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Giurisprudenza italiana (4-2024)

Carmine Spadavecchia • 29 maggio 2024

in tema di diritti umani (discriminazione per motivi razziali):

- Cedu 3^, 20.2.24, ric. 43868/18 e 25883/21, Wa Baile c. Svizzera (Giurispr. it. 4/2024, 781-2, annotata da Francesco Marino): Viola il divieto di discriminazione ex art. 14 Cedu (convenzione) in combinato disposto con l’art. 8, lo Stato che ometta di indagare se motivi discriminatori, basati sulla profilazione razziale, abbiano avuto un ruolo nel controllo di identità disposto nei confronti di un individuo dalla pelle scura e non adduca prove idonee a dimostrare la natura non discriminatoria dello stesso. Viola inoltre il diritto ad un ricorso effettivo ex art 13 Cedu lo Stato che non preveda rimedi effettivi mediante i quali un individuo possa far valere la pretesa di aver subito un trattamento discriminatorio a motivo del colore della propria pelle. 


sulla libertà di espressione (magistrati):


- Cedu 4^, 20.2.24, ric. 16915/21, Danilet c/ Romania (Giurispr. it. 4/2024, 782-4, annotata da Filippo Pusceddu): È illegittima la limitazione del diritto alla libertà di espressione dei magistrati, ex art. 10, 2° comma, Cedu (convenzione), qualora essa avvenga nei confronti di dibattiti aventi ad oggetto questioni di interesse generale; in particolare, è necessario effettuare un corretto bilanciamento degli interessi tra la necessità di tutelare l’imparzialità e il prestigio della magistratura e il diritto dei magistrati a contribuire nel dibattito pubblico su questioni di interesse generale.


in tema di privacy:

- Corte giust Ue 3^, 4.5.23, causa C-300/21 (Giurispr. it. 4/2024, 809 s.m.): L’art. 82, par. 1, Reg. (UE) 2016/679 va interpretato nel senso che: la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento del danno; osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall’interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità; ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all’entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione. 

- (commento di) Vincenzo Rossi, Violazione dell’art. 82 GDPR: risarcimento del danno da illecito trattamento di dati (Giurispr. it. 4/2024, 809-15)


sul diritto all’oblio:

- Cass. 3^, 1.3.23 n. 6116 (Giurispr. it. 4/2024, 815 T): La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria. Tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto di attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato). 

- (commento di) Alessandra Spangaro, Il mosaico oblio va completandosi con gli aspetti risarcitori (Giurispr. it. 4/2024, 817-822)


in tema di concessioni demaniali marittime (c.d. balneari):

- Corte giust. Ue 3^, 20.4.23, causa C-348/22, AGCM / Comune di Ginosa e aa. (Giurispr. it. 4/2024, 684 solo massime) [questioni pregiudiziali sollevate da TAR Lecce 11.5.22 n. 743 in contrapposizione alla prevalente giurisprudenza amministrativa ed europea (sent. Promoimpresa)]:

1. L’abrogazione delle disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni non può sovvertire la presunzione di rilevanza che si riconnette alle questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice del rinvio alla Corte, non apparendo in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta sia priva di rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica. Ne consegue la ricevibilità della questione.

2. L’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 12.12.2006 n. 123 (2006/123/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, va interpretato nel senso che non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo.

3. L’art. 12, par. 1, Dir. 2006/123 va interpretato nel senso che non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, sulla base di un’analisi del territorio costiero del comune in questione.

4. La Dir. 2006/123 è stata validamente approvata in applicazione degli artt. 47, par. 2, prima e terza frase, e 55 TCE. 

5. L’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 2006/123 va interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare un procedimento di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti. 

6. L’art. 288, 3° comma, Tfue va interpretato nel senso che: la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’art. 12, par. 1 e 2, Dir. 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono sui giudici nazionali e sulle autorità amministrative, comprese quelle comunali.

7. Atteso che la controversia di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la proroga delle concessioni e non già la questione del diritto, in capo a un concessionario, di ottenere, alla scadenza della concessione, un qualsivoglia compenso per le opere inamovibili che esso abbia costruito sul terreno affidatogli in concessione e non avendo quindi il giudice del rinvio esposto gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte si trova nell’impossibilità di fornire una risposta utile alla relativa questione, che deve quindi essere dichiarata irricevibile-inammissibile. 

- (commento di) Daniele Granara, Le concessioni balneari al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Giurispr. it. 4/2024, 885-890). Irrisolto il problema della disciplina relativa alle opere inamovibili.

