sulla giurisdizione (in materia di concessione di beni pubblici):
- Cons. Stato V, 17.12.20 n. 8100, pres. Caringella, est. Franconiero (Giurispr. it. 2/2021, 283-4): Spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, 1° comma, lett. b), c.p.a. la controversia avente ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento sanzionatorio derivante dalla non corretta esecuzione degli obblighi rinvenienti da una concessione. La controversia in questione attiene infatti ai profili pubblicistici della vicenda sanzionatoria e non già all’ambito (del tutto residuale) delle “indennità, canoni e altri corrispettivi”. (Nella specie, si trattava di sanzione amministrativa irrogata al concessionario di un bene pubblico per non avere riaperto al pubblico il bene in questione dopo un periodo di fermo forzato)
sulla giurisdizione (in tema di concessione):
- TAR Salerno 1^, 1.6.20 n. 621, pres. Pasanisi, est. Di Lorenzo (Giurispr. it. 2/2021, 406 s.m.): Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti del concessionario comportante decisioni sulla durata o efficacia del rapporto concessorio.
- (nota critica di) Marco Ceruti, Risoluzione del contratto di concessione e giurisdizione del giudice amministrativo (Giurispr. it. 2/2021, 406-411)
in tema di contratti della PA (impegno di spesa):
- Cass. 2^, 30.11.20 n.27309 (Giurispr. it. 2/2021, 273-274): Come affermato dalle Sezioni unite (Cass. n. 11098/2002) la nullità di diritto prevista dall’art. 55, 5° comma, L 142/1990 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 6, L 127/1997), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non riguarda le deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie e i correlativi incarichi professionali agli avvocati, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura.
in tema di appalti (separazione tra offerta tecnica ed economica):
- Cons. Stato V 19.10.20 n. 6308, pres. Caringella, est. Fantini (Giurispr. it. 2/2021, 396 solo massima): È illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto disposta a favore di un operatore economico che in sede di offerta tecnica ha rivelato alcune voci di prezzo che, seppur attinenti alla proposta migliorativa, sono comunque idonee a determinare un condizionamento in sede di valutazione delle offerte, violando così il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.
- (nota di) Mariano Protto, L’inquinamento delle offerte e principio di ragionevolezza (Giurispr. it. 2/2021, 396-398)
in materia antitrust:
- Cons. Stato VI 7.12.20 n. 7713 (ord.za), pres. Montedoro, est. Simeoli (Giurispr. it. 2/2021, 286-287): Va rimessa alla Corte giustizia UE una questione interpretativa volta all’esatta delimitazione della nozione di “impresa in posizione dominante” ai fini di cui all’art. 102 Tfue, al fine di chiarire, in particolare, se possa ravvisarsi una “medesima unità economica” nel caso di un’impresa che, intrattenendo rapporti di collaborazione commerciale con altri imprenditori, esercita nei loro confronti un certo grado di ingerenza economica, senza tuttavia che venga meno un effettivo e apprezzabile grado di autonomia in capo a questi ultimi.
in tema di privacy:
- TAR Roma 1^, 10.1.20 n. 260, pres. Correale, est. Brancatelli (Giurispr. it. 2/2021, 320 s.m.): A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della personalità dell’individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati.
- (commento di) Carla Solinas, Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette (Giurispr. it. 2/2021, 32-333) [Riconosciuta l’esistenza di fenomeni di scambio aventi ad oggetto i dati personali, pur a fronte di prestazioni di servizi professionali apparentemente gratuiti, il TAR apre alla possibilità di applicare al trattamento dei dati personali anche le tutele di stampo patrimoniale]
in tema di sospensione (del processo amministrativo)
- Cons. Stato III 10.12.20, pres. Frattini, est. Santoleri (Giurispr. it. 2/2021, 285-6): La pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo - adita all’esito di un contenzioso nazionale in sede civile conseguente alla confisca di un immobile ai sensi del Codice antimafia (DLg 159/2011) - non determina la sospensione del giudizio amministrativo avente ad oggetto l’ordine di sgombero di detto immobile (emesso dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), non venendo in rilievo un’ipotesi di pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
in tema di ottemperanza:
- Ad. plen. 4.12.20 n. 24, pres. Patroni Griffi, est. Maruotti (Giurispr. it. 2/2021, 288-289): Il termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 114, 1° comma, c.p.a. (“dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza”), ha valenza sostanziale e non processuale. Ne consegue che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, non è necessaria la proposizione di un’azione in giudizio, ma è sufficiente anche la sola notifica alla controparte di un atto di diffida stragiudiziale.
