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Guida al diritto (12/2022)

Carmine Spadavecchia • 30 marzo 2022

sulla riforma del Csm:

- Giovanni Verde*, Riforma Csm, un testo “in progress” che non renderà la giustizia migliore (Guida al diritto 12/2022, 12-17) [*professore emerito di Diritto e procedura civile presso l’Università «Luiss-Guido Carli» di Roma]


in tema di deontologia forense:

- Cass. SSUU 15.3.22 n. 8337 (Guida al diritto 12/2022, 29): L’avvocato che assume la difesa di alcuni soci contro il recesso di uno di loro, dopo avere patrocinato in passato la stessa società di persone cui appartengono, o appartenevano, le persone fisiche ora confliggenti in giudizio, non è passibile di sanzione disciplinare per conflitto di interessi. (Interpretando l’art. 24 del Codice deontologico forense, la SC cancella la sanzione della sospensione di 2 mesi dall’esercizio dell’attività professionale che era stata inflitta dal Cnf a seguito del reclamo contro il Consiglio distrettuale dell’ordine degli avvocati che l’aveva irrogata per 6 mesi).


in tema di riscossione tributi:

- Ad. plen. 14.3.22 n. 4, pres. Frattini, est. Veltri (Guida al diritto 12/2022, 32 e 86 T): Il concessionario, ai sensi dell’art. 26, comma 5, DPR 29.9.1073 n. 602, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa. a mezzo di raccomandata postale. Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare un’attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni. (Alla base della controversia vi era l’incompleto riscontro fornito dall’agente della riscossione alla richiesta di un cittadino avente ad oggetto diciotto cartelle di pagamento)

- (commento di) Davide Ponte, La soluzione è chiara e va nel segno del rispetto di cittadini e imprese (Guida al diritto 12/2022, 90-94) [NdA: curioso che proprio in un’epoca di transizione digitale si pongano questioni derivanti dallo smarrimento di atti cartacei]


in tema di pubblico spettacolo:

- TAR Puglia 2^, 23.2.22 n. 288, pres. Tricarico, est. Allegretta (Guida al diritto 12/2022, 32): Non può essere considerato spettacolo pubblico l’evento in un locale al quale partecipano solo pochi invitati, anche se sponsorizzato su un social network. Pertanto è illegittima l’ordinanza con cui il Comune ne impone l’immediata cessazione per esercizio abusivo dell’attività. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo è necessaria solo se il numero dei presenti è tale da escludere il carattere privato dell’evento. (Il TAR ha considerato i pochi presenti ad un evento presso la sede di un gruppo culturale, tutti non tesserati, alla stregua di invitati e non di avventori)


in tema di processo amministrativo (interruzione):

- Cons. Stato IV 11.3.22 n. 1734, pres. Poli, est. Tucciarelli (Guida al diritto 12/2022, 31): La cancellazione dell’avvocato dall’albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo e l’obbligo del giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo. L’attività processuale posta in essere dopo il decesso o l’impedimento del difensore, senza che sia stata dichiarata l’interruzione del giudizio, è invalida e ridonda in una ipotesi di nullità della sentenza per difetto funzionale del contraddittorio tale da integrare una delle tassative cause di rinvio al giudice di primo grado. (Nel corso di una causa avente ad oggetto l’impugnazione di un permesso di costruire e degli atti conseguenti, il difensore del comune era stato cancellato a domanda dall’albo degli avvocati di Roma, senza che di tale evento fosse stata data notizia nel corso del processo; il CdS ha annullato la sentenza rimettendo la causa al primo giudice in diversa composizione)


in materia di famiglia (affido di minori):

- Cass. 1^, 3.3.22 n. 7090 (Guida al diritto 12/2022, 29): L’affidamento esclusivo dei figli minorenni alla madre non blocca l’autorizzazione a a far loro trascorrere weekend alternati con il padre, pernottamenti compresi, né blocca la definizione di un preciso calendario di visite e incontri, laddove la conflittualità tra i genitori sia di ostacolo a un’organizzazione rimessa alla volontà materna. (Nella specie, la madre, in virtù del regime di affido deciso dai giudici, reclamava un ampio potere discrezionale nel valutare volta per volta le condizioni degli incontri con il papà, sia pure nell’interesse del piccolo: la SC respinge la tesi – peraltro bocciata in ogni grado di giudizio – sottolineando come la pianificazione dettagliata delle frequentazioni si fosse resa necessaria proprio per prevenire l’insorgenza di contrasti tra i coniugi, visti i loro rapporti improntati a una costante tensione)


in tema di condominio

- Cass. 6^, 22.2.22 n. 5811 (Guida al diritto 12/2022, 58 s.m. annotata da Mario Piselli): La legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del condominio deve discendere dalla considerazione che il decreto stesso può estendere i suoi effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall’esistenza dell’obbligazione assunta nell’interesse del condominio la responsabilità dei singoli componenti in proporzione alle rispettive quote.


in materia di responsabilità (pre)contrattuale:

- Cass. 2^, 14.2.22 n. 4715 (Guida al diritto 12/2022, 50 T): La regola di cui all’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale e la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido e inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.

