sul c.d. DL sostegni:
DL 22.3.2021 n. 41 [GU 22.3.21 n. 70, in vigore dal 23 marzo 2021], Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
- testo del decreto (Guida al diritto 14/2021, 12-29) sotto il titolo: Decreto Sostegni, previsto un contributo a fondo perduto per gli avvocati
- mappa del decreto, a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 14/2021, 30-34), con gli articoli di maggior interesse
- commenti:
- Andrea Alberto Moramarco, L’erogazione è per le partite Iva che hanno perso nel 2020 il 30% (Guida al diritto 14/2021, 35) [il quadro degli interventi]
- Leonardo Ferri de Lazara e Tommaso Busetti, Richiesta on line del contributo: legali “in corsa” fino al 28 maggio (Guida al diritto 14/2021, 36-40) [i fondi per i professionisti: definitivamente superata la suddivisione in codici Ateco, hanno ora accesso al contributo anche lavoratori autonomi e professionisti, categorie escluse dai contributi erogati nei mesi precedenti]
- Laura Ambrosi e Fausto Matera, Per la cancellazione del debito si attende il decreto attuativo (Guida al diritto 14/2021, 41-46) [sospensione e ruoli: rimodulate le scadenze tributarie; stralcio dei debiti di importo ridotto; la sanatoria degli avvisi bonari in presenza di precisi requisiti]
- Nicola Graziano, Cci [= Codice della crisi e dell’insolvenza], per Entrate l’obbligo slitta al 2023. Inps e Riscossione da settembre 2021 (Guida al diritto 14/2021, 47-50) [le misure di allerta]
- Francesco Ciampi, Prorogati Cig e blocco licenziamenti, più sostegno alle categorie fragili (Guida al diritto 14/2021, 51-56) [la tutela dei lavoratori]
sul DL sicurezza alimentare:
DL 22.3.2021 n. 42 [GU 24.3.21 n. 72, in vigore dal 25 marzo 2021], Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
- testo del decreto (Guida al diritto 14/2021, 57-58) sotto il titolo: Salta il colpo di spugna sui reati alimentari, restano le contravvenzioni igienico-sanitarie
- commento di Aldo Natalini, Intervento d’urgenza in “vacatio legis” a tutela della salute dei consumatori (Guida al diritto 14/2021, 59-66)
Scongiurato in extremis, in tema di reati alimentari, il colpo di spugna sulle contravvenzioni igienico-sanitarie di cui alla legge “alimenti” n. 283/1962. Col DL 42/2021, entrato in vigore il 25 marzo (l’ultimo giorno utile), il Governo ha disinnescato gli effetti abrogativi degli illeciti alimentari (inopinatamente) previsti dal DLg 2.2.2021 n. 27, prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo (26 marzo 2021)]. Senza il DL 42/2021 sarebbe stato spazzato via - dopo quasi sessant’anni - il primo fronte di tutela penale posto a presidio del cosiddetto ordine alimentare. Grazie all’odierno intervento “ripristinatorio” viene (ri)data continuità normativa e punitiva al nevralgico settore della sicurezza alimentare.
in tema di notariato:
- Valentina Rubertelli*, Notariato in campo per legalità e sicurezza, in gioco è la crescita economica del Paese (Guida al diritto 14/2021, 10-11, editoriale) [*presidente del CNN - Consiglio Nazionale del Notariato]
in tema di avvocatura:
- Cass. pen. 5^, 24.3.21 n. 11429 (Guida al diritto 14/2021, 69): È imputabile per il reato di stalking “giudiziario” l’avvocato che, usando in modo strumentale la sua qualifica, intenta un numero spropositato di cause contro soggetti identificati quali “nemici”. (La SC conferma la decisione del Gip, secondo il quale l’indagato aveva messo in atto una gran copia di azioni giudiziarie - ben 39 azioni e 65 impugnazioni - in maniera del tutto strumentale, al fine di aggredire e molestare: condotta costata all’avvocato la sospensione di un anno dalla professione).
in tema di contratti della PA (approvazione ministeriale):
- Cass. 2^, 5.3.21 n. 6189 (Guida al diritto 14/2021, 72, annotata da Mario Piselli): Nei contratti conclusi con la PA, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all’approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 19 RD 2440/ 1923, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’Amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, non è sufficiente, pur se formalmente esistente, la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto a evidenza pubblica come imposta dagli artt. 16 e 17 del suddetto decreto.