in tema di rinvio pregiudiziale (alla Corte di giustizia Ue):
- Cons. Stato IV 5.8.20 n. 4943, pres. Poli, est. Carluccio (Giurispr. it. 2/2021, 398 s.m.): Il Consiglio di Stato è tenuto a rimettere la questione alla Corte di giustizia, sulla base della prospettazione della parte, nonostante l’infondatezza della pretesa della parte e dell’ingiustificata protrazione dei tempi del processo collegati alla pendenza della questione pregiudiziale, al solo fine di ottemperare al dovere di rinvio pregiudiziale da parte del Giudice nazionale di ultima istanza ed in considerazione del fatto che l’inosservanza di siffatto dovere determina una diretta responsabilità dello Stato membro di carattere sostanzialmente oggettivo, nonché la responsabilità civile del magistrato ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis, L 117/1988 come introdotto dalla L 18/2015.
- Cass. SSUU 18.9.20 n. 19598 (Giurispr. it. 2/2021, 398 T): Va sottoposta alla Corte di giustizia la questione se gli artt. 4, par. 3, 19, par. 1, TUE e 267 Tfue, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino all’interpretazione e applicazione degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, 1° comma, n. 1, e 362, 1° comma, c.p.c. e 110 c.p.a., nel senso che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non è proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni dalla stessa tassativamente indicate.
- (commento di) Paolo Patrito, Il rinvio pregiudiziale: Consiglio di Stato e Corte di cassazione a confronto (Giurispr. it. 2/2021, 399-406)
in tema di libertà di religione:
- Cedu 4^, 10.11.20, ric. 21969/2015, Neagu c/ Romania (Giurispr. it. 2/2021, 293-294, annotata criticamente - in aderenza all’opinione dei giudici dissenzienti - da Giorgia Pane): Integra una violazione del diritto alla libertà di religione del detenuto ex art. 9 Cedu la richiesta, avanzata dall’autorità carceraria, di una prova documentale dell’avvenuta conversione affinché questi possa ricevere pasti rispettosi dei precetti del suo nuovo credo (fattispecie relativa a cristiano ortodosso convertito all’Islam nel corso della detenzione
in tema di equo processo:
- Cedu 1^, 5.11.20, ric. 31454/2010 (Giurispr. it. 2/2021, 295-296): Viola il diritto a un equo processo penale (art. 6, 1° comma, Cedu) la decisione delle autorità giudiziarie statali di condannare un soggetto sulla base di dichiarazioni testimoniali estorte a un terzo con l’impiego della tortura e trattamenti inumani e degradanti vietati dall’art. 3 Cedu, e ciò anche se la confessione è stata ottenuta mediante tortura praticata da soggetti privati.
in tema di famiglia (delibazione sentenza straniera di divorzio):
- Cass. 1^, 14.8.20 n. 17170 (Giurispr. it. 2/2021, 344 T): La circostanza che un coniuge abbia ottenuto il divorzio all’estero su iniziativa unilaterale e senza che l’altro coniuge abbia avuto a disposizione strumenti per contrastare tale iniziativa non costituisce necessariamente un motivo ostativo al riconoscimento della sentenza, essendo necessaria una più compiuta indagine degli effetti che detta sentenza produce e della loro compatibilità con i principi dell’ordine pubblico nazionale e internazionale. (Nella fattispecie, in cui la SC ha cassato con rinvio, si trattava della sentenza pronunciata da un giudice iraniano su istanza unilaterale del marito)
- (commento di) Camilla Scalvini, Un divorzio “unilaterale” non è automaticamente contrario all’ordine pubblico (Giurispr. it. 2/2021, 345-351) [sulla compatibilità degli effetti del divorzio iraniano con l’ordine pubblico italiano]
in tema di filiazione:
- Corte cost. 25.6.20 n. 127, pres. Cartabia, est. Amato (Giurispr. it. 2/2021, 297 s.m.): È infondata la q.l.c. dell’art. 263 c.c., in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non impedisce a colui che sa di non essere il genitore naturale - analogamente a quanto previsto in ambito di fecondazione eterologa - la successiva impugnazione al fine di ristabilire la verità biologica. In tale diversa fattispecie, infatti, il giudice dovrà bilanciare il favor veritatis con altri valori costituzionali tenendo conto, in particolare, del diritto del figlio all’identità personale, non esclusivamente correlata alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi sviluppati all’interno della compagine familiare.
