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Guida al diritto (17/2022)

Carmine Spadavecchia • 13 maggio 2022

in tema di concessioni balneari:

- Cass. pen. 3^, 22.4.22 n. 15676 (Guida al diritto 17/2022, 31): La decisione dell’Adunanza plenaria che, pur bocciando il regime di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per contrasto col diritto comunitario, ha rinviato al 31 dicembre 2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga (sentenze nn. 17 e 18 del 2021), ha prodotto effetti solo rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di tali proroghe. L’occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria e integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. quando non è legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio rilasciato in precedenza e non è surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo.


in tema di farmacie:

- Ad. plen. 14.4 22 n. 5, pres. Frattini, est. Simonetti (Guida al diritto 17/2022, 32 e 88 T, sotto il titolo: “Gestione farmacia, non va data a società partecipata da altra che gestisce casa di cura”): La nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, L 362/1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra queste attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche a una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia; una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche qualitative e quantitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c. sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. (Nella specie, la gestione di una farmacia era stata affidata a una società partecipata a sua volta da una società di capitale di medici. Il CdS ha annullato il contratto per incompatibilità ritenendo insuperabile la commistione di interessi tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita)

- (commento di) Davide Ponte, Prescrizione e rivendita medicinali, incompatibilità che qui ha rilevanza (Guida al diritto 17/2022, 95-100)


in tema di farmaci:

- Cons. Stato III 19.4.22 n. 2928, pres. est. Corradino (Guida al diritto 17/2022, 32): È legittima la determinazione 8.10.20 dell’Aifa che ha eliminato la necessità della prescrizione medica per il farmaco noto come “pillola dei cinque giorni dopo” anche con riguardo alle donne sotto i 18 anni. L’eliminazione della prescrizione non contrasta col diritto della minore a una corretta informazione, né con quello dei genitori, o di chi ne fa le veci, a sostituirsi alla minorenne pur tenendo in considerazione la sua volontà, in relazione all’età, al grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della ragazza nel pieno rispetto della sua dignità.


in tema di contratti pubblici:

- Cons. Stato V 5.4.22 n. 2518, pres. Barra Caracciolo, est. Fasano (Guida al diritto 17/2022, 32): In materia di pubblici affidamenti il rimedio giurisdizionale contro gli atti illegittimi è il ricorso al TAR competente, con esclusione del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Gli atti delle procedure di affidamento, incluse quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, e i correlati provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono impugnabili solo tramite ricorso al TAR competente.


in tema di notariato:

- Cass. 31.3.22 n. 10474 (Guida al diritto 17/2022, 41 T): Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti e non può quindi limitarsi ad accertare la volontà delle stesse e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, ma ha l’obbligo di compiere l’attività preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare tanto la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi, quanto l’attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione, a partire dalle attività che concernono la sussistenza delle condizioni di validità ed efficacia dell’atto medesimo.

- (commento di) Mario Piselli, Anche in caso di esonero da visure professionisti tenuti alla diligenza (Guida al diritto 17/2022, 48-49)


sul contratto di agenzia:                                           

- Cass. 2^, 30.3.22 n. 10184 (Guida al diritto 17/2022, 58 s.m., annotata da Mario Piselli): In materia di rapporti di agenzia, ove l’agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di un’autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’art. 409, primo comma, n. 3, c.p.c., sicché non può essere riconosciuta in via automatica la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore dell’agente.


in tema di contratti bancari:

- Cass. 2^, 10.2.22 n. 4321 (Guida al diritto 17/2022, 50 T): La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera Cicr 9.2.2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

- (commento di) Antonino La Lumia, Per la periodicità degli interessi la Suprema corte sceglie l’equilibrio (Guida al diritto 17/2022, 53-57). Capitalizzazione degli interessi anatocistici: da sempre una delle questioni più dibattute nel contenzioso bancario. Il principio ribadito dalle Sezioni unite è la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi. Per la SC l’identità tra tasso nominale ed effettivo equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: se la capitalizzazione è solo figurativa (per l’impalpabilità algebrica del tasso) essa non genera anatocismo.


in tema di accertamento fiscale (motivazione):

- Cass. trib. 7.4.22 n. 11284 (Guida al diritto 17/2022, 29): È inammissibile la motivazione postuma dell’ufficio impositore finalizzata integrare il contenuto sostanziale di un atto impositivo per colmare sub judice un preesistente difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che abbia omesso elementi imprescindibili per assicurare al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.). All’ufficio impositore è preclusa la facoltà di sanare in corso di causa il difetto di motivazione dell’atto impositivo, in quanto la mancata specificazione di elementi applicativi fondamentali per la quantificazione dell’imposta di registro determina una lesione dei diritti del contribuente in violazione di quanto disposto dal relativo Statuto (L 212/2000).


