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Giurisprudenza italiana (8-9/2021)

Carmine Spadavecchia • 30 settembre 2021

in tema di ordinanze contingibili e urgenti (ILVA di Taranto):

- Cons. Stato IV 23.6.21 n. 4802, pres. Greco, est. Conforti (Giurispr. it. 8-9/2021, 1794-5): Il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, ha il potere di adottare – ex art. 54 DLg 267/2000 (TU enti locali) - ordinanze contingibili finalizzate a fronteggiare il rischio di pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana connessi ad eventi di interesse ambientale. L’esercizio di tale potere non è tuttavia privo di limiti, ma va commisurato con il concomitante esercizio degli ulteriori poteri che il legislatore riconosce ai diversi livelli di governo (inter alia) in tema di gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) ai sensi del DLg 152/2006. (Nella fattispecie, si trattava dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Taranto per la chiusura dell’area “a caldo” dell’acciaieria cittadina gestita da Arcelor Mittal per conto di ILVA)


in tema di cittadinanza:

- Cons. Stato II 31.5.21 n. 4151, pres. Cirillo, est. Politi (Giurispr. it. 8-9/2021, 1795-6): È illegittimo il provvedimento prefettizio che nega il riconoscimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione (art. 9 L 91/1992) a un cittadino straniero condannato per un risalente reato contravvenzionale di minore entità relativo alla disciplina della circolazione stradale. 


in tema di autodichia (delle Camere):

- Cons. Stato V 31.5.21 n. 4150, pres. Saltelli, est. Manca (Giurispr. it. 8-9/2021, 1796-8): Camera dei Deputati e Senato della repubblica dispongono del potere di definire le controversie di proprio interesse in regime di autodichia solo in relazione alla disciplina dell’assetto e del funzionamento dei rispettivi apparati serventi, e non anche in relazione alla disciplina dei rapporti giuridici che interessano soggetti terzi. (Il CdS conferma sul punto la pregressa giurisprudenza costituzionale)


in materia antitrust (concorrenza e pubblicità):

- Cons. Stato VI 18.5.21 n. 3851, pres. Sabatino, est. Ponte (Giurispr. it. 8-9/2021, 1798-9): Distinguendo tra hosting provider attivo e passivo, la sentenza chiarisce in quali casi e a quali condizioni la responsabilità - anche a fini sanzionatori - di un professionista che tramite Internet abbia diffuso al pubblico pratiche commerciali scorrette (in quanto ingannevoli e/o aggressive: artt. 20 segg. DLg 206/2005) si estende anche al diverso professionista che abbia veicolato i messaggi scorretti e ingannevoli sul Web in qualità di hosting provider. 


in tema di telecomunicazioni (autorizzazione impianti)

- Cons. Stato VI 22.1.21 n. 666, pres De Felice, est. Lamberti (Giurispr. it. 8-9/2021, 1928 solo massima): 

1. La procedura delineata dall’art. 87 DLg 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in tema di autorizzazione all’installazione di impianti e infrastrutture di telecomunicazioni assorbe e sostituisce ogni ulteriore valutazione, comprese quelle di natura edilizia, e l’atto conclusivo di tale procedura sostituisce ogni atto di assenso, compreso il titolo edilizio. 

2. Ai sensi dell’art. 87, 9° comma, DLg 259/2003, il procedimento autorizzatorio è suscettibile di concludersi, in un’ottica di semplificazione, per silenzio-assenso ove non intervenga un provvedimento esplicito nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. La formazione del silenzio-assenso presuppone tuttavia non solo il decorso del termine assegnato all’A. per la pronuncia esplicita, ma anche il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al richiedente, con la conseguenza che non può ritenersi formato il silenzio-assenso e non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo ove l’istanza non prospetti una condizione di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. 

3. Il silenzio-assenso previsto dall’art. 87, 9° comma, DLg 259/2003 non può formarsi in relazione ad interventi già attuati.

