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Giurisprudenza italiana (5/2022)

Carmine Spadavecchia • 25 giugno 2022

in tema di concessioni balneari:

- Ad. plen. 9.11.21 n. 17, pres. Patroni Griffi, est. Molinaro (Giurispr. it. 5/2022, 1204 s.m.):

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, 2° comma, DL 34/2020 - L 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 Dir. 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 

2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla PA (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della PA in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non essent, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto. 

3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. 

- (commento di) Roberto Caranta, Es gibt noch richter in Berlin! Stop alle proroghe delle concessioni balneari (Giurispr. it. 5/2022, 1204-1210)

- (commento di) Mario Esposito, L’intervento paranormativo dell’Adunanza plenaria sulle concessioni demaniali (Giurispr. it. 5/2022, 1210-1212)


in tema di contabilità pubblica:

- Ad. plen. 12.1.22 n. 1, pres. Patroni Griffi, est. Lotti (Giurispr. it. 5/2022, 1200 solo massima): La disciplina normativa sul dissesto è, sostanzialmente, fondata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale. Ciò può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. L’unico limite è rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria; dopo tale data è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo avendone cessato la sua esistenza. 

- (nota di) Giuseppe Franchina, Dissesto negli enti locali e tutela dei creditori (Giurispr. it. 5/2022, 1200-1204) 


in materia urbanistica:

- Cons. Stato IV 17.3.22 n. 1949, pres. Greco, est. Loria (Giurispr. it. 5/2022, 1056-1057): Va rimessa alla Consulta la q.l.c. dell’art. 2-bis, DPR 380/2001 (per come introdotto dal DL 69/2013) per la parte in cui consente alle leggi regionali di introdurre deroghe anche estremamente ampie ai parametri e criteri generali fissati in via generale dalla normativa nazionale primaria (LU 1942) e subprimaria (DM 1444/1968): ciò per la possibile violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione al rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in tema di governo del territorio, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 


in tema di procedimento amministrativo:

- Cons. Stato II 14.3.22 n. 1790, pres. Cirillo, est. Altavista (Giurispr. it. 5/2022, 1058-1059): Qualora il provvedimento sfavorevole per il richiedente non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis, legge 241/1990 (c.d. “preavviso di rigetto”), l’Amministrazione non può invocare l’applicazione del principio della c.d. illegittimità non invalidante di cui all’art. 21-octies della medesima legge 241/1990. (fattispecie relativa a responsabilità disciplinare del militare e richiesta di reimmissione nei ruoli dai quali sia stato escluso in sede disciplinare)


sulla revocazione (di una sentenza di revocazione):

- Cons. Stato III 9.3.22 n. 1697, pres. Corradino, est. Maiello (Giurispr. it. 5/2022, 1058-1059): Va ribadito (conformemente alla chiara previsione di cui all’art. 107, 2° comma, c.p.a. e sulla base di un’approfondita ricostruzione dei termini sistematici della questione) che nel giudizio amministrativo è inammissibile il ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza che sia stata essa stessa resa all’esito di un giudizio di revocazione. Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di settore, la ratio di tale preclusione va rinvenuta nell’esigenza di evitare che, attraverso la riedizione del mezzo di impugnazione, si determini l’effetto dilatorio di differire la formazione del giudicato, con conseguente ricaduta sulla certezza dei rapporti giuridici, sulla ragionevole graduazione degli strumenti per il riesame del decisum, oltre che sull’economia dei mezzi stessi apprestati dall’ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi (in tal senso, ex multis, Cons. Stato III, n. 5158/2019). 


in tema di divorzio (assegno):

- Cass. SSUU 5.11.21 n. 32198 (Giurispr. it. 5/2022, 1077 T): L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio. (La SC dà un forte impulso al principio della solidarietà postmatrimoniale statuendo che l’assegno divorzile può rimanere per la parte relativa alla funzione esclusivamente compensativa)

