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Giurisprudenza italiana (4/2022)

Carmine Spadavecchia • 22 maggio 2022

in tema di ATI (associazione temporanea di imprese):

- Ad. plen. 25.1.22 n. 2, pres. Patroni Griffi, est. Forlenza (Giurispr. it. 4/2022, 806-807): La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 DLg 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso dovendosi interpretare l’art. 48, commi 17, 18, 19-ter del medesimo codice.


in tema di interdittiva antimafia:

- Ad. plen. 28.1.22 n. 3, pres. Filippo Patroni Griffi, est. Forlenza (Giurispr. it. 4/2022, 804-805): Gli amministratori e i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di un tale provvedimento. Solo le imprese possono impugnare l’interdittiva antimafia, mentre gli amministratori e i soci non possono agire in modo autonomo, non essendo assimilabili a coloro che patiscono un “effetto diretto” conseguente all’adozione del provvedimento; al più, i soci possono intervenire in giudizio, ma solo in posizioni defilate. Ciò in quanto l’interdittiva ha riverberi assai durevoli nel tempo, se non addirittura permanenti, indelebili e ineliminabili, ragion per cui solo all’impresa è data la possibilità di difendersi in giudizio in prima persona.


sui termini dei procedimenti sanzionatori:

- Cons. Stato VII 14.2.22 n. 9697, pres. Contessa, est. Marzano (Giurispr. it. 4/2022, 801-803): Persistendo nell’ordinamento nazionale una lacuna in ordine alla fissazione di un termine massimo per la conclusione dei procedimenti sanzionatori amministrativi disciplinati dalla L 689/1981 (lacuna stigmatizzata dalla stessa Corte cost. nel corso del 2021), tale vuoto normativo va colmato facendo applicazione dei generali principi di ragionevolezza e proporzionalità (i quali impediscono di protrarre il procedimento sanzionatorio in modo ingiustificatamente lungo) e non già del termine generale e residuale di cui all’art. 2 legge 241/1990. 


in tema di vaccinazione (anti Covid-19):

- Cons. Stato III 4.2.22 n. 583 (ord.za), pres. est. Corradino, (Giurispr. it. 4/2022, 803-804): L’obbligo imposto agli esercenti le professioni sanitarie di sottoporsi a vaccinazione obbligatoria contro il Sars-Cov-2 (la cui violazione comporta la sospensione dall’esercizio della professione stessa) non appare in contrasto con i pertinenti parametri costituzionali (in primis, art. 32 Cost.), né con i principi del diritto dell’UE. 


in tema di autotutela (annullamento d’ufficio):

- Cass. SSUU 21.7.21 n. 20825 (Giurispr. it. 4/2022, 927 solo massima): Dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge 241/1990 deriva che l’autotutela amministrativa trova giustificazione in due distinte ipotesi, fra loro indipendenti: la falsa rappresentazione di fatti e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà mendace, riconosciuta tale da sentenza penale irrevocabile. L’accertata non conformità al vero della rappresentazione dei fatti fornita dalla parte interessata al rilascio del provvedimento autorizzativo giustifica il ritiro in autotutela del provvedimento medesimo, quale strumento di ripristino della legalità e dell’affidamento della PA leso dal privato.

- (commento di) Fabio Saitta, Riflessioni sull’annullamento d’ufficio “tardivo” (Giurispr. it. 4/2022, 927-934)


sul ricorso incidentale (dell’Amministrazione avverso atti propri):

- Cons. Stato V 17.9.21 n. 6324, pres. est. Franconiero (Giurispr. it. 4/2022, 934 s.m.): All’Amministrazione resistente è preclusa la possibilità di dedurre con impugnazione incidentale vizi di legittimità da cui sarebbe affetto il proprio provvedimento, oggetto di ricorso principale, mediante un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato in funzione paralizzante del ricorso principale: tale situazione darebbe luogo ad un conflitto interno all’Amministrazione stessa che non può essere devoluto in sede giurisdizionale amministrativa, la quale è istituita per risolvere controversie intersoggettive tra l’Amministrazione e il privato destinatario di atti o comportamenti della prima, e non per risolvere controversie interne all’Amministrazione quali quelle che vengono a crearsi quando questa deduce in giudizio che un proprio provvedimento avrebbe dovuto fondarsi su presupposti diversi da quelli espressi nella motivazione. 

- (commento di) Paolo Patrito, Inammissibilità del ricorso incidentale dell’Amministrazione avverso un proprio atto (Giurispr. it. 4/2022, 934-941)


in tema di processo amministrativo telematico:

- TAR Catania 1^, 2.8.21 n. 2611, pres. Barone, est. Dato (Giurispr. it. 4/2022, 941 s.m.):

Nel processo amministrativo non può essere disposta, neanche d’ufficio, la rimessione in termini, per errore scusabile, del ricorrente che ha tardivamente depositato, in via telematica, il ricorso, qualora la stessa parte non abbia provato (neppure nei termini del c.d. principio di prova) il denunciato “malfunzionamento del sistema”. 

La possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno utile, dall’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo. Tuttavia, se è eseguito dopo le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il deposito telematico di memorie difensive deve essere considerato – ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è, dunque, tardivo, con conseguente inutilizzabilità della memoria depositata. 

- (nota di) Federico Gaffuri, Il termine di deposito degli atti processuali nel PAT (Giurispr. it. 4/2022, 942-944)


in tema di famiglia (accordi di separazione o divorzio):

- Cass. SSUU 29.7.21 n. 21761 (Giurispr. it. 4/2022, 873 s.m.):

1. Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di alcuni diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento. 2. L’accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di quanto in esso attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, L 898/1970 - che, in relazione alle pattuizioni aventi a oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa - ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione. a norma dell’art. 2657 c.c.. 3. La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla legge 52/1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferito e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

- (commento di) Romolo Donzelli, Note a margine delle Sezioni unite sui trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio consensuali (Giurispr. it. 4/2022, 873-883) 

N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di Valeria Cianciolo:

- Divorzio e trasferimenti immobiliari: le sezioni Unite in cerca di chiarezza (Guida al diritto 34/2021, 16-18) 

- Su responsabilità e trascrizione resta il nodo affidabilità dei registri (Guida al diritto 34/2021, 31-37) [La sentenza pone a carico delle parti la responsabilità della trascrizione del trasferimento immobiliare. Il controllo di legalità attribuito al cancelliere non è bilanciato da garanzie di responsabilità. Nell’ambito della pubblicità immobiliare la ratio dell’intervento notarile risiede nella tutela dell’interesse della collettività all’affidabilità dei registri. Prassi e “protocolli” di alcuni tribunali d’intesa con i consigli dell’Ordine degli avvocati]


in tema di successioni:

- Cass. 2^, 11.2.22 n. 4714 (Giurispr. it. 4/2022, 785-6): Il legittimario totalmente pretermesso, che a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, non è tenuto agli adempimenti prescritti dall’art. 564 c.c. (accettazione con beneficio d’inventario), in quanto, come legittimario pretermesso, è totalmente privo di una vocazione all’eredità, che non può pertanto accettare, potendo acquisire la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio dell’azione di riduzione e del passaggio in giudicato della relativa sentenza 


in tema di successioni (collazione per imputazione):

- Cass. 14.1.22 n. 1062 (Giurispr. it. 4/2022, 795-6): 1. La collazione per imputazione prelude a una operazione che consta di due fasi: l’addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell’erede donatario, e il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi. 2. I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.


in tema di contratto preliminare (risoluzione consensuale): 

- Cass. 2^, 4.2.2022 n. 4714 (Giurispr. it. 4/2022, 788-9): La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l’estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam, al pari del contratto risolutorio di un definitivo. 

- Cass. 2^, 5.3.21 n. 6191 (Giurispr. it. 4/2022, 840 T): La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 L 47/1985 per i contratti relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita. 

- (commento di) Gianluca Sicchiero, Validità dei preliminari di vendita di immobili “abusivi” (Giurispr. it. 4/2022, 842-846)


in tema di
società:

- Alessandro Monteverde (a cura di), Il finanziamento dei soci nella s.r.l. (Giurispr. it. 4/2022, 980-983). Rassegna di giurisprudenza sull’art. 2467 c.c., che ha introdotto fra l’altro il principio di postergazione del credito per il rimborso dei finanziamenti in tutti i casi in cui sarebbe stato “ragionevole” che i soci intervenissero con versamenti a titolo di capitale. La norma ha suscitato interesse e dibattito tra gli interpreti e molteplici controversie in sede giudiziale, in considerazione della ricorrenza abituale della fattispecie nelle società chiuse. 

- Trib. Milano, Sez. spec. impresa 6.5.21, pres. Mambriani, rel. Simonetti (Giurispr. it. 4/2022, 906 T): Il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società a responsabilità limitata, sancito dall’art. 2462, 1° comma, c.c., è applicabile al consorzio che assuma la veste di società a responsabilità limitata ex art. 2615-ter c.c., ma non opera nel caso di società consortile costituita per l’esecuzione di lavori a seguito dell’aggiudicazione di pubblici appalti, dal momento che la normativa speciale in materia di contratti pubblici tiene ferme le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati nei confronti della stazione appaltante, dei fornitori e dei subappaltatori. 

- (nota di) Responsabilità dei soci di società consortili costituite per l’esecuzione di pubblici appalti (Giurispr. it. 4/2022, 907-8) 


sulla magistratura onoraria (giudici ausiliari in corte d’appello):

- Corte cost. 17.3.21 n. 41, pres. Coraggio, est. Amoroso (Giurispr. it. 4/2022, 855 solo massima): Le norme previste dal DL 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), che prevedono la presenza di magistrati onorari quali giudici ausiliari nei collegi delle corti d’appello, sono incostituzionali, nella parte in cui non prevedono che la loro applicabilità si estenda «fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria» nei tempi stabiliti dall’articolo 32 DLg 116/2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio). Le Corti d’appello, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà a una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. (La Corte costituzionale accoglie la questione sollevata dalla Terza sezione civile della Cassazione nell’ambito di due giudizi aventi a oggetto altrettanti ricorsi contro sentenze di corte d’appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario. Sebbene l’art. 106 Cost. permetta solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado, quindi mai nelle corti d’appello, la Corte costituzionale ritiene necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che «assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale»).