4. La presentazione di una istanza di regolarizzazione non determina l’inefficacia del provvedimento repressivo: in caso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, l’originaria ordinanza di demolizione riacquista efficacia e l’A. non deve emettere una nuova ordinanza. 

- (commento di) Emanuele Boscolo, Il silenzio-assenso in materia di telecomunicazioni (Giurispr. it. 8-9/2021, 1928-1936)


in tema di inquinamento (bonifica):

- Cons. Stato IV 7.9.20 n. 5372, pres. Maruotti, est. Verrico (Giurispr. it. 8-9/2021, 1936 s.m.): Al regime affermatosi con riferimento alla figura del c.d. proprietario incolpevole in virtù del principio “chi inquina paga”, di matrice nazionale ed eurounitaria, fa eccezione l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. In tale ipotesi, difatti, il proprietario - seppur non obbligato - assume spontaneamente su di sé l’impegno a eseguire un complessivo intervento di bonifica, presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare, ovvero, più in generale, di tutelarsi da una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie. 

- (commento di) Mario Esposito, Il groviglio delle responsabilità per la bonifica dei siti contaminati: il proprietario incolpevole ne fa le spese (Giurispr. it. 8-9/2021, 1936-1942). [I profili di incostituzionalità dell’attuale disciplina]


in tema di paesaggio:

- Cons. Stato I 24.6.20 n. 1233, pres. Torsello, est. Neri (parere su ricorso straordinario) (Giurispr. it. 8-9/2021, 1942 s.m.):

1. Il piano specifico di prevenzione AIB (anti incendio boschivo) per il comprensorio territoriale delle pinete litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia, c.d. Pineta del “Tombolo”, è illegittimo e va annullato nella parte in cui considera erroneamente come paesaggisticamente irrilevanti tutti gli interventi previsti, anche quelli di taglio del 70 per cento dei pini e dell’80 per cento del sottobosco, e perciò sottratti al coinvolgimento degli organi tecnico-scientifici statali - ai quali la legge riserva, nella cooperazione delle Regioni e degli altri enti territoriali, l’esercizio delle funzioni di tutela paesaggistica - e alla preventiva autorizzazione paesaggistica, stante l’imposizione di vincoli stabiliti con specifici provvedimenti amministrativi ex art. 136 DLg 42/ 2004. 

2. Il piano specifico di prevenzione AIB per la Pineta del Tombolo è altresì illegittimo nella parte in cui si fonda su una valutazione di incidenza sui siti della rete Natura 2000 carente nell’istruttoria e nella motivazione e corredata da mere raccomandazioni di buona esecuzione degli interventi prive della consistenza di prescrizioni integrative. 

3. Nonostante per i piani di prevenzione AIB non si rinvengano specifiche disposizioni nazionali e regionali che impongano la partecipazione al procedimento delle associazioni ambientaliste, deve essere consentita la loro partecipazione ove esse chiedano di essere sentite ed abbiano prodotto memorie e documenti, nel rispetto dei criteri generali e dei canoni di buona amministrazione sanciti dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e di quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990. 

4. I poteri del giudice di annullamento degli atti amministrativi comprendono, nel quadro di atipicità rimediale e contenutistica che permea la moderna struttura del processo amministrativo, anche la graduazione degli effetti demolitori nel tempo, quando sia indispensabile garantire la piena tutela degli interessi fatti valere col ricorso e degli interessi pubblici coinvolti. 

5. Il giudice può disporre l’annullamento degli atti impugnati e stabilire che continuino a produrre effetti sino al nuovo esercizio del potere, fissando un termine finale, decorso il quale gli atti annullati non produrranno più effetti. 