- (nota di) Raffaele Caterina, Sopravvenuta convivenza di fatto e componenti dell’assegno di divorzio (Giurispr. it. 5/2022, 1080-1084) 


in tema di successione necessaria:

- Cass. 2^, 14.3.22 n. 8174 (Giurispr. it. 5/2022, 1038-1040): In sede di collazione, la disciplina della riunione fittizia prevede il cumulo di relictum e donatum a prescindere dalla concreta possibilità di esperire l’azione di riduzione nei confronti dei donatari. In tema di successione necessaria, infatti, come chiarito da Cass. 12919/2012, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). 


sulla servitù di passaggio coattivo (indennità):

- Cass. 2^, 11.3.22 n. 7972 (Giurispr. it. 5/2022, 1040-1043):L’indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli (cfr. Cass. 10269/2016 e, da ultimo, Cass. n. 21866/2020). 


sul danno da perdita di chance:

- Cass. VI-3, 17.2.22 n. 5231 (Giurispr. it. 5/2022, 1048-9): La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30.9.16 n. 19604); tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Cass. 29.11.16 n. 24295). Nella materia specifica dei concorsi, l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole. (Nella specie, il ritardato recapito di una lettera di convocazione dell’Università aveva impedito alla ricorrente di sostenere le prove del concorso per un dottorato di ricerca)


in materia di incarichi professionali:

- Cass. I^, 16.2.22 n. 5131 (Giurispr. it. 5/2022, 1049-1051): In relazione ai doveri informativi a carico dell’avvocato, la Suprema Corte ha affermato (Cass. 19.7.19 n. 19520) che nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello jus postulandi, elemento inidoneo a deporre obiettivamente ed univocamente per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Questo principio è chiaramente suscettibile di regolare le asimmetrie informative in ogni contratto d’opera professionale, per cui anche il professionista adito per l’assistenza di un’impresa ormai prossima alla decozione, ove consapevole del difetto dei presupposti per il suo salvataggio coi mezzi proposti, ha il dovere di astenersi dall’attività di consulenza, senza aggravare le perdite, essendo per altro l’oggetto del contratto e della prestazione impossibile e contrario ai principi del sistema fallimentare che vietano atti di aggravamento del dissesto o infruttuosi per la massa.


sul c.d. regolamento condizionalità (Ue): 

- Corte giust. Ue (Seduta plenaria), 16.2.22, causa C-156/21, Ungheria c/ Parlamento e Consiglio; 16.2.22, causa C-157/21, Polonia c/ Parlamento e Consiglio (Giurispr. it. 5/2022, 1061-1063, annotata da Massimo F. Orzan): È legittimo il regolamento che istituisce un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri, istituito dal Parlamento e dal Consiglio il 16 dicembre 2020. Il c.d. “regolamento condizionalità” mira a proteggere il bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto, e non già a sanzionare, di per sé, violazioni del genere. 

- (nota di) Massimo F. Orzan: La sentenza merita di essere segnalata per l’importanza dei principi stabiliti dalla Corte in Seduta Plenaria, la sua composizione più autorevole. Essa ha posto alla base del ragionamento il concetto di “identità europea”, contiene importanti affermazioni di principio sull’architettura dell’ordine giuridico europeo e assume un valore, in un certo senso, “costituzionale”. Peraltro, essa produce anche conseguenze pratiche di una certa rilevanza nella misura in cui la Commissione, a distanza di circa un paio di mesi dalla pronuncia, ha comunicato di volere avviare nei confronti dell’Ungheria il meccanismo di sospensione previsto dal regolamento condizionalità.


sulla riforma della giustizia in Polonia:

