. 131, pres. Amato, red. Navarretta (Giurispr. it. 11/2022, 2335 s.m.): In tema di assegnazione del cognome al figlio legittimo sono incostituzionali

1) l’art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

2) in via conseguenziale, la norma desumibile dagli artt. 262 primo comma, 299 3° comma, c.c., 27 primo comma L 184/1983 e 34 DPR 3.11.2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

3) in via consequenziale, l’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

4) in via consequenziale, l’art. 27, comma 1, L 184/1983, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

- (commento di) Amalia Diurni, La competizione tra valori identitari nell’attribuzione del cognome alla nascita (Giurispr. it. 11/2022, 2335-2348)

- (commento di) Benedetta Sirgiovanni, Una pronuncia storica: l’attribuzione al figlio del cognome di entrambi genitori (salvo diverso accordo) (Giurispr. it. 11/2022, 2348-2354) 

N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Valeria Cianciolo, Con il “de profundis” del patronimico si afferma una visione più moderna (Guida al diritto 23/2022, 23-29)

- Valeria Cianciolo, Necessario l’intervento del legislatore per scongiurare fenomeni distorsivi (Guida al diritto 23/2022, 30-33)


in tema di famiglia (assegno di divorzio):

- Cass. 1^, 25.1.22 n. 2138 (Giurispr. it. 11/2022, 2370 T): La mera convivenza con altra persona non esclude il riconoscimento dell’assegno divorzile, essendo a tal fine necessario fornire la prova di un quid pluris e cioè che essa assuma i connotati di stabilità e di continuità e che i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita analogo a quello matrimoniale.

- (commento di) Giusy Cosco, La funzione compensativa dell’assegno di divorzio e la convivenza more uxorio del beneficiario (Giurispr. it. 11/2022, 2371-2376)


in tema di condominio (decreto ingiuntivo e invalidità di delibera condominiale): 

- Cass. SSUU 14.4.21 n. 9839 (Giurispr. it. 11/2022, 2410 T): Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può non solo dichiarare la nullità, ma altresì pronunciare l’annullamento della deliberazione condominiale su cui si fonda il decreto opposto, purché l’opponente formuli un’espressa domanda di annullamento nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c. e non si limiti ad una mera eccezione di annullabilità, eccezione da ritenersi inammissibile (essa, infatti, condurrebbe ad una cognizione meramente incidentale del vizio, come tale contrastante con l’esigenza di un accertamento uniformemente opponibile all’intera comunità condominiale)

- (commento di) Greta Negro, L’annullamento della delibera condominiale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Giurispr. it. 11/2022, 2413-2420) 


in materia tributaria (Irap):

- Cass. 5^, 6.9.22 n. 26183 (Giurispr. it. 11/2022, 2302-4): L’impresa familiare può essere assoggettata ad IRAP purché ricorra il requisito dell’autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (SU 12108/2009). Il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dall’art. 2 DLg 446/1997, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (SU 9451/2016). Il giudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell’apporto fornito dal collaboratore all’impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (Cass. 22469/19). È pertanto errato affermare che l’impresa familiare sia di per sé impresa organizzata e che pertanto sia irrilevante, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo, la valutazione dell’apporto del coniuge. 


sulla responsabilità civile del giudice:

- Cass. 3^, 29.8.22 n. 25454 (Giurispr. it. 11/2022, 2308-2310): Nell’azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, 3° comma, lett. a), L 117/1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L 18/ 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta all’operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, 2° comma, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell’attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l’errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sull’applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica (SU 11747/19). Il discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave. 


in procedura civile (domanda generica):

- Cass. 3^, 3.6.22 n. 17984 Giurispr. it. 11/2022, 2394 s.m.): L’attore che agisce per la tutela di condanna, non può, in applicazione estensiva o analogica dell’art. 278, 1º comma, c.p.c., circoscrivere la propria domanda alla condanna generica, poiché si tratta di una norma speciale, che consente all’attore di far istanza per una decisione (non definitiva) limitata all’an debeatur soltanto nel corso di un processo che sia stato instaurato con una domanda di condanna specifica. Qualora una domanda di condanna generica sia proposta in via autonoma, la limitazione della medesima all’an debeatur si deve ritenere tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all’accertamento del diritto fatto valere sia nell’an sia nel quantum; correlativamente gli oneri di allegazione e prova dell’attore andranno vagliati ex art. 2697 c.c. in funzione di tale accertamento pieno e condurranno al rigetto nel merito ove non debitamente assolti.

- (commento critico di) Michelle Vanzetti, La Cassazione, con un lungo obiter, pretende di eliminare la domanda autonoma di condanna generica (Giurispr. it. 11/2022, 2394-) 


sul PNRR:

- Michel Martone e Fiorella Lunardon (a cura di), PNRR e lavoro: prospettive di trasformazione per l’Italia, domani (Giurispr. it. 11/2022, 2528-2568)

--- Il lavoro nel PNRR, Michel Martone (2528)

--- PNRR, lavoro pubblico e dintorni, Alessandro Bellavista (2532)

--- PNRR, decreti attuativi e rapporto di lavoro pubblico privatizzato, Paola Ferrari (2535)

--- PNRR e mobilità dei dipendenti pubblici, Emanuela Fiata (2543)

--- Il sistema delle competenze dopo le linee guida ministeriali del 2021 e nel PNRR, Marina Nicolosi (2550)

--- PNRR e contrasto alle disuguaglianze di genere, Enrica De Marco (2561)


sul MAE (mandato di arresto europeo):

- Natalia Rombi, Il mandato d’arresto europeo: tra teoria e prassi (Giurispr. it. 11/2022, 2513-2527) 


in materia penale (retroattività):

- Cass. pen. 3^, 20.4-2.8.22 n. 30423 (Giurispr. it. 11/2022, 2481 T): Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall’art. 2, 4° comma, c.p., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando (Cass. 5^, 16.11.15 n. 11905). Gli elementi costitutivi del reato ex art. 1161 c. nav. non sono stati modificati dall’art. 1, 246° comma, L 30.12.18 n. 145 [...esso] non può trovare, quindi, applicazione nel caso di specie. (occupazione abusiva del demanio marittimo)

- (commento di) Giuseppe Puglisi, Illiceità espressa e modifiche mediate: equivoci sull’abuso del demanio marittimo (Giurispr. it. 11/2022, 2482-2487) 


 

c.s.


 

Segnalazioni bibliografiche

- Francesco Carraro*, Le nostre prigioni, diario della galera pandemico vaccinale: lo straordinario caso del paese che si fece democraticamente totalitario, Byoblu editore, 2022, pp 406, € 22 [*avvocato, giornalista, scrittore]

- Antonio Leo Tarasco, Diritto e gestione del patrimonio culturale, Laterza 2019, pp. 290, € 22,80 


Influencer e politica-spettacolo

“Era così ignorante che anche il pensiero più insignificante che gli passava nel cervello gli sembrava una rivelazione così sconvolgente da doverla condividere col suo pubblico. Uno psichiatra la definirebbe mania di grandezza. Sembra sia uno dei maggiori sintomi di quella terribile malattia chiamata successo” [da “Un volto nella folla” (A Face in the Crowd), di Budd Schulberg (1914-2009), che racconta l’ascesa sociale del perfetto imbonitore facendo il ritratto perfetto di un influencer del giorno d’oggi] 


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