- (commento di) Enrico Follieri, La tutela del paesaggio culturale negata per la tesi sulla graduazione di ufficio degli effetti dell’annullamento (Giurispr. it. 8-9/2021, 1943-1952)


in tema di R.T.I. (sostituzione all’interno della compagine):

- TAR Toscana 2^, 10.2.21 n. 217, pres. Trizzino, est. Fenicia (Giurispr. it. 8-9/2021, 1952 s.m.): Nell’ipotesi di concorrente plurimo (R.T.I. o Consorzio), un’interpretazione logica e costituzionalmente orientata dell’art. 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter DLg 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), consente, rispettivamente, la sostituzione di un’impresa mandataria, della mandante o il recesso delle stesse in fase di gara, ove l’impresa perda i requisiti morali e professionali indicati all’art. 80 del Codice, senza che vi sia ragione di distinguere fra le varie cause di esclusione. Questo perché, se pure è vero che i commi 17, 18, 19 dell’art. 48 si riferiscono, senza distinzione, alla perdita dei requisiti morali nella fase esecutiva del rapporto, è d’altro canto evidente che il richiamo esplicitamente posto dal comma 19-ter a tali tre commi ne estende quanto disciplinato (compresa la sostituzione del concorrente aggregato che abbia perso il requisito morale) anche alla “fase di gara”. Conferma se ne trae dalla piana lettura dell’art. 48, condotta alla luce della ratio che ha portato, con la novella introdotta dall’art. 32 DLg 19.4.2017 n. 56 (c.d. “correttivo al codice dei contratti pubblici”), a derogare il canone di non modificabilità della composizione dei concorrenti plurimi, al fine di evitare che tutto il R.T.I. o il Consorzio siano esclusi a causa di eventi sopraggiunti, comportanti la perdita dei requisiti di ordine generale, in capo a una sola impresa componente. La soluzione tutela sia gli operatori costituenti il concorrente plurimo che sono esenti da patologia escludente, quanto l’interesse generale alla spedita conclusione dell’opera pubblica, all’economicità dell’intervento e alla mancata perdita dell’offerta dell’esecutrice, che è per sua natura la più conveniente tra quelle presentate. Il tutto, purché la modifica soggettiva così consentita in fase di gara – che può avvenire alle medesime condizioni poste ai commi 17, 18, 19 dell’art. 48 cit. – non sia elusiva delle conseguenze che si avrebbero in caso di mancanza originaria del requisito di partecipazione, dovendo a tal fine distinguersi la “mancanza originaria” dalla “perdita sopravvenuta” di un requisito presente al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. 

- Cons. Stato III 2.4.20 n. 2245, pres. Frattini, est. Puliatti (Giurispr. it. 8-9/2021, 1952 s.m.):

1. Nell’ipotesi di concorrente plurimo, la sopravvenienza – rispetto al momento di presentazione dell’offerta o in corso di gara – di un DURC irregolare per una mandante legittima la modifica soggettiva del R.T.I., con estromissione della concorrente divenuta priva del requisito di moralità professionale ex art. 80, 4° comma, del Codice dei contratti pubblici: ciò, in applicazione dell’art. 48, comma 19-ter del Codice stesso (DLg 50/2016, come novellato dal DLg 19.4.2017 n. 56, c.d. “correttivo”). 

2. L’art. 48, comma 19-ter, Codice dei contratti pubblici dequota la regola generale (posta dal precedente comma 9) di non modificabilità del RTI o del Consorzio rispetto alla composizione dichiarata in offerta, consentendone la modificazione in caso di perdita, in fase di gara, dei requisiti indicati dall’art. 80 o dalla disciplina antimafia. Questo, a tutela tanto dell’interesse pubblico all’esecuzione del contratto nei termini stabiliti (CdS V 18.2.19 n. 1116) e alla conservazione dell’economicità dell’offerta; quanto dell’interesse dell’operatore economico plurimo a che non sia esteso, alle imprese estranee, l’effetto dell’evento che tocca la sola impresa divenuta priva del requisito (CdS V 18.7.17 n. 3539). 

