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Guida al diritto (19/2024)

Carmine Spadavecchia • 23 maggio 2024

in tema di AI (Intelligenza Artificiale):

- Andrea Sirotti Gaudenzi*, Intelligenza artificiale: le regole giuste per evitare utilizzazioni distorte (Guida al diritto 19/2024, 12-16, editoriale) [*avvocato del Foro Forlì-Cesena; membro del Senato accademico dell’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei, Roma] 


sulle concessioni “balneari”:

- Cons. Stato VII 30.4.24 n. 3940, pres. Lipari, est. Noccella (Guida al diritto 19/2024, 18 T): È improcedibile per carenza di interesse alla decisione il ricorso per l'annullamento degli atti relativi all'estensione temporale delle concessioni demaniali marittime, adottati sulla base di una normativa successivamente superata da nuove disposizioni nazionali e rispettose del diritto europeo. In particolare, l'intervento di una legge che disciplina il regime di proroga, nel rispetto dei principi in materia di concorrenza, consente di ricondurre la nuova normativa nell'alveo delle "leggi provvedimento". Nel caso di specie tale natura è stata riconosciuta alla legge 5.8.2022 n. 118 che ha individuato quale termine ultimo di estensione temporale delle concessioni in essere al 31 dicembre 2023, così derivando un effetto regolatore automatico e indipendente rispetto a qualsiasi comportamento attuativo dell'Amministrazione.

- (commento di) Giulia Pernice, Sì alla natura di legge provvedimento ed estensione del termine a fine 2023 (Guida al diritto 19/2024, 22-25) 


in tema di stato civile (nome):


- TAR Venezia 1^, 8.4.24 n. 661, pres. Pasanisi, est. Bardino (Guida al diritto 19/2024, 31): La mancata previsione della possibilità per la madre di attribuire al figlio anche il proprio cognome, nonché per il figlio di essere identificato anche col cognome della madre, pregiudica il diritto all’individualità e, nel contempo, dà luogo a una irragionevole disparità di trattamento tra i genitori, che si pone in insanabile contrasto coi corollari desumibili dall’art. 2 Cost., oltre che dall’art. 8 della Cedu (convenzione). Alla stregua della valutazione della normativa e dei principi espressi dalla Cedu (corte) e dalla Corte costituzionale, risulta erroneo l’assunto prefettizio circa l’indispensabilità dell’assenso di entrambi i genitori. 


in tema di edilizia residenziale pubblica (alloggi):

- Cass. 27.3.24 n. 9675 (Guida al diritto 19/2024, 44 T): Il contratto di compravendita avente a oggetto alloggio di edilizia economica e popolare deve osservare l’intera disciplina della vigente convenzione comunale Peep, e in particolare il prezzo massimo garantito di vendita, con conseguente sostituzione automatica della clausola difforme. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, La clausola con prezzo maggiorato va sostituita da quella convenzionale (Guida al diritto 19/2024, 51-56). L’ordinanza affronta anche il tema dell’autosufficienza del ricorso (per il che dichiara inammissibili due motivi); l’articolo si sofferma anche “sull’altro corno del dilemma”, ossia il principio di sinteticità (la cui violazione, realizzabile anche mediante la tecnica dell’assemblaggio, ossia del copia-incolla, ha reso inammissibili ricorsi sovrabbondanti, sia nel processo civile sia nel processo amministrativo).


in materia di diritto societario (comunitario):

- Corte giust. Ue 3^, 25.4.24, causa C-276/22 (Guida al diritto 19/2024, 104 s.m.) (questione proposta dalla Corte di cassazione italiana): Gli artt. 49 e 54 del Tfue ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro. Malgrado la libertà degli Stati di individuare il criterio di collegamento proprio delle norme di diritto internazionale privato, le regole interne non devono portare a un'applicazione di una legge che restringe la libertà di stabilimento per il solo fatto che l'attività principale è svolta nello stesso Stato. 