- (commento di) Mariano Robles, Riconoscimento “compiacente” e impugnativa per difetto di veridicità: un connubio possibile (Giurispr. it. 2/2021, 297-308)
in materia penale (processo Mafia-capitale):
- Cass. pen. 6^, 16/22.10.19-12.6.20 n. 18125, Buzzi, Carminati e altri (Giurispr. it. 2/2021, 420, solo massime): Ai fini dell’esistenza del reato di associazione mafiosa, sia che si tratti delle cosiddette diramazioni locali (cellule di derivazione da mafie storiche) operanti in territorio diverso da quello “tradizionale”, sia che si tratti delle cosiddette “nuove mafie” (nella specie, si trattava di organizzazione criminale “non tradizionale” operante nella città di Roma), è necessario che il gruppo abbia fatto un effettivo e concreto esercizio della forza di intimidazione, manifestata all’esterno e produttiva di assoggettamento omertoso, non essendo sufficiente che l’associazione si fondi su precise regole interne, su rigidi e anche violenti protocolli solo interni, anche se in grado di esporre a pericolo chi se ne voglia allontanare. La forza di intimidazione peraltro può manifestarsi in qualunque modo, anche in assenza di atti di intimidazione, e deve derivare dall’associazione in sé e non dal prestigio criminale del singolo associato (nel senso che, anche se venissero individuati, perseguiti e isolati i singoli associati, anche quelli dotati di rilevante personale fama criminale, nondimeno l’associazione manterrebbe la propria fama criminale). Per converso, in presenza dei rilevati caratteri, il reato può sussistere anche in presenza di realtà criminali strutturalmente modeste che esercitino la propria forza di intimidazione in modo oggettivamente limitato ovvero soggettivamente parziale, cioè solo su alcune categorie di soggetti.
- (commento di) Edoardo Zuffada, Non-mafia capitale: l’ultima parola alla Cassazione (Giurispr. it. 2/2021, 420-427)
Sentenza già segnalata in Guida al diritto 30/2020 (76 T, da cui è stata tratta la massima) sotto il titolo: “Processo Mafia Capitale: non c’è articolo 416-bis senza intimidazione ed elemento omertoso”, con il commento di Alberto Cisterna, Quelle “scorciatoie” probatorie sintomo della anomalia italiana (Guida al diritto 30/2020, 88-93)
in tema di volontaria giurisdizione:
- Marcello Stella (a cura di), Volontaria giurisdizione: profili internazional-processuali (Giurispr. it. 2/2021, 450-455) [rassegna di giurisprudenza sule questioni aperte dalla riforma del diritto internazionale privato del 1995]
in tema di responsabilità medica (la legge 8.3.2017 n. 24, c.d.Gelli-Bianco):
Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo (a cura di), La responsabilità medica (Giurispr. it. 2/2021, 456-516)
- Le “mobili frontiere” della responsabilità medica, Ugo Ruffolo (456)
- L’applicazione della L. n. 24/2017 ai fatti pregressi ed ai giudizi in corso, Alessandra Arceri (460)
- Le responsabilità, per fatto proprio e degli ausiliari, della struttura sanitaria, Andrea Amidei (463)
- La responsabilità civile del medico “strutturato”, Mario Savini Nicci e Andrea Amidei (468)
-La responsabilità del personale sanitario in regime di intramoenia, Cristina Caravita (472)
- La responsabilità erariale del personale sanitario, Aristide Police e Emanuele Fratto Rosi Grippaudo (477)
- Il singolo esercente la professione sanitaria e le sue responsabilità, Maria Costanza (481)
- Le responsabilità mediche nell’emergenza sanitaria, Ugo Ruffolo (483)
- La perdita di chance di guarigione quale danno risarcibile, Alessandra Arceri (489)
- Consenso informato e risarcimento del danno per omessa informazione, Andrea Amidei (495)
- L’Intelligenza artificiale in sanità: dispositivi medici, responsabilità e “potenziamento”, Ugo Ruffolo (502)
- Responsabilità sanitaria e assicurazione, Sara Landini (508)
- Profili penali della colpa medica, Marco Zanotti (512)
c.s.
SAPERE
- Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande (Confucio)
- Sapiente è chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere ignorando la propria ignoranza (Socrate)
- Ci sono uomini che sanno tutto. Peccato che questo sia tutto quello che sanno (Machiavelli)
- Sapere non è abbastanza: dobbiamo mettere in pratica ciò che sappiamo. Nemmeno volere è abbastanza: dobbiamo fare (Goethe)
- La vendetta perfetta è la conoscenza, perché essa è il vero potere (Joyce Carol Oates)