3. I commi 18 e 19-ter dell’art. 48 del Codice si pongono in posizione di specialità verso le previsioni generali: non solo all’art. 48, comma 9, ma anche all’art. 80, comma 6, che consente alla PA di escludere “in qualunque momento della procedura” il concorrente che risulti (per atti compiuti, o omessi, prima o in corso di selezione) in una delle condizioni che i primi cinque commi dell’articolo in parola enucleano come causa escludente. A fronte della chiarezza del comma 19-ter che – nel rinviare ai precedenti commi 17 e 18 (sostituzione mandante e mandatario) e 19 (recesso di un’associata/raggruppata) – ben consente, alle condizioni ivi elencate, la variazione “in fase di gara” della compagine imprenditoriale, non assumono rilievo in senso contrario né i contenuti della relazione illustrativa al decreto “correttivo” del Codice dei contratti pubblici (pag. 20), né l’atto del Governo n. 397 (pagg. 86-87); né può confutare tali conclusioni la circostanza che – rinviando de plano ai tre citati commi – il comma 19-ter farebbe salva anche la locuzione “in corso di esecuzione” ivi contenuta, perché si tratterebbe di una contraddizione, palese, con il contenuto del comma 19- ter, introdotto dal “correttivo” e che lo renderebbe privo di significato. 

- Cons. Stato V 28.1.21 n. 833, pres. Saltelli, est. Grasso (Giurispr. it. 8-9/2021, 1953 s.m.):

1. Il principio generale di non modificabilità soggettiva della compagine dichiarata in sede di offerta, fissato dall’art. 48, comma 9, DLg 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) mira a garantire alla PA appaltante una conoscenza piena dei potenziali contraenti, consentendo la verifica preliminare dei requisiti d’idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, come da tempo specificato in giurisprudenza (Ad. plen. 4.5.15 n. 8): altrimenti legittimandosi, almeno in parte, una modifica del soggetto partecipante (CS V, 20.1.15 n. 169). 

2. Le uniche eccezioni in cui è possibile una modificazione della compagine – e solo in corso d’esecuzione – sono quelle di sostituzione del mandatario e del mandante per effetto di un “evento paralizzante” che ne determini l’incapacità a contrarre con la PA (procedura concorsuale e altri casi indicati ai commi 17 e 18 dell’art. 48 cit.): tale conclusione non muta per effetto dell’introduzione del comma 19-ter allo stesso art. 48 del Codice dei contratti pubblici – norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione – che espressamente estende la possibilità delle modifiche soggettive disciplinate dai (contestualmente novellati) commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, durante la fase di gara.

- (nota di) Ignazio Pagani, Il progressivo temperamento del canone di non modificabilità del concorrente multiplo (Giurispr. it. 8-9/2021, 1953-1958) 


sulla legge Severino (incandidabilità):

- Cedu 1^, 17.6.21, ric. 55093/13, Siniscalco c/ Italia (Giurispr. it. 8-9/2021, 1801-1803, annotata da Gianluca Massimo): La Corte condivide l’impostazione della Corte costituzionale italiana in merito al rapporto di dipendenza tra sentenza penale di condanna e perdita dei diritti elettorali passivi: nel senso che la sentenza penale si configura quale fattispecie estintiva delle condizioni soggettive indefettibili per l’accesso e l’esercizio degli incarichi elettivi, e che l’accertamento negativo di questa condizione giustifica l’irrogazione del provvedimento interdittivo. In linea generale la Corte ritiene compatibili con i valori e le disposizioni della Convenzione sia le finalità perseguite dalla legge Severino, sia la scelta di definire criteri generali ed astratti al cui materializzarsi si produce, in via automatica, l’effetto preclusivo. (sull’elettorato passivo). L’unica incertezza riguarda la scelta del legislatore italiano di non prevedere un termine finale al divieto di candidarsi agli organi elettivi locali, contrariamente a quanto avviene invece per le procedure elettorali nazionali e sovranazionali, ove l’effetto preclusivo è limitato nel tempo (ex art. 13, 1o comma, legge c.d. Severino). Nel caso in esame, la Corte di Strasburgo, nel riconoscere il divieto censurato compatibile con la Convenzione, sembra attribuire una certa rilevanza al fatto che il ricorrente abbia beneficiato della sentenza di riabilitazione, fattispecie estintiva dell’incandidabilità. Ciò porta a ritenere che, pur avendo la Corte giudicato non arbitrarie le scelte legislative in materia, non sia da escludere a priori che un soggetto al quale sia stato precluso in via permanente la possibilità di accedere a procedure elettorali, e che non abbia potuto beneficiare di meccanismi riabilitativi, possa censurare fruttuosamente il carattere sproporzionato della restrizione subita, e, quindi, la violazione dell’art. 3, Prot. 1, della Convenzione.


