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Giurisprudenza italiana (3/2022)

Carmine Spadavecchia • 21 aprile 2022

sulla responsabilità della PA:

- Ad. plen. 23.4.21 n. 7, pres. Patroni Griffi, est. Franconiero (Giurispr. it. 3/2022, 708 s.m.):

1. Il paradigma cui è improntato il sistema della responsabilità dell’Amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa è quello della responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., perché anche in un’organizzazione dei pubblici poteri improntata sul modello dell’amministrazione “di prestazione” quest’ultima mantiene rispetto al privato una posizione di supremazia necessaria a perseguire i fini determinati dalla legge e, quindi, per ragioni storiche, sistematiche e normative non può essere assimilata al “debitore” obbligato per contratto ad “adempiere” in modo esatto nei confronti del privato. 

2. Nel descritto paradigma dei rapporti giuridici interessati dal pubblico potere lo strumento di tutela elettivo e di carattere generale per l’interesse legittimo è l’azione costitutiva di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, risalente alla legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato e del sistema nazionale di giustizia amministrativa, in coerenza con il carattere spiccatamente rimediale della tutela offerta dal Consiglio di Stato e in continuità con il sistema del contenzioso amministrativo e con la giurisprudenza consultiva esercitata in sede di ricorsi straordinari al Re. 

3. Nel risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi di cui all’art. 7, 4° comma, c.p.a. il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi. Il risarcimento è quindi escluso quando l’interesse legittimo riceva idonea tutela con l’accoglimento dell’azione di annullamento e questo sia determinato da una illegittimità, solitamente di carattere formale, da cui non derivi un accertamento della fondatezza della pretesa del privato, ma un vincolo per l’A. a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità a essa spettante.

4. La valutazione della condotta del privato costituisce un profilo di peculiarità rispetto alla fattispecie generale dell’illecito civile, nel senso che, in considerazione della complessa evoluzione dei rapporti nel procedimento amministrativo, al privato è posto un onere di ordinaria diligenza – come tale valutabile dal giudice – di attivarsi con ogni strumento procedimentale o processuale utile a salvaguardare il bene della vita correlato a suo interesse legittimo, in modo da delimitare in termini quantitativi il perimetro del danno risarcibile. In modo parzialmente diverso da quanto si afferma nei rapporti di diritto privato tale onere di cooperazione assume i connotati di un obbligo positivo, con la sola esclusione – secondo quanto già puntualizzato da Ad. plen. n. 3/2011 – di attività straordinarie o gravose, per cui non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui era tenuto secondo correttezza.

5. Comuni all’illecito civile sono invece le questioni concernenti il danno-conseguenza, in cui non vengono in rilievo profili di carattere pubblicistico ma si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo e dunque di imputare all’evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito, sul piano della causalità materiale, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, conseguenze “dirette e immediate” dell’evento sul piano della causalità giuridica. 

- (commento di) Gian Domenico Comporti, L’Adunanza delle occasioni perse: responsabilità della P.A. in cerca di qualità (Giurispr. it. 3/2022, 709-722)

NB – Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Claudio Contessa, L’Adunanza plenaria sulla natura (extracontrattuale) del danno da lesione di interesse legittimo (Urban. e appalti 5/2021, 621-626)

- Gabriele Sabato, Sulla natura aquiliana della responsabilità amministrativa (Giornale dir. amm. 1/2022, 111-119)


- Ad. plen. 29.11.21 n. 20, pres. Patroni Griffi, est. Franconiero (Giurispr. it. 3/2022, 568-570, nonché 705 s.m.):

1. Nei procedimenti ad evidenza pubblica e, più in generale, nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all’esercizio di un pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato della PA conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi.

2. Spetta alla giurisdizione del GA (e non del GO) la controversia risarcitoria in cui si faccia questione del danno da lesione dell’affidamento riposto dall’interessato negli effetti di un atto amministrativo favorevole ma illegittimo (e per tale ragione annullato in s.g. su ricorso di terzi).

3. La responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative postula la violazione, quanto meno colposa, di tali doveri in capo alla PA e la sussistenza, in capo al concorrente, di un legittimo e ragionevole affidamento in ordine alla stipula del contratto, ossia un ragionevole convincimento, non inficiato da colpa, sulla legittimità dell’atto; tale presupposto è escluso in caso di illegittimità evidente, o alla quale abbia dato causa lo stesso destinatario, o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento.