in tema di appalti:
- Corte giust. Ue 10^, 24.3.21, causa C-771/19 (Guida al diritto 14/2021, 69-70): Un offerente che sia stato escluso dalla procedura di gara per un appalto pubblico in uno stadio precedente alla fase di aggiudicazione di tale appalto, e la cui domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione che lo ha escluso dalla procedura sia stata respinta, può invocare, nella sua domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di ammissione dell’offerta di altro offerente, presentata contemporaneamente, tutti i motivi attinenti alla violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o di norme nazionali che traspongono tale diritto, ivi compresi motivi che non presentano connessione con le irregolarità in base alle quali la sua offerta è stata esclusa. Tale facoltà non è influenzata dal fatto che il ricorso amministrativo precontenzioso dinanzi a un organo nazionale indipendente che, secondo il diritto nazionale, doveva essere previamente presentato da tale offerente contro la decisione della sua esclusione sia stato respinto, purché tale rigetto non abbia acquisito autorità di cosa giudicata. (La Corte di giustizia Ue si pronuncia nella vicenda sorta dalla estromissione di una società da una gara relativa ai lavori per la metropolitana di Atene. Per i giudici europei, in sostanza, l’offerente escluso da una gara per un appalto pubblico può far valere in giudizio la violazione delle norme Ue in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali di recepimento).
sulle elezioni (in tempi di pandemia):
- TAR Trento, 12.3.21 n. 36, pres. rel. Polidori (Guida al diritto 14/2021, 92 T, sotto il titolo: Voto in epoca pandemica, senza motivazione ad hoc anche il referendum non può essere sospeso): Il diritto alla salute non può essere invocato per mortificare altri diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso il quale viene esercitata la sovranità popolare, tanto nelle consultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie. È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente che non dimostri, attraverso la motivazione del provvedimento, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual è il diritto di voto.
- (commento di) Davide Ponte, Il “totem” sulla tutela della salute non può mortificare gli altri diritti Guida al diritto 14/2021, 109-114) [Con ordinanza contingibile e urgente la Provincia intendeva sospendere la procedura relativa all’indizione del referendum. Secondo il TAR, quando sono in discussione i diritti fondamentali, non vale la regola per cui il fine giustifica il mezzo: scegliendo l’opzione del “rischio zero”, la Provincia ha violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa]
sul diritto di difesa (diritto al silenzio) in materia di sanzioni amministrative:
- Corte giustizia Ue, Grande Sezione, 2.2.21, causa C-481/19 (Guida al diritto 14/2021, 70): Uno Stato membro dell’Unione europea non può sanzionare una persona fisica, che, nell’ambito di un’indagine nei suoi confronti dall’autorità competente svolta in materia di abusi di mercato, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.
(La Corte di giustizia si pronuncia su un rinvio pregiudiziale ad opera della Corte costituzionale italiana, che ha interrogato i giudici di Lussemburgo sull’applicabilità degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Ue in relazione alle sanzioni pecuniarie che la Consob aveva irrogato ad una persona fisica per abuso di informazioni privilegiate e per il rifiuto di quest’ultimo di rispondere alla domande rivoltegli dai funzionari della stessa Consob nel corso dell’audizione alla quale era stato convocato. Dopo aver riqualificato le sanzioni irrogate dalla Consob - che per il diritto italiano sono sanzioni amministrative - in sanzioni di natura penale, in ragione della loro «finalità repressiva» e del loro «elevato grado di severità», i giudici europei hanno ritenuto applicabili alla fattispecie i suddetti articoli riguardanti i diritti degli imputati nei procedimenti penali. Tra questi vi è anche il «diritto al silenzio», che preclude all’Amministrazione di uno Stato membro la possibilità di sanzionare il rifiuto dell’«imputato» in un procedimento sanzionatorio «di fornire risposte che potrebbero far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative». D’ora in poi, dunque, l’Amministrazione finanziaria non potrà più presumere la colpevolezza del contribuente dalla sua mancanza di risposte a domande della stessa A. che implichino l’ammissione di una sua «responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative»).
in tema di danno parentale:
- Cass. 6^, 24.3.21 n. 8218 (Guida al diritto 14/2021, 68): Sussiste il danno parentale, anche in assenza di convivenza: l’assenza di tale requisito, infatti, non può essere di per sé considerato elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di un parente in un incidente stradale. Va sempre accordata, invece, la possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. (La SC accoglie con rinvio il ricorso proposto - nei confronti del conducente, del proprietario e dell’assicurazione - dai nipoti di una donna deceduta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada]
c.s.
Sul tempo:
- Tutto dipende dagli altri, solo il tempo ti appartiene (Seneca, Opere morali)
- Che sia il migliore o il peggiore dei tempi, è il solo tempo che abbiamo (Art Buchwald)
- La clessidra è un giocattolo per l'uomo, come l'uomo è un giocattolo per il tempo (Hanluo Taihan)
-
Quanto tempo ho perduto cercando di recuperare il tempo perduto! (Roberto Gervaso)