sulla Corte costituzionale:
- Giulio M. Salerno*, Quello “sguardo” aperto della Consulta che non trova un Parlamento sensibile (Guida al diritto 16/2022, 12-16, editoriale): commento alla relazione annuale 2021 della Corte costituzionale presentata a Roma il 7 aprile 2022 dal Presidente Giuliano Amato Amato [*ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata]
sulla class action:
DM 17.2.2022 n. 27 [GU 12.4.22 n. 86, in vigore dal 27 aprile 2022] Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.
- testo del decreto (Guida al diritto 16/2022, 17-26)
- commento di Giuseppe Finocchiaro, Nuovo elenco Mise, popolato d’ufficio con le venti associazioni già iscritte (Guida al diritto 16/2022, 27-32)
in tema di appalti:
- TAR Napoli 1^, 31.3.22 n. 2149, pres. Palliggiano, est. Esposito (Guida al diritto 16/2022, 88 T): Se un’impresa viene esclusa dalla gara d’appalto per grave illecito professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva [inflitta, nella specie, per violazione della normativa antinfortunistica], in assenza di una specifica disposizione normativa (riferendosi i commi 10 e 10-bis dell’art. 80 DLg 50/2016 alla sentenza penale definitiva ovvero alla esclusione disposta con provvedimento amministrativo) è direttamente applicabile l’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/Ue, con la conseguenza che la causa di esclusione non può essere fatta valere se sono decorsi tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva [nella specie, il decesso di un operaio edile]
- (commento di) Gaetana Natale, Escludere la società per fatti risalenti è contro il principio di proporzionalità (Guida al diritto 16/2022, 91-92)
in tema di famiglia (permessi per maternità):
- CS II 11.4.22 n. 2649, pres. (Guida al diritto 16/2022, 35): Vanno rimesse all’Adunanza plenaria le seguenti questioni: a) se il termine “non lavoratrice dipendente”, riferito alla madre, in caso di richiesta di permesso da parte del padre, lavoratore dipendente, del minore di anni uno, si riferisca a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e quindi anche alla casalinga, ovvero solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista, posizione che comporta diritto a trattamenti economici di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale; b) in caso i risposta affermativa, se il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40 DLg 151/2011 abbia portata generale, ovvero sia subordinato alla prova che la madre casalinga, considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, ovvero affetta da “infermità”, seppure temporanee e/o non gravi; c) quale sia l’esatta accezione da attribuire alla nozione di alternatività tra i due genitori in caso di parto gemellare, ove la madre sia casalinga.
in tema di rapporti tra coniugi (patti matrimoniali):
- Cass. 6^, 13.4.22 n. 11923 (Guida al diritto 16/2022, 34): È nullo il patto con cui due coniugi convengono, per il caso di una loro futura separazione, che l’uno versi all’altro una somma di denaro, giacché ogni possibile qualificazione giuridica della scrittura conduce a ritenerla non meritevole di tutela: se la si ritiene un patto matrimoniale, essa è nulla per illiceità della causa; se la considera un contratto preliminare di donazione, sospensivamente condizionato all’evento della separazione legale, essa è nulla per violazione del divieto di promettere una donazione. (La SC conferma le sentenze di merito che avevano già fulminato di nullità una scrittura privata contenente la promessa di versamento di 500mila euro)
in tema di adozione:
- Cass. 1^, 5.4.22 n. 10989 (Guida al diritto 16/2022, 46 T): In tema di adozione di minori “in casi particolari” l’idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo status filiationis: il figlio nato fuori dal matrimonio può pertanto avere due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti: in questo caso, l’identità stessa del bambino è connotata da questa doppia appartenenza. Ne consegue che, nell’interesse del minore, l’ex partner di sua madre ha diritto di adottarlo, pur in presenza di padre biologico e nuova famiglia della madre stessa, se ciò risponde al preminente interesse del minore.
- (commento di) Giuseppe Buffone, Svolta silenziosa della giurisprudenza che fa spazio alle “famiglie al plurale” (Guida al diritto 16/2022, 49-52)
in tema di donazione indiretta (tassazione):
- Cass. trib., 12.4.22 n. 11831 (Guida al diritto 16/2022, 34): Anche nelle donazioni indirette va applicata l’imposta di donazione, ma: a) quelle collegate ad atti soggetti a registrazione non sono tassabili se si tratta di atti aventi ad oggetto immobili o aziende per i quali siano dovute l’IVA o l’imposta di registro; b) quelle non risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo se siano volontariamente registrate oppure se si tratti di donazioni “confessate” dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento di tributi e abbiano un valore superiore a 180.760 euro (350 milioni di lire). [Per la prima volta la SC si occupa in modo sistematico della tassazione delle donazioni indirette, ossia degli atti diversi dalla donazione “formale” (quella stipulata con atto notarile) che provocano lo stesso effetto di una donazione formale, cioè la diminuzione del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario (caso classico: il bonifico del genitore al figlio che acquisti un appartamento)]
in tema di (responsabilità per) reati societari:
- Cass. pen. 4^, 22.2.22-17.3.22 n. 9006 (Guida al diritto 16/2022, 75 T): La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti - nel processo penale che si celebri anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica - la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, DLg 8.6.2001 n. 231 (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), che si assume commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato.