in tema di usi civici:

- Corte cost. 12.2.20 n. 71, pres. Cartabia, red. Carosi (Giurispr. it. 8-9/2021, 1815 s.m.): Le norme regionali (nella specie, della Regione Calabria) che consentono agli enti locali di emanare provvedimenti urbanistici in contrasto con l’esistenza degli usi civici sono incostituzionali per contrasto col precetto di cui all’art. 117, 2° comma, lett. l), Cost.

- (commento di) Francesco Gerbo, L’orientamento della Corte costituzionale sugli usi civici: tra tutela del territorio e domıni della collettività anche alla luce dell’art. 63-bis L. n. 108 del 29 luglio 2021 (Giurispr. it. 8-9/2021, 1815-1827) 


in tema di ICI:

- Cass. SSUU 29.10.20 n. 23902 (Giurispr. it. 8-9/2021, 1834 T): In tema di ICI, un’area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di “compensazione urbanistica” non è assoggettabile a imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerendo al terreno, non costituendo una qualità intrinseca del medesimo ed essendo trasferibile separatamente da esso. 

- (commento di) Maria Luisa Chiarella, Le Sezioni unite si pronunciano su compensazione urbanistica e diritti edificatori (Giurispr. it. 8-9/2021, 1836-1842)

NdR – Sentenza già segnalata con il commento di Ilario Ottobrino, Natura giuridica e regime impositivo Ici dei diritti edificatori discendenti dalla c.d. compensazione urbanistica (Corriere giur. 5/2021, 619-630)


sul cognome dei figli:

- Corte cost. 11.2.21 n. 18 (ord), pres. Coraggio, red. Amato (Giurispr. it. 8-9/2021, 1811 s.m.): Al fine di risolvere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, 1° comma, c.c. nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio nato fuori del matrimonio il solo cognome materno, occorre pregiudizialmente risolvere la questione di legittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui, in difetto di diverso accordo, impone l’automatica acquisizione del solo cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. 

- (nota di) Luciano Olivero, Cognome dei figli: i rischi dell’autonomia e dell’alfabeto (Giurispr. it. 8-9/2021, 1811-1814) 

NdR - Ordinanza già segnalata con il commento di Giulio M. Salerno, Sollevata questione di legittimità sulla “prevalenza del patronimico” (Guida al diritto 8/2021, 34-37) [Prima di valutare il tema sollevato dal giudice a quo, secondo la Corte va affrontata la questione generale, cioè la norma-principio; dopo di che la Corte si pronuncerà sulla questione sollevata dal giudice di Bolzano in merito alla possibilità di consentire ai genitori di trasmettere al figlio il solo cognome materno]


in tema di condominio:

- Vito Amendolagine (a cura di), La scissione del condominio: casi e questioni (Giurispr. it. 8-9/2021, 1999-2005) Rassegna di giurisprudenza


in tema di locazione:

- Cass. 3^ 15.6.21 n. 16891 (Giurispr. it. 8-9/2021, 1775-6): Nell’ipotesi di vendita ad uno stesso soggetto, con un unico atto o con più atti collegati, di una pluralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto del contratto di locazione, l’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto da parte del conduttore (artt. 38 e 39 L 392/1978) non è ammesso per la vendita in blocco, che è cosa diversa dalla vendita cumulativa. (La ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi costituisce accertamento di fatto riservato all’apprezzamento del giudice di merito)


in tema di società:

- Oreste Cagnasso ed Elena Fregonara (a cura di), Le società innovative (I parte) (Giurispr. it. 8-9/2021, 2006-2032) 

--- Premessa, di Oreste Cagnasso (2006) 

--- Società innovative oggi e domani, di Oreste Cagnasso e Elena Fregonara (2007)

--- La struttura finanziaria delle s.r.l. innovative e il loro finanziamento, di Elena Fregonara (2012)

--- La società a responsabilità limitata “aperta”, di Oreste Cagnasso (2028)


sulla motivazione (sovrabbondante) della sentenza:

- Cass. 1^, 16.6.20 n.11675 (Giurispr. it. 8-9/2021, 1867 T): Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione. 

