sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm:
- Giorgio Spangher*, Riforma Csm, l’elemento cardine è il sistema elettorale del Consiglio (Guida al diritto 10/2022, 12-13, editoriale) [*professore emerito di Diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza]
sui referendum non ammessi:
- Giulio M. Salerno, Responsabilità magistrati, in sede di referendum vietata la tecnica manipolativa del ritaglio (Guida al diritto 10/2022, 14-17): commento alla sentenza della Corte costituzionale 2.3.22 n. 49, pres. Amato, red. Barbera, che ha dichiarato inammissibile il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati
- Giulio M. Salerno, Priva la vita umana della tutela minima l’interrogativo sull’art. 579 del Cp (Guida al diritto 10/2022, 18-21): commento alla sentenza della Corte costituzionale 2.3.22 n. 50, pres. Amato, red. Modugno, che ha dichiarato inammissibile il referendum sull’omicidio del consenziente
- Giulio M. Salerno, Liberalizzazione droghe: il quesito contrasta con Convenzioni, regole Ue ed è inidoneo allo scopo (Guida al diritto 10/2022, 27-29): commento alla sentenza della Corte costituzionale 2.3.22 n. 51, pres. Amato, red. Amoroso, che ha dichiarato inammissibile il referendum sulle droghe leggere
sui referendum ammessi:
- Un intreccio con la riforma Cartabia dagli esiti incerti per la giustizia (Guida al diritto 10/2022, 30-31): sintesi delle sentenze 8.3.22 n. 56~60 con cui la Corte costituzionale (pres. Amato) ha dichiarato ammissibili i quesiti referendari su: incandidabilità ex legge Severino (n. 56/2022, red. de Pretis), limitazione delle misure cautelari (n. 57/2022, red. Petitti), separazione delle carriere dei magistrati (n. 58/2022, red. Zanon), membri laici nei consigli giudiziari (n. 59/2022, red. Sciarra), membri togati del Csm (n. 60/2022, red. Zanon)
sulle c.d. sentenze monito della Corte costituzionale:
- Giuseppe Buffone, Quel silenzio del Legislatore ai “moniti” della Consulta (Guida al diritto 10/2022, 22-26): commento alle sentenze “monito”, o di indirizzo, che per l’inerzia del Parlamento generano diritti inespressi
sul c.d. decreto frodi:
DL 25.2.2022 n. 13 [GU 25.2.22 n. 47, in vigore dal 26 febbraio 2022], Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
- testo del decreto-legge (Guida al diritto 10/2022, 32-44)
- commenti:
- Aldo Natalini, Una correzione delle recenti misure per non paralizzare il settore edilizio (Guida al diritto 10/2022, 45-48) [le novità]
- Giuseppe Amato, Altro obiettivo del Legislatore gli abusi nelle erogazioni pubbliche (Guida al diritto 10/2022, 49-53) [i profili sanzionatori]
in tema di assistenza:
- Corte cost. 4.3.22 n. 54 (Guida al diritto 10/2022, 57): Sono incostituzionali le norme che escludono dall’assegno di natalità (c.d. bonus bebé) e dall’assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che - sebbene privi di permesso per soggiornanti di lungo periodo - sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) 13.6.2002 n. 1030/2002 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Ciò in quanto dette norme istituiscono per i soli cittadini di Pesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio nazionale, e negano adeguata tutela proprio a chi si trova in condizioni di più grave bisogno. (La sentenza fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia Ue 2.9.21, C-350/20, che ha risposto proprio ai quesiti posti dalla Corte Costituzionale il 30 luglio 2020)
in materia edilizia (soppalco):
- Cons. Stato VI 21.2.22 n. 1213, pres. Montedoro, est. Pascuzzi (Guida al diritto 10/2022, 58): Non essendo univoca la disciplina edilizia del soppalco, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ex art. 3, comma 1, DPR 380/2001, con incremento delle superfici e, in prospettiva, un ulteriore carico urbanistico. Si rientra, per converso, nell’ambito degli interventi edilizi minori, che non richiedono permesso di costruire, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile.
sui medici:
- Corte giust. Ue 6^, 3.3.22, causa C-364/20 (Guida al diritto 10/2022, 104 s.m.) (questione sollevata dalla Corte amministrativa suprema della Finlandia): Nei casi in cui non sia applicabile la direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia col DLg 206/2007), modificata dalla direttiva 2013/55 (recepita con DLg 15/2016), gli Stati sono tenuti a garantire la libera circolazione dei lavoratori e il diritto di stabilimento a coloro che hanno acquisito una formazione professionale in uno Stato membro diverso da quello di origine. Pertanto, le autorità competenti dello Stato membro ospitante non possono porre limiti come restrizioni temporali all’attività professionale per un solo triennio, lo svolgimento dell’attività sotto la supervisione dio un medico autorizzato e il completamento con esito favorevole, nello stesso periodo, di un tirocinio. Se il richiedente ha ottenuto una formazione medica di base nello Stato membro d’origine, grazie alla quale possiede il titolo di formazione, ma non il certificato, la direttiva. non potrà essere applicata, ma devono essere attuate le libertà fondamentali assicurate dal Trattato. Di conseguenza, lo Stato può adottare talune misure, ma queste devono essere proporzionali rispetto all’obiettivo.