- (commento di) Aldo Natalini, Un mutamento di giurisprudenza dalle rilevanti implicazioni pratiche (Guida al diritto 16/2022, 79-81). Dalla sentenza 41082/78 era stato ricavato l’effetto “tombale” della cancellazione della società sulla responsabilità ex crimine dell’ente societario; l’attuale revirement dettato dalla facilità delle cancellazioni “di comodo” dal registro delle imprese.
sui giudici di pace:
- Corte giust. Ue 1^, 7.4.22, causa C-236/20 (Guida al diritto 16/2022, 94 s.m.) (questione sollevata dal TAR Emilia-Romagna in causa PG / Ministero giustizia, CSM e aa., con l’intervento di Unagipa-Unione nazionale giudici di pace e aa.):
1) L’art. 7 della direttiva 4.11.2003 n. 88 (2003/88/Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 15.12.1997 n. 81 (97/81/Ce) del Consiglio, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, come modificata dalla direttiva 7 aprile 1998 n. 23 (98/23/Ce) del Consiglio, nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 28.6.1999 n. 70 (1999/70/Ce) del Consiglio, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.
2) La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.
- (commento di) Nicola Graziano, Giudici di pace: congedo annuale retribuito, protezione sociale e previdenziale (Guida al diritto 16/2022, 94-97). Con una decisione intervenuta dopo la legge di bilancio 2022, che accorda ai giudici onorari tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato (art. 1, comma 629 e segg.), la Corte stigmatizza la reiterazione dei rapporti a termine dei magistrati onorari non legata a esigenze transitorie e temporanee.
in tema di esecuzione immobiliare:
- Corte cost. 4.4.22 n. 87, pres. Amato, red. Amoroso (Guida al diritto 16/2022, 38-42):
L'art. 4 DL 28.10.2020 n. 137 - L 18.12.2020 n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è incostituzionale, a norma degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che «è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (cioè il 25 dicembre 2020). (Secondo la Corte la norma è eccessivamente sbilanciata avendo compromesso in via definitiva il diritto al soddisfacimento in sede esecutiva dei creditori chirografari, in quanto, a seguito della declaratoria di inefficacia, non si sono prodotti gli effetti di cui all’art. 2913 e ss. c.c., con conseguente opponibilità anche al creditore procedente (nonché ai creditori eventualmente intervenuti) degli atti di disposizione del bene posti in essere dal debitore dopo il pignoramento).
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Una normativa emergenziale che non assicura il bilanciamento (Guida al diritto 16/2022, 43-45)
in materia penale:
- Corte cost. 1.2.22 n. 28, pres. Amato, red. Viganò (Guida al diritto 16/2022, 62 T): È incostituzionale l’art. 53, comma 2, L 24.11.1981 n. 689 /(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale». (Secondo la Corte sono eccessivi 250 euro al giorno per convertire in pena pecuniaria una pena detentiva. Si tratta infatti di cifra ben superiore a quella che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare, in relazione alle proprie diponibilità reddituali e patrimoniali. Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire questa quota conduce a risultati estremamente onerosi. Cancellare però semplicemente il minimo di 250 euro produrrebbe un vuoto normativo, sicché è corretto fissare il tetto a 75 euro, come stabilito dall’art. 459, comma 1-bis del codice di rito, in relazione al decreto penale di condanna).
- (commento di) Fabio Fiorentin, Sostituzione dell’importo minimo, rimedio ponte in attesa del Parlamento (Guida al diritto 16/2022, 68-74)
in tema di Pec (posta elettronica certificata):
- Cass. 1^, 12.4.22 n. 11808 (Guida al diritto 16/2022, 34): Le comunicazioni via Pec, a meno di particolari disposizioni normative di segno contrario, sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento; è dunque valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata, anche se il contratto faceva espresso riferimento alla raccomandata. (La SC osserva che, trattandosi, nella specie, di un rapporto tra due imprese - una delle quali in fallimento - esse erano per legge tenute ad avere un indirizzo Pec)
c.s.
Guerra (di parole)
- Libertà di parola sì, parole in libertà no
- Le parole sono pietre che possono diventare pallottole (Andrea Camilleri)
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Attenti agli eccessi, ovvero: il pericolo di alzare sempre più l'asticella (Maurizio Milani, alias Carlo Barcellesi, comico)