- (commento di) Marina Castellaneta, Se la società è stabilita in uno Stato membro ma opera in Italia non è vincolata dalla legge italiana (Guida al diritto 19/2024, 104-106)


in tema di privacy (indirizzi IP):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.4.24, causa C-470/21 (Guida al diritto 19/2024, 31-32): La conservazione generalizzata e indifferenziata di indirizzi IP non costituisce necessariamente una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Una conservazione di questo tipo è autorizzata allorché la normativa nazionale impone modalità di conservazione che garantiscano una separazione effettivamente stagna delle diverse categorie di dati personali, escludendo così che possano essere tratte conclusioni precise sulla vita privata dell’interessato. Il diritto Ue non vieta che una normativa nazionale autorizzi l’autorità pubblica competente, al solo scopo di identificare la persona sospettata di aver commesso un reato, ad accedere ai dati relativi all’identità civile corrispondenti a un indirizzo IP, a patto che siano conservati separatamente e in maniera effettivamente stagna dai fornitori di accesso a Internet. Gli Stati UE devono tuttavia garantire che tale accesso non consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP. Ciò implica che la normativa nazionale deve vietare agli agenti che dispongono di tale accesso:

- di divulgare informazioni sul contenuto degli archivi consultati,

- di effettuare un tracciamento del percorso di navigazione a partire dagli indirizzi IP

- di utilizzare tali indirizzi a fini diversi dall’identificazione dei loro titolari per l’adozione di eventuali misure repressive. 


in tema di
privacy (furto del cellulare e accesso ai tabulati telefonici):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.4.24, causa C-178/22 (Guida al diritto 19/2024, 31): L’ingerenza nei diritti fondamentali causata dall’accesso ai tabulati telefonici può essere qualificata come grave e dunque può essere concessa soltanto per i dati di persone sospettate di essere implicate in reati gravi. Mentre è irrilevante che i dati «non siano quelli dei proprietari dei telefoni cellulari in questione, bensì quelli delle persone che hanno comunicato tra loro utilizzando tali telefoni dopo i presunti furti. Infatti, la direttiva 2002/58 tutela tutte le comunicazioni effettuate dagli utenti della rete e l’«utente» è «qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata». Di conseguenza, poiché simili ingerenze possono essere considerate gravi, esse possono essere giustificate solo dagli obiettivi di lotta contro le forme gravi di criminalità o di prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Anche se spetta agli Stati membri definire i «reati gravi», essi non possono snaturarne la nozione e, per estensione, quella di «grave criminalità», includendovi reati che manifestamente non sono gravi. Invece, non appare eccessivamente bassa la soglia fissata con riferimento alla pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Né la fissazione di una soglia è necessariamente contraria al principio di proporzionalità. Tuttavia, per un verso, è necessario che per autorizzare l’accesso ci sia un controllo preventivo del giudice; per altro verso, il giudice deve poter rifiutare o limitare l’accesso se constati che l’ingerenza nei diritti fondamentali è grave, mentre “manifestamente” non lo è il reato da perseguire che, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato, non rientra nella grave criminalità. Il giudice deve garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi legittimi connessi alle esigenze dell’indagine nell’ambito della lotta alla criminalità e, dall’altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono interessati dall’accesso.


in tema di confisca:

- Cass. SSUU pen. 26.10.23-23.2.24 n. 8052 (Guida al diritto 19/2024, 70 T): Il divieto probatorio previsto dall’articolo 240-bis, comma 1, c.p. - introdotto dall’art. 31 L 17.10.2017 n. 161 - di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca cosiddetta “allargata” (o del sequestro ad essa finalizzato), sul presupposto che il danaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, vale anche per i beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della pronunzia delle Sezioni unite n. 33451/2014, Repaci) e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161/2017). 

- (commento di) Aldo Natalini, Il tempus regit actum viene mitigato per esigenze di affidamento del reo (Guida al diritto 19/2024, 82-89). La questione affrontata dalla Suprema corte è essenzialmente quella di diritto intertemporale relativa alla misura patrimoniale della confisca “allargata” (o “estesa”, o “per sproporzione”), che si risolve in una misura di sicurezza sia pure “atipica” avente una funzione anche dissuasiva, collocandosi su una “linea di confine” con la funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale. La sentenza ha il pregio di contemperare la retroattività incondizionata del divieto probatorio con il diritto di difesa.



in tema di “codice rosso” (arresto in flagranza differita):

- Cass. pen. 6^, 20.3-19.4.24 n. 16668 (Guida al diritto 19/2024, 30 e 90 T): In sede di convalida dell'arresto in flagranza differita [nello specifico, per il reato di maltrattamenti in famiglia], il giudice, verificata l'osservanza del termine di cui all'articolo 382-bis c.p.p., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi. 

- (commento di) Giuseppe Amato, Un istituto dall’applicazione definita, così la vittima di abusi è più tutelata (Guida al diritto 19/2024, 94-97)



c.s.


 


La semplicità è la più grande forma di sofisticazione (Steve Jobs)


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