- (nota di) Silvia Ingegnatti, Sui presupposti fondanti la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante (Giurispr. it. 3/2022, 705-708)

NB – Sentenza già segnalata con il commento di Giuseppe Urbano, Raggiunta una maggiore organicità ma qualche aspetto resta ancora da chiarire (Guida al diritto 1/2022, 117-121)


in tema di dissesto (enti locali):

- Ad. plen. 12.1.22 n. 1, pres. Patroni Griffi, est. Lotti (Giurispr. it. 3/2022, 564-565): Non contrasta con l’art. 117, primo comma, Cost. e l’art. 6 della Cedu (convenzione 1950) sulla tutela della proprietà e del credito la normativa nazionale in tema di dissesto degli enti locali nella parte in cui assoggetta alle regole del dissesto (svantaggiose per i creditori) anche i crediti che, pur derivando da fatti e atti gestionali anteriori alla dichiarazione di dissesto, siano stati accertati in sede giurisdizionale solo successivamente a tale dichiarazione. 


sul ne bis in idem (in materia antitrust):

- Cons. Stato VI 7.1.22 n. 68, pres. Simonetti, est. Ponte (Giurispr. it. 3/2022, 566-567): Va rimessa alla Corte di giustizia UE la questione relativa alla qualificabilità in chiave sostanzialmente penalistica delle sanzioni irrogate dall’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato, in base al codice del consumo (DLg 6.9.2005 n. 206), in relazione a pratiche commerciali scorrette rilevanti ai sensi della Direttiva 2005/29/CE; laddove tale qualificazione sussista, occorre altresì chiarire quali siano le conseguenze in ordine al principio del ne bis in idem sanzionatorio in relazione a una condanna penale intervenuta in altro Stato membro in conseguenza del medesimo fatto storico. 


in tema di accesso:

- Cons. Stato IV 14.12.21 n. 8333, pres. Greco, est. Lamberti, Codacons c/ Banca d’Italia (Giurispr. it. 3/2022, 567-568): In tema di accesso, nonostante la loro peculiare connotazione ordinamentale, le associazioni portatrici di interessi diffusi non sono in posizione diversa da quella dei singoli individui, ai quali si richiede, per la legittimazione all’accesso, un interesse diretto, concreto e attuale alla specifica conoscenza documentale invocata; esse non hanno titolo, pertanto, a invocare una sorta di controllo generalizzato sull’operato delle amministrazioni pubbliche, neppure nel caso in cui la richiesta ostensiva abbia ad oggetto l’esercizio dell’attività di vigilanza sul credito, caratterizzata, com’è evidente, da un interesse pubblico particolarmente intenso.


in tema di ambiente (A.I.A):

- TAR Bari 2^, 23.9.21 n. 1387, pres. Adamo, est. Ieva, Comune di Trani c/ Provincia di Barletta-Andria-Trani (Giurispr. it. 3/2022, 722 s.m.): L’A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa”, e dunque non sussiste in capo al destinatario alcun precostituito diritto a ottenerla, e può essere rilasciata solo dopo che l’Amministrazione abbia valutato i vari interessi rilevanti che vengono in evidenza nel corso del procedimento. La disciplina ambientale richiede che le amministrazioni coinvolte si esprimano positivamente sull’incidenza ambientale del progetto e non prevede che esse possano differire a posteriori e/o demandare all’imprenditore proponente l’individuazione di soluzioni progettuali per il tramite delle c.d. prescrizioni d’obbligo.

- (nota di) Irene Grossi, Limiti alle prescrizioni nei provvedimenti autorizzatori in materia ambientale (Giurispr. it. 3/2022, 722-724)


in tema di privacy (diritto all’oblio, diritto alla deindicizzazione):

- Cass. 1^, 21.7.21 n. 20861 (Giurispr. it. 3/2022, 587 T):

In tema di diritto all’oblio, la domanda giudiziale di deindicizzazione di alcune pagine web deve contenere la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, sia per ragioni processuali, poiché l’atto introduttivo del giudizio esige, a pena di nullità, l’indicazione del petitum mediato, sia per ragioni sostanziali, poiché l’obbligo di intervento del provider presuppone la conoscenza da parte di quest’ultimo dell’esistenza di contenuti suscettibili di rimozione. Inoltre, è l’individuazione di detti risultati che consente al giudice di effettuare, nella singola fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e interesse pubblico all’informazione, in base ad elementi di fatto acquisiti al processo e sottoposti al contradittorio delle parti. 