- (commento di) Marina Castellaneta, Lo Stato deve valutare l’esperienza del medico anche se sprovvisto di certificazione prevista dalle regole Ue (Guida al diritto 10/2022, 104-106)
sui medici specializzandi:
- Corte giust. Ue 8^, 3.3.22, causa C-590/20 (Guida al diritto 10/2022, 58): Qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza (1 gennaio 1983) del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di adeguata remunerazione. (A distanza di 40 anni dalla direttiva, la Corte torna a ribadire il diritto dei giovani medici dell’epoca – chiusa nel 1991 con il recepimento tardivo della direttiva - alla remunerazione dal 1.1.1983 e, a determinate condizioni, al risarcimento del danno subito)
in tema di successioni (collazione):
- Cass. 2^, 14.2.22 n. 4671 (Guida al diritto 10/2022, 69-70 s.m., annotata da Mario Piselli): La collazione per imputazione costituisce, di fatto, una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l’apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli determinato al detto momento di apertura della successione, senza che i beni oggetti di collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi beni esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli eredi secondo la misura del diritto di ciascuno.
in tema di donazione:
- Cass. 2^. 11.2.22 n. 4523 (Guida al diritto 10/2022, 55-56): L’opposizione di cui all’art. 563. comma 4, c.c. è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell’apertura della successione del primo. Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l’accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l’azione di restituzione prevista dall’art. 563, comma 1, c.c. è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l’opposizione di cui al richiamato art. 563, comma 4, è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale ci cui al comma 1, l’esercizio della stessa non è consentito in relazione agli atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre vent’anni. Non avrebbe infatti alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l’esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all’esperimento di una domanda non più proponibile.
in tema di condominio:
- Cass. 2^, 14.2.22 n. 4709 (Guida al diritto 10/2022, 69 s.m., annotata da Mario Piselli): L’obbligo di contribuire alle spese condominiali è fondato sull’utilità che a ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune, sicché se la cosa oggetto di intervento non può servire a uno o più condomini non v’è obbligo di contribuire alle spese. Il criterio della ripartizione delle spese in base all’uso trova anche regolamentazione nell’ipotesi di condominio parziale, configurabile ex lege tutte le volte che un bene risulti, per le sue caratteristiche obiettive strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell’edificio in condominio. In tal caso, i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e, conseguentemente non concorrono alle spese se dalle cose indicate dall’art. 1117 c.c. (scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato) essi non traggano utilità, salvo diversa attribuzione per titolo.
in tema di ordinamento penitenziario (corrispondenza dei detenuti):
- Corte cost. 24.1.22 n. 18, pres. Coraggio, red. Viganò (Guida al diritto 10/2022, 82 T): La censura sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario con il proprio difensore è incostituzionale. Tale misura appare infatti eccessiva perché sottopone a controllo preventivo tutte le comunicazioni del detenuto con il proprio difensore, in assenza di elementi concreti che consentano di ipotizzare condotte illecite da parte di quest’ultimo. La procedura di controllo della corrispondenza rappresenta una vistosa limitazione del diritto di difesa che, oltre a far venir meno la segretezza, può condurre sino all’impedimento radicale della comunicazione sulla base della valutazione discrezionale dell’autorità. [La Corte dichiara illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dal visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori]
- (commento di) Fabio Fiorentin, Un mezzo sproporzionato di tutela delle pur serie esigenze preventive (Guida al diritto 10/2022, 89-95)
NB - Secondo Cedu 28.6.1984, Campbell e Fell c/ Regno Unito, § 69, l’accusato deve avere un tempo ragionevole e gli strumenti necessari per preparare la propria difesa, e per tale ragione ha diritto di essere assistito, sin dall’inizio del procedimento, dal difensore, con il quale deve potersi consultare senza soffrire limitazioni da parte dell’autorità carceraria: e ciò in quanto «la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons».
in materia penale (inosservanza di provvedimenti dell’autorità):
- Cass. pen. 1^, 12.11-3.2.22 n. 3800 (Guida al diritto 10/2022, 96 s.m. annotata): La facoltà dell’autorità di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall’art. 650 c.p. trova limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere “conculcati” anche quando l’imposizione ha come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l’adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che non integra la contravvenzione di cui alla norma citata l’inottemperanza a una convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore, ben potendo tali atti preliminari all’interrogatorio essere compiuti con consegna personale all’interessato o a persona con lui convivente, senza l’imposizione dell’obbligo, per il destinatario della convocazione, di recarsi negli uffici di polizia. In altri termini, esulano dallo schema dell’art. 650 c.p. gli ordini che si risolvono nell’imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che l’autorità può conseguire indipendentemente dalla cooperazione degli interessati. (Su tali premesse, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna dell’imputato, ritenuto inosservante ingiustificato all’invito a comparire per ragioni di giustizia presso gli uffici di una stazione dei carabinieri ai fini della sua identificazione, dell’elezione di domicilio e della nomina di un difensore) (NdR - Ma occorreva arrivare in Cassazione per stigmatizzare la supponenza delle Autorità e certi modi incivili di rapportarsi con il cittadino?)
c.s.
Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo [George Santayana (1863-1952), "The Life of Reason - Reason in Common Sense"]