in tema di accertamento fiscale (contraddittorio):

- Cass. trib. 19.4.22 n. 12412 (Guida al diritto 17/2022, 30): Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, la cui violazione determina la nullità dell’accertamento, si applica anche ai fini dell’imposta di registro. (Nella specie, si trattava di avviso di liquidazione conseguente ad un accesso in loco e successivo Pvc. In base al citato art. 12 il contribuente può, entro 60 gg. dalla consegna del Pvc, comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’atto impositivo non può essere emanato prima dei 60 gg, tranne nei casi di particolare e motivata urgenza. Le motivazioni dell’atto devono riportare che le osservazioni del contribuente sono state: prese in considerazione, adeguatamente valutate, ragionevolmente superate)


in materia penale (incostituzionalità di pene sproporzionate):

- Corte cost. 14.4.22 n. 95, pres. Amato, red. Zanon (Guida al diritto 17/2022, 15 T): L'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), come sostituito dall'art. 2, comma 6, DLg 15.1.2016 n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), è incostituzionale - per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena - nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309» (come previsto per gli atti osceni colposi).

- (commento di) Aldo Natalini, Per la Consulta l’entità della multa è sproporzionata per eccesso (Guida al diritto 17/2022, 20-25)

- (commento di) Aldo Natalini, Differenza tra osceno e indecente tra criteri equitativi, qualitativi e misti (Guida al diritto 17/2022, 26-27)


in tema di intercettazioni (data retention):

- Giorgio Spangher*, Data retention: non basta un restyling ora serve una riforma organica (Guida al diritto 17/2022, 12-14 editoriale). Occorre una rivisitazione organica della materia, che non può più essere consegnata al codice della privacy. ma va disciplinate all’interno del codice di rito [*emerito di Diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza]


in materia penale (violenza domestica):

- Cedu 1^, 7.4.22, ric. 10929/19 (Guida al diritto 17/2022, 103 solo massima): Gli Stati sono tenuti ad assicurare che le autorità competenti agiscano in modo immediato alle violenze nei confronti delle donne. Le autorità inquirenti devono adottare misure in grado di proteggere la vittima, anche considerando l’escalation degli episodi di violenza e il contesto familiare, a prescindere dalla circostanza che una donna abbia ritirato la denuncia. Rispetto agli obblighi positivi che gravano sugli Stati, è una violazione dell’art. 2 della Convenzione l’inerzia della procura che non intervenga con le misure messe a disposizione dell’ordinamento italiano. Non è violato il divieto di discriminazione se la passività nell’adozione di misure riguarda unicamente la procura senza coinvolgere le altre autorità inquirenti.

- (commento di) Marina Castellaneta, Violenza domestica, Italia condannata per inerzia, passività e mancata protezione della donna (Guida al diritto 17/2022, 103-105) 


in materia penale (stupefacenti):

- Cass. pen. 3^, 10.3-6.4.22 n. 12926 (Guida al diritto 17/2022, 70 T): La detenzione di stupefacenti in quantità inferiori ai limiti indicati nel DM richiamato dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), DPR 309/1990 non costituisce un dato di per sé decisivo per escludere la rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato e l’esclusione della destinazione della droga a un uso strettamente personale ben può essere ritenuto dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell’azione, alcune delle quali espressamente tipizzate nell’art. 75, comma 1-bis dello stesso DPR (modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione)

- (commento di) Giuseppe Amato, La destinazione al fine di spaccio dimostrabile in base a criteri univoci (Guida al diritto 17/2022, 75-80)


in materia penale (mobbing- stalking):

- Cass. pen. 5^, 18.1-5.4.22 n. 12827 (Guida al diritto 17/2022, 82-83 s.m., annotata): Integra il reato di atti persecutori (stalking) la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimo atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e isolamento nell’ambiente di lavoro che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi, tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis c.p. (Nella specie, il reato è stato ravvisato nei confronti del presidente di una società di servizi, titolare quindi di una posizione di supremazia nei confronti delle persone offese, dipendenti della stessa società e svolgenti funzioni di ausiliari del traffico, il quale, tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, aveva ingenerato nelle persone offese un duraturo e perdurante stato d’ansia e di paura, così da costringerle ad alterare le loro abitudini di vita)


 

c.s.


 

Ogni totalitarismo è incubatore delle peggiori perversioni in danno di individui e di popoli.

 


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