In tema di diritto all’oblio, la domanda di deindicizzazione dal motore di ricerca di alcune pagine web, ai fini della sua determinatezza, deve contenere la precisa individuazione dei risultati che l’attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l’indicazione degli indirizzi telematici (o URL) dei contenuti rilevanti, anche se una puntuale rappresentazione delle singole informazioni associate alle parole chiave può rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare comunque contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto. 

- (commento di) Sofia Maria Lener, La domanda di deindicizzazione e le interferenze tra la Dir. 2000/31 e il Reg. 2016/679 (Giurispr. it. 3/2022, 588-591)


sul ricorso per cassazione (contro le sentenze del CdS):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.12.21, causa C-497/20 (Giurispr. it. 3/2022, 570-571): Una norma interna, anche di rango costituzionale, che limita il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato dinanzi alla Cassazione ai soli motivi legati alla giurisdizione, non è incompatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che venga rispettato il principio di equivalenza e di effettività. I soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione possono far valere la responsabilità dello Stato se la violazione è sufficientemente qualificata.

NB - Sentenza già segnalata con il commento di Marina Castellaneta, I limiti posti al ricorso per cassazione da norma interna non contrastano con il diritto Ue (Guida al diritto 3/2022, 120-122)


in materia di famiglia (accordi di separazione):

- Cass. 1^, 26.4.21 n. 11012 (Giurispr. it. 3/2022, 591 T): In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’andell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare). 

- (commento di) Claudia Irti, Sulla nullità degli accordi conclusi dai coniugi separati in vista del divorzio (Giurispr. it. 3/2022, 594-598). La recente ordinanza dalla SC qualifica come assolutamente nulli gli accordi conclusi in sede di separazione destinati a disciplinare i rapporti economici del futuro divorzio, riproponendo una serie di argomentazioni che negli anni la dottrina e una certa, più evoluta, giurisprudenza hanno avuto modo di confutare, interpretando le disposizioni normative di settore in modo da prestare adeguata attenzione al necessario ampliamento degli spazi di autonomia privata nel contesto della gestione della crisi coniugale, senza arrivare a compromettere le esigenze di tutela e protezione della parte debole del rapporto. 


in tema di successioni (successione transnazionale):

- Cass. SSUU 5.2.21 n. 2867 (Giurispr. it. 3/2022, 598 T): In tema di successione transazionale, per l’individuazione della norma di conflitto operante, e in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua dell’art. 46, L 31.5.1995 n. 218, il giudice deve adoperare i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell’art. 46 L 218/1995, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dall’art. 13, 1° comma, lett. b), L 218/1995, per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità e apprestano l’eventuale tutela dei legittimari. 

- (commento di) Raffaella Grimaldi, Tramonto (a colpi di rinvio) dell’universalità /unità della successione? (Giurispr. it. 3/2022, 600-608)

NB – Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Stefania Anzelini, Una possibile coesistenza tra unitarietà e sistema dualista (Guida al diritto 15/2021, 29-33) [Secondo l’A., l’errore della sentenza impugnata consiste nel regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla norma inglese]

- Marco Rizzuti, Successioni transnazionali e revocazioni testamentarie (Corriere giur. 11/2021, 1325-1329) [Nella specie, si trattava della successione transnazionale di un cittadino inglese nel cui asse ereditario rientrava un compendio immobiliare sito in Italia, e si poneva il problema dell’applicabilità, anche relativamente alla devoluzione degli immobili italiani, di una normativa inglese che prevede la revocazione automatica del testamento del de cuius in caso di suo successivo matrimonio)


in materia di successioni (patto di famiglia):

- Cass. 5^, 24.12.20 n. 29506 (Giurispr. it. 3/2022, 608 T): Il patto di famiglia si colloca nell’ambito dei patti successori non tanto perché con esso vengono trasferiti per spirito di liberalità determinati beni dell’imprenditore prima dell’apertura della successione (in vista del passaggio generazionale nella gestione dell’impresa), ma perché, affianco a tale attribuzione, la legge prevede necessariamente la soddisfazione dei legittimari non assegnatari, mediante liquidazione di un conguaglio (anche in natura) da parte del beneficiario dell’attribuzione, anticipando gli effetti dell’apertura della successione tra legittimari ed anche della divisone ereditaria, limitatamente ai beni oggetto di trasferimento, tenendo conto delle quote di legittima, e rafforzando la definitività delle attribuzioni tutte con l’esclusione dalla collazione e dalla riduzione. Ciò che caratterizza il patto di famiglia, e lo distingue da una qualsiasi donazione che abbia ad oggetto gli stessi beni, è la necessaria presenza del conguaglio in favore degli altri legittimari, esigibile da subito, senza che si debba aspettare l’apertura della successione, a cui si affianca l’impossibilità di assoggettare a collazione e riduzione le attribuzioni così effettuate.