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di commento di Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, Concessioni balneari: no rinnovo automatico per le spiagge italiane e spazio a gare imparziali e trasparenti (Guida al diritto 17/2023, 96-98)


in tema di leggi interpretative:

- Cons. Stato VI 8.2.24 n. 1280 (ord), pres. Montedoro, est. Vitale (Giurispr. it. 4/2024, 772-3): È dubbia la costituzionalità di due disposizioni di legge, adottate fra il 2018 e il 2023, che mirando a “legificare” alcune previsioni regolamentari già fatte oggetto di annullamento da parte del Giudice amministrativo, non paiono conformi ai limiti posti dalla giurisprudenza costituzionale al (legittimo) esercizio del potere di adottare disposizioni con valenza interpretativa o, più in generale, retroattiva. 


in tema di accesso:

- Cons. Stato IV 2.2.24 n. 1117, pres. De Neri, est. Furno (Giurispr. it. 4/2024, 774-5): Va ribadita la profonda diversità (normativa e di ratio) che distingue la generale figura dell’accesso agli atti amministrativi (artt. 22 segg. legge 241/1990) e la peculiare figura dell’accesso civico generalizzato di cui al DLg 33/2013. Conseguentemente, il fatto che sia inutilmente decorso il termine per impugnare in giudizio il diniego di accesso ai sensi della citata legge 241 non preclude di per sé la proposizione di un’autonoma richiesta di accesso civico generalizzato. Inoltre, anche i vincoli e limiti legali all’esperimento delle due tipologie di accesso documentale sono diversi e rispondono a logiche differenziate. 


in tema di silenzio-assenso:

- Cons. Stato VII 2.2.24 n. 1093, pres. Lipari, est. Di Carlo (Giurispr. it. 4/2024, 775-6): L’istituto del c.d. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 241/1990 trova applicazione anche a fronte di procedimenti nell’ambito dei quali venga in rilievo l’espressione di giudizio da parte di Amministrazioni alle quali (come nel caso delle Soprintendenze) è demandata la cura di valori costituzionali cc.dd. “sensibili” quale il paesaggio.


in tema di appalti (discrezionalità tecnica):

- TAR Catania 3^, 7.2.24 n. 478, pres. Lento, est. Fichera (Giurispr. it. 4/2024, 890 s.m.): L’ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non implica che la medesima possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove queste ultime, come accaduto nella gara in oggetto, determinino il rischio di non ottenere il miglior risultato possibile, e, quindi, di ledere l’interesse pubblico sotteso all’indizione di una procedura di affidamento. (Nella specie: la stazione appaltante, decidendo di aggiudicare l’appalto in favore delle due società controinteressate sulla base di una valutazione fondata sul maggior ribasso praticato dalla stessa, ha disatteso ogni potenziale verifica in ordine ai presidi di qualità ed efficienza del servizio che quest’ultima è chiamata a svolgere). 

- (nota di) Antonino Ripepi, Principio della fiducia ed estensione del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo (Giurispr. it. 4/2024, 890-893)


sulla responsabilità da contatto sociale:

- Cass. 1^, 862.24 n. 3350 (Giurispr. it. 4/2024, 754-6): La responsabilità contrattuale da contatto sociale, che, alla stregua dell’art. 1173 c.c., è ascrivibile all’operato delle autorità di vigilanza per il fatto commesso dal proprio dipendente o dal proprio funzionario allorché, per la posizione di protezione rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell’illecito, postula che il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela. (La SC ha escluso che gli organi di controllo di un istituto di mutualità in dissesto, quali il Mise o Confcooperative, la Banca d’Italia e il Ministero per lo sviluppo economico, siano venuti meno ad un obbligo di protezione specifica nei confronti dei titolari di libretti e certificati di deposito emessi dal medesimo istituto, in quanto gli scopi da ciascuno di essi perseguiti mirano a tutelare interessi riguardanti la generalità dei consociati e non quelli specifici dei reclamanti, tutelabili, in difetto del presupposto del contatto sociale, solo nell’ambito del neminem laedere ex art. 2043 c.c.). 


in tema di usi civici:

- Cass. SSUU 10.5.23 n. 12570 (Giurispr. it. 4/2024, 800 T): I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo perciò necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione. 