- Cedu, Grande camera, 18.3.22, ric. 43572/18, Grezda c/ Polonia (Giurispr. it. 5/2022, 1063-1065, annotata da Mariaida Cristarella Oristano): Alcune riforme giudiziarie relative alla riorganizzazione della magistratura polacca non sono compatibili con le garanzie dell’equo processo disciplinate dall’art. 6, 1° comma, della Convenzione. In particolare, la nuova normativa contrasta con il diritto di accedere a un tribunale, nonché con i requisiti di imparzialità e indipendenza dei giudici, elementi essenziali dello Stato di diritto e condizioni necessarie per l’effettiva tutela dei diritti umani. Infatti, le garanzie procedurali applicabili al licenziamento dei giudici dovessero essere estese anche alla rimozione di un membro giudiziario del Consiglio: ciò in quanto l’indipendenza della magistratura deve essere intesa in modo inclusivo e applicarsi non solo al giudice nella sua funzione giudicante, ma anche ad altre funzioni ufficiali che esso può essere chiamato a svolgere e che sono strettamente connesse con il sistema giudiziario. [La Corte giudice sul ricorso presentato nel settembre 2018 dal cittadino polacco Jan Grzeda, al quale era stata revocata la carica di giudice della Corte amministrativa suprema eletto al Consiglio nazionale polacco della magistratura (NCJ), prima della fine del suo mandato quadriennale, come conseguenza delle riforme della giustizia recentemente introdotte nel Paese. La Cedu ha ravvisato la propria competenza ratione materiae, ritenendo insussistenti le condizioni previste, per escluderla, dal c.d. test di Eskelinen (sentenza della Grande Camera 19.4.2007, Eskelinen c. Finlandia: una questione sorta tra lo Stato e i suoi dipendenti pubblici non ricade nell’ambito applicativo dell’art. 6 Cedu quando la legge nazionale vieta l’accesso all’autorità giudiziaria per la categoria di personale in questione e ciò sia giustificato da motivi oggettivi nell’interesse dello Stato)


in tema di pandemia (Covid-19):

- Cedu 3^, 15.3.22, ric. 21881/2020 (Giurispr. it. 5/2022, 1065-1067): Alcune delle misure adottate dalla Svizzera nel corso dell’emergenza pandemica sono incompatibili con la libertà di riunione e di associazione prevista dall’art. 11 della Convenzione. Deve ritenersi infatti sproporzionato il divieto assoluto imposto dal Governo svizzero, per oltre due mesi, di organizzare eventi all’aperto. (Nella specie, il ricorso era stato proposto da un’associazione di sindacati, la quale rilevava come l’organizzazione di eventi e di manifestazioni pacifiche, precluse dal citato divieto, fosse cruciale per il perseguimento delle proprie finalità associative. Con l’occasione la Corte rileva che, se è accettabile che il dibattito parlamentare sul tema possa essere compresso entro limiti ragionevoli, specialmente in circostanze in cui un provvedimento efficace è anche un provvedimento rapido, occorre però un altrettanto rapido ed efficace sindacato successivo, da esercitarsi da parte del- l’autorità giurisdizionale, che possa fungere da contrappeso).


in materia penale:

- Cass. pen. 2^, 2.12.21-4.3.22 n. 7819 (Giurispr. it. 5/2022, 1052-4): 1. Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61 c.p., comma 1, n. 5), le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. 2. La commissione del reato on line è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, purché la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto che può conseguirne.


sul giudizio di cassazione:

- Camilla Scalvini (a cura di), Il “filtro” nel giudizio di legittimità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (Giurispr. it. 5/2022, 1250-1252) 


sul ricorso per cassazione:

- Cedu 1^, 28.10.21, ric. 55064/11, ric 37781/13, ric. 26049/14, Succi e aa. c / Italia (Giurispr. it. 5/2022, 1115 s.m): Per il ricorso in Cassazione gli Stati possono prevedere requisiti di forma per garantire l’applicazione del principio di autosufficienza, volto a semplificare l’attività dell’organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la sicurezza giuridica e la buona amministrazione della giustizia. Tuttavia, nel perseguire questo legittimo obiettivo, devono non solo prevederlo per legge, ma anche applicarlo senza cadere in un eccessivo formalismo. Laddove, nell’applicazione concreta, il formalismo eccessivo limiti il diritto di accesso alla giustizia, si verifica una violazione della Convenzione europea.