- (commento di) Gabriella Tota, Giudici ausiliari incompatibili con la Costituzione, ma solo dal 31 ottobre 2025 (Giurispr. it. 4/2022, 856-862) [L’A. ritiene tecnicamente discutibile, oltre che in palese contrasto con la logica del giudizio incidentale di costituzionalità. il rinvio temporale degli effetti della decisione: benché la Corte non sia nuova a simili operazioni, dirette a “modulare” gli effetti nel tempo delle proprie decisioni, sarebbe la prima volta che questa tecnica decisionale viene impiegata per limitare l’efficacia pro futuro della pronuncia di accoglimento, così da consentire che le norme illegittime continuino a essere applicate anche dopo la pubblicazione della sentenza che ne ha dichiarato l’incostituzionalità]


in materia penale (circostanze):

- Cass. SSUU 29.4.21-18.11.21 n. 42414 (Giurispr. it. 4/2022, 945 s.m.): Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p., sia con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” - se non ricorresse alcuna di dette circostanze. 

- (commento di) Lorenzo Pellegrini, Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento (Giurispr. it. 4/2022, 945-952) 


in materia penale (disastro di Viareggio):

- Cass. pen. 4^, 8.1-6.9.21 n. 32899 (Giurispr. it. 4/2022, 953 s.m.):

Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione del rischio “lavorativo”, non essendo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa. In assenza della menzionata aggravante, non è configurabile a carico dell’ente collettivo l’illecito di cui all’art. 25-septies. DLg 231/2001.

In tema di colpa, allorquando risulti ex ante l’inefficacia preventiva delle regole cautelari positivizzate, il gestore del rischio è tenuto ad osservare ulteriori regole cautelari non positivizzate, preesistenti alla condotta ed efficaci a prevenire l’evento, individuate alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza, sicché la colpa generica è configurabile in funzione non solo integratrice ma anche derogatrice della colpa specifica. In ogni caso, nei reati colposi di evento, alla causalità materiale deve aggiungersi la causalità della colpa (generica o specifica) e dunque la duplice verifica avente ad oggetto la concretizzazione del rischio e l’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. 

- (commento di) Vincenzo Mongillo, Imputazione oggettiva e colpa tra “essere” e normativismo: il disastro di Viareggio (Giurispr. it. 4/2022, 953-962)


in procedura penale (ordine europeo di indagine):

- Corte giust. Ue 1^, 11.11.21, causa C-852/19 (Giurispr. it. 4/2022, 968 s.m.): La normativa di uno Stato membro che non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di un ordine europeo di indagine penale avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e sequestri, nonché l’audizione di testimoni mediante videoconferenza, si pone in contrasto con l’art. 14 Direttiva 2014/41/UE letto in combinato disposto con l’art. 47 CDFUE. Pertanto, ai sensi dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, interpretato alla luce degli artt. 47 CDFUE e 4, par. 3 TUE, in tali circostanze l’ordine europeo di indagine non può essere spiccato. 

- (commento di) Gianluca Borgia, OEI e diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo: un passo in avanti... e uno di troppo? (Giurispr. it. 4/2022, 968-972) 


sulla riforma Cartabia:

Legge 27.9.2021 n. 134, Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. 

- Antonella Marandola (a cura di), Riforma Cartabia: adeguamenti normativi e modifiche strutturali (Giurispr. it. 4/2022, 984-1036) 

- Le nuove prospettive del rito penale: la sua struttura bifasica, Antonella Marandola (984)

- Fenomenologia dell’improcedibilità cronologica, Oliviero Mazza (985)

- La vittima del reato sotto la lente della riforma Cartabia, Maria Francesca Cortesi (992)

- I criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, Roberta Aprati (999)

- I termini delle indagini preliminari, Maria Lucia Di Bitonto (1006)

- Il vaglio preliminare dell’accusa secondo la L. n. 134/2021, Marcello Daniele (1011)

- Riforma Cartabia: le direttive sul dibattimento, Maria Riccarda Marchetti (1016)

- Il “ridimensionamento” della struttura dei mezzi ordinari e i nuovi poteri della Cassazione, di Antonella Marandola (1019)

- Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine, Angela Procaccino (1028)


c.s. 



Nessuno chiede il potere se non è amante delle cariche, sebbene la maggior parte delle ingiustizie intenzionali avvengano per amore delle cariche e del denaro da parte degli uomini [Aristotele, Politica (Libro II, 1271a15), commentato da Tommaso d’Aquino, Sententia Libri Politicorum (Libro II, cap. 14)]



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