- (commento di) Luigi Alfonso Vitolo, Gli usi civici e il decreto di esproprio: un’occasione per ripensare ad un antico istituto guardando al futuro (Giurispr. it. 4/2024, 801-9)


in tema di processo amministrativo:

- Cons. Stato V 9.2.24 n. 1337, pres. De Nictolis, est. Rotondano (Giurispr. it. 4/2024, 771-2): Circa la portata applicativa dell’art. 8 c.p.a. (secondo cui il G.A., nelle materie diverse da quelle di giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali, relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale), va confermato il carattere eccezionale della cognitio incidentale in materia di diritti, che non può essere effettuata laddove - come nel caso in esame (riguardante una eccezione processuale avente ad oggetto l’intervenuta usucapione di un bene immobile) - la stessa non risulti determinante ai fini del decidere. 


in tema di giurisdizione (sentenze del Consiglio di Stato):

- Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Giurispr. it. 4/2024, 827T): È ammissibile, ai sensi dell’art. 111, 8° comma, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure, preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate.

- (commento di) Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6)

- (commento di) Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840)

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87). La SC annulla la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria in tema di concessioni demaniali marittime. Preliminarmente, si sofferma sulla legittimazione a proporre ricorso dell’interventore ad adiuvandum quando la parte adiuvata non abbia impugnato la sentenza sfavorevole. In seguito, superando un suo precedente orientamento, sancisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria anche quando queste si limitino ad enunciare i principi di diritto, senza presentare dunque carattere decisorio. Infine, accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di inammissibilità degli interventi, qualificandolo quale questione di giurisdizione e non quale error in procedendo, pertanto sindacabile ex art. 111, ult. comma, Cost.


in tema di società:

- Tilde Cavaliere (a cura di), L’amministrazione della S.R.L. (Giurispr. it. 4/2024, 943-958): rassegna di giurisprudenza.


in tema di c.t.u.:

- Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Giurispr. it. 4/2024, 823 s.m.): Sono incostituzionali gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis del medesimo codice.

- (commento di) Alberto A. Romano, Reclamabile l’ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (Giurispr. it. 4/2024,823-7) 


sul c.d. codice rosso:

L 24.11.2023 n. 168 [GU 24.11.23 n. 275, in vigore dal 9 dicembre 2023], Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (art. 2: modifiche al codice delle leggi antimafia antimafia e delle misure di prevenzione, DLg 6.9.2011 n. 159):

- Antonella Marandola e Lucia Risicato (a cura di), Le recenti modifiche al “Codice rosso”: un autentico rafforzamento della tutela delle vittime? (Giurispr. it. 4/2024, 959-998)

--- Pregi e limiti del “Codice Rosso”, di Antonella Marandola e Lucia Risicato (959) 

--- Il potenziamento delle misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria, Marco Cocco (961) 

--- Novità in materia precautelare e cautelare e nuovi obblighi informativi, di Natalia Rombi (967)

--- L’accelerazione delle richieste cautelari e specializzazione dei magistrati, di Antonella Marandola (973)

--- È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive, di Roberto Cornelli (980)

--- Il rafforzamento della tutela delle persone vulnerabili e l’eterogenesi dei fini, di Marco Pierdonati (989)


in materia penale (processo in assenza - caso Regeni):

- Corte cost. 26.10.23 n. 192, pres. Sciarra, red. Petitti (Giurispr. it. 4/2024, 922 s.m.): L’art. 420-bis, 3° comma, c.p.p. – così come modificato dal DLg 10.10.22 n. 150 – è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, 1° comma, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con L 3.11.1988 n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. 

- (commento di) Andrea Conti, I disequilibri sistematici della Corte costituzionale: il “caso Regeni” (Giurispr. it. 4/2024, 922-935) 


in materia penale (circostanze del reato - modalità di computo):

- Cass. pen. 2^, 3.10-16.11.2023 n. 46211 (Giurispr. it. 4/2024, 894 T): L’attenuante di cui all’art. 648-bis, 4° comma, c.p. [attenuante speciale del riciclaggio] in considerazione della littera e della ratio legis, è applicabile nel solo caso in cui la pena prevista in astratto per il reato presupposto – comprensiva delle circostanze aggravanti che siano state riconosciute sussistenti, indipendentemente da un eventuale bilanciamento, all’esito di un giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato ovvero all’esito di un giudizio incidentale compiuto dal giudice del riciclaggio – sia inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

- (commento di) Lorenzo Pellegrini, Le variabili geometrie della disciplina del computo delle circostanze per l’individuazione dei limiti edittali di pena (Giurispr. it. 4/2024, 896-905)


in materia penale (cumulo di pene):

- Cass. SSUU pen. 15.12.22-14.7.23 n. 20 (Giurispr. it. 4/2024,913 T): In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria. 

- (commento di) Roberto Borgogno, Criteri di scioglimento del cumulo di pene temperato riferibile in parte a reati ostativi (Giurispr. it. 4/2024, 915-921) 


 

c.s. 


 

Non mi interessano le dissacrazioni: questa è una moda che odio. Io voglio riconsacrare le cose (Pier Paolo Pasolini)



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