- (commento di) Mario Piselli, Deve essere risarcita la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto (Guida al diritto 12/2022, 56-57) 


in tema di CTU:

- Cass. SSUU 28.2.22 n. 6500 (Guida al diritto 12/2022, 19 solo massime, in sintesi):

1. Il Ctu può accertare tutti i fatti e acquisire tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti postigli, purché non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento delle proprie domande ed eccezioni (salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio)

2. In materia di esame contabile ex art. 181 c.p.c. il Ctu può acquisire, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti postigli, anche a prescindere delle allegazioni delle parti e anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento di domande ed eccezioni.

3. L’accertamento dei fatti e l’acquisizione dei documenti, da parte del Ctu, in violazione del contraddittorio è fonte di nullità relativa rilevabile a iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.

4. L’accertamento, da parte del Ctu, di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento di domande ed eccezioni viola il principio della domanda e il principio dispositivo ed è causa di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.

- (commento di) Mauro De Filippis, Ctu, il consulente nominato dal giudice può accertare i fatti per rispondere ai quesiti, ma non quelli principali (Guida al diritto 12/2022, 19-24). Con una sentenza di 50 pagine la SC, alla luce dei principi esposti, rigetta il ricorso per acquiescenza della parte.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Le sezioni Unite colgono l’occasione per un’ampia ricostruzione dell’istituto (Guida al diritto 12/2022, 25-27). Le SU riscrivono l’istituto prendendo le mosse dal codice di rito del 1865, evidenziandone le differenze rispetto al codice del 1942.


in tema di fallimento:

- Cass. SSUU 14.2.22 n. 4696 (Guida al diritto 12/2022, 34 T): Il fallimento può essere dichiarato “omisso medio”, ossia prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato preventivo omologato.

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Resta da capire il regime da applicare quando sarà valido il Codice della crisi (Guida al diritto 12/2022, 44-49). La tesi era stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale già nel vigore del testo originario dell’art. 186 LF


sul reddito di cittadinanza (indebita percezione):

. Cass. pen. 3^, 25.11.21-14.1.22 n. 1351 (Guida al diritto 12/2022, 70 T): Integra il delitto di cui all’art. 7, comma 2, DL 28.1.2019 n. 4 - L 28.3.2019 n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare (nella specie, un figlio) quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza perché incidente sulla composizione del nucleo familiare, parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica; ne consegue che il soggetto attivo del reato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, ritenuto dal legislatore profitto del reato per il quale è possibile il sequestro preventivo funzionale alla confisca.

- (commento di) Aldo Natalini, Contro i “furbetti” del reddito scatta il sequestro delle somme (Guida al diritto 12/2022, 73-78)


sul rapporto tra libertà di stampa e diffusione di informazioni privilegiate:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 15.3.22, causa C-302/20, proposta con decisione 9.7.20 della Cour d’appel de Paris (Guida al diritto 12/2022, 96 s.m.): Un’informazione è considerata privilegiata ai fini delle regole sugli abusi di mercato quando ha carattere preciso e riguarda l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un’emittente di strumenti finanziari. Per la valutazione del carattere preciso, e sempreché siano stati comunicati prima della pubblicazione in questione, sono rilevanti il fatto che l’articolo di stampa in parola indicherà il prezzo al quale i titoli di tale emittente verrebbero acquistati nel contesto di un’eventuale offerta pubblica di acquisto, nonché l’identità del giornalista che ha firmato tale articolo e dell’organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione. L’art. 21 del Regolamento n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato va interpretato nel senso che la comunicazione, da parte di un giornalista, a una delle sue fonti di informazione abituali, di un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa a sua firma che riporta una voce di mercato avviene «ai fini dell’attività giornalistica», ai sensi di detto articolo, qualora detta comunicazione sia necessaria per permettere lo svolgimento di un’attività giornalistica, la quale include i lavori d’inchiesta preparatori alla pubblicazione. Gli artt. 10 e 21 del Regolamento n. 596/2014 vanno interpretati nel senso che la comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita qualora essa debba considerarsi necessaria all’esercizio della sua professione e conforme al principio di proporzionalità.

- (commento di) Marina Castellaneta, Notizie privilegiate di un giornalista, lecite se servono alla sua attività e anche a quella preparatoria (Guida al diritto 12/2022, 96-98)


 

c.s.


 

sulle sentenze brevi:

- La brevità è l'anima stessa della saggezza (Shakespeare)

 

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