- (nota di) Cristiano Cicero, Il patto di famiglia, tra liberalità e funzione solutoria (Giurispr. it. 3/2022, 610-611) 


in tema di successioni (divisione):

- Cass.VI-2, 14.12.21 n. 40041 (Giurispr. it. 3/2022, 553-5): Nel giudizio di divisione ereditaria, occorre offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei beni al de cuius; tuttavia, di fronte alle contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi. La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti, i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione.


sui contratti coi consumatori:

- Cass. 1^, 31.8.21 n. 23655 (Giurispr. it. 3/2022, 579 T):

1. In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

2. In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l’AGCM accerti l’assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, 4° comma, cod. cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione. (Nella specie, la SC ha cassato con rinvio la sentenza che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell’AGCM che aveva, invece, affermato il contrario) 

- (commento di) Paolo Gallo, I mutui indicizzati al franco svizzero al vaglio della Cassazione (Giurispr. it. 3/2022, 580-586)


in tema di società (fusione):

- Cass. SSUU 30.7.21 n. 21970 (Giurispr. it. 3/2022, 663 T): La fusione per incorporazione comporta l’estinzione della società incorporata, con i conseguenti effetti devolutivo-successori nei confronti della società incorporante. 

- (nota di) Davide Vitale, La natura giuridica della fusione, tra effetti modificativi ed estintivi: fine del dibattito? (Giurispr. it. 3/2022,670-671)

NB – Sentenza già segnalata con il commento di Federica Godio, Conseguenze processuali (non tutte chiare, non tutte coerenti) del revirement delle Sez. un. sulla natura della fusione societaria (Giurispr. it. 2/2022, 344-352)


sul primato del diritto europeo:

- Corte giust. Ue 10^, 9.9.21, causa C-107/19 (Giurispr. it. 3/2022, 681 s.m.): Il principio del primato del diritto dell’Unione va interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale, che statuisce dopo l’annullamento della sua decisione da parte di un giudice superiore, sia vincolato, ai sensi del diritto processuale nazionale, dalle valutazioni in diritto di detto giudice superiore, quando tali valutazioni non sono compatibili con il diritto dell’Unione. 


in procedura penale (processo in assenza):

- SSUU pen. 26.11.20-23.4.21 n. 15498 (Giurispr. it. 1/2022, 210 T) (Giurispr. it. 3/2022, 750 s.m.): Le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. 

- (commento di) Fabio Alonzi, La Suprema corte completa l’opera di rilettura sistematica della disciplina dell’assenza (Giurispr. it. 3/2022, 750-759) 

NB – Sentenza già segnalata con il commento di Giuseppe Civita, Processo celebrato in assenza: rimedi e profili ancora problematici (Giurispr. it. 1/2022, 214-221)


in procedura penale (ovverruling):

- Cass. pen. 3^, 27.11.20-15.1.21 n. 1731 (Giurispr. it. 3/2022, 759 T): Dopo l’entrata in vigore della L 67/2014, l’estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere notificato all’imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l’impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, 3° comma, c.p.p. e non dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto. Né rileva che la cancelleria del giudice a quo abbia provveduto a effettuare gli avvisi e le notifiche della sentenza, trattandosi di adempimenti ultronei e non dovuti, che non producono alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare, non potendo detto termine, dipendere da attività processuali non richieste. 

- (commento di) Natalia Rombi, Overruling e processo penale: i primi approdi della giurisprudenza di legittimità (Giurispr. it. 3/2022, 762-771). L’irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone un imprevedibile ribaltamento dell’orientamento consolidato che è da escludere nel caso in cui sussista un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni unite con il recepimento di uno dei contrapposti orientamenti, anche qualora sia riconosciuto come legittimo quello più restrittivo per le facoltà e i poteri processuali delle parti. 


in tema di responsabilità erariale:

- Giuseppe Franchina (a cura di), La responsabilità erariale dei soggetti privati: aspetti funzionali e tutela processuale (Giurispr. it. 3/2022, 772-782) 


 

c.s.


 

Molti giudici sono così fieri della loro incorruttibilità che dimenticano la giustizia (Oscar Wilde)


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