- Cass. 2^, 16.10.20 n. 22586 (Giurispr. it. 8-9/2021, 1868 T): Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, deve ritenersi ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è, viceversa, inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata 

- (commento di) Andrea Mengali, Difetto di specificità dei motivi di appello e motivazione sovrabbondante sul merito (Giurispr. it. 8-9/2021, 1870-1879) 


in tema di overruling:

- Cass. lav. 14.1.21 n. 552 (Giurispr. it. 8-9/2021, 1855 T): Il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo da effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, così consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità riguardi l’interpretazione del diritto sostanziale che spetta comunque alla parte valutare. 

- (commento di) Carlo Vittorio Giabardo, Mutamento di giurisprudenza, regole processuali e tutela dell’affidamento (Giurispr. it. 8-9/2021, 1856-1860) 


in materia penale (apologia del fascismo): 

- Cass. pen. 1^, 25.9.20-24.3.21 n. 11576 (Giurispr. it. 8-9/2021, 1959 T): La Corte territoriale, per un verso, si limita a evidenziare che le condotte si sono “polarizzate” sulla figura del generale G.R., senza specificare perché e in base a quali elementi tale polarizzazione avrebbe integrato una esaltazione; per altro verso, si arresta ad operare un riferimento alla natura pubblica degli odierni ricorrenti e ad affermare genericamente l’idoneità del museo a prestarsi a ulteriori occasioni apologetiche, senza misurarsi, nel delineare il pericolo “concreto” di cui sopra, con le specifiche modalità circostanziali che caratterizzarono la cerimonia d’inaugurazione del parco e del museo e omettendo di analizzare la fisionomia del museo nella sua concreta forma di allestimento, con precipuo riguardo alle dimensioni, alla tipologia di oggetti e cimeli esposti e alla riferibilità o meno degli stessi al G. in un’ottica di evidente esaltazione del fascismo. 

- (commento di) Lucia Risicato, Lo scivoloso confine tra commemorazione e apologia del fascista (Giurispr. it. 8-9/2021, 1960-1965). [La SC cassa con rinvio la sentenza impugnata richiamandosi all’orientamento costituzionale che impone il collegamento tra apologia del fascismo e concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Nel caso di specie, il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente motivato sul rischio derivante dalla connessione tra l’intitolazione di un sacrario a un personaggio storico legato al fascismo (Rodolfo Graziani) e il tipo di pericolo sopra richiesto] 


in materia penale (reati sessuali - vittimizzazione secondaria e stereotipi di genere):

- Cedu 1^, 27.5.21, ric. 5671/16, J.L. c/ Italia (Giurispr. it. 8-9/2021, 1805-7, annotata da Michela Chianese): Viola l’obbligo degli Stati membri di garantire il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 Cedu), nonché di assicurare la protezione della dignità e dell’integrità personale delle vittime di abusi sessuali durante il processo, la decisione delle autorità giudiziarie statali (nella specie, Corte d’appello di Firenze) di fondare l’assoluzione degli imputati su elementi attinenti alla vita privata delle vittime, quali la biancheria intima utilizzata, la bisessualità o l’abitudine di avere rapporti sessuali occasionali, tutti elementi non rilevanti ai fini della risoluzione del caso.


 

c.s. 


 

Non andate dove porta il sentiero, piuttosto andate dove non c'è sentiero e tracciate voi la strada (Ralph Waldo Emerson, 1803-1882) 


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