È eccessivamente formalistica un’applicazione del principio di autosufficienza che porti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso qualora la sua lettura, con l’aiuto dei riferimenti ai passaggi della sentenza del giudice di appello e ai documenti rilevanti citati nel ricorso, permetta di comprendere l’oggetto e lo svolgimento del procedimento nei gradi di merito, nonché la portata dei motivi svolti. Non è eccessivamente formalistica un’applicazione del principio di autosufficienza che dichiari inammissibili i motivi di ricorso nel caso in cui, facendo riferimento ad atti o documenti del procedimento di merito, non contengano i riferimenti ai documenti originali nei fascicoli depositati, in modo da consentire al giudice di verificarne prontamente la portata e il contenuto, mentre deve ritenersi invece eccessivamente formalistico l’ulteriore obbligo di riproduzione degli stessi, interpretato come un obbligo di trascrizione integrale dei documenti. Non è eccessivamente formalistica un’applicazione del principio di autosufficienza che, con riguardo alla esposizione dei fatti di causa (art. 366, n. 3, c.p.c.), richieda un’attività di sintesi e chiarezza, la quale implica uno sforzo da parte dell’avvocato di selezionare i fatti alla luce delle censure che si intendono svolgere, riassumendo gli aspetti rilevanti del procedimento di merito

- (commento di) Davide Castagno, Il principio di autosufficienza al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo (Giurispr. it. 5/2022, 1115-1120) 

N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Marina Castellaneta, Ricorso in cassazione, gli eccessivi formalismi che portano allo stop incidono sul diritto di accesso al tribunale (Guida al diritto 46/2021, 104-106)


sulla sospensione del processo:

- Cass. SSUU 29.7.21 n. 21763 (Giurispr. it. 5/2022, 1127 T): Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se è stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell’art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è soggetto a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, si sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso di sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, l’art. 336, comma 2, c.p.c. (principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 1, c.p.c.).

- (commento di) Livia Di Cola, La sospensione necessaria e principio della ragionevole durata del processo (Giurispr. it. 5/2022, 1129-1135)

- (commento di) Marcello Gaboardi, In attesa del giudicato: La pregiudizialità tecnica e la sospensione del processo (Giurispr. it. 5/2022, 1135-1142)

- (commento di) Carmela Novella, Il nuovo intervento delle Sezioni unite sui rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, 2° comma, c.p.c. (Giurispr. it. 5/2022, 1142-1152)

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Giuseppe Finocchiaro, Una decisione condivisibile e giusta nello spirito della riforma del 1990 (Guida al diritto 37/2021, 64-69) 


in tema di diritto d’autore:

DLg 8.11.2021 n. 177, Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

- Alessandro Cogo (a cura di), Il diritto d’autore nel mercato unico digitale (Giurispr. it. 5/2022, 1253-1306) 

--- Alessandro Cogo, Premessa (1253)

--- Andrea Ottolia, L’opt out commons nella nuova disciplina del data mining (1253) 

--- Cristiana Sappa, Qualche prima osservazione sul nuovo art. 32-quater l.a. (1262)

--- Eleonora Visentin, Le nuove eccezioni di cui agli artt. 68, comma 2-bis e 70-bis l. aut. (1273)

--- Paolisa Nebbia, I diritti connessi di editori ed autori di pubblicazioni di carattere giornalistico (1283)

--- Giancarlo Frosio, L’art. 17, Dir. 790/2019: i diritti fondamentali restano sospesi (1288)

--- Alessandro Cogo, Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata (1296)


 

c.s.


 

In fin dei conti il lavoro è ancora il mezzo migliore di far passare la vita (Gustave Flaubert)


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