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Guida al diritto (18/2022)

Carmine Spadavecchia • 18 maggio 2022

in tema di farmaci (pillola contraccettiva):

- Cons. Stato III 19.4.22 n. 2928, pres. est. Corradino (Guida al diritto 18/2022, 86 T, sotto il titolo: “Pillola contraccettiva dei cinque giorni dopo, alle minori di età senza ricetta medica”): La dispensazione delle specialità medicinali e dei farmaci da banco - quindi non soggetti a prescrizione medica - è esclusa dal novero dei trattamenti sanitari in senso stretto che coinvolgono tutta una serie di questioni specifiche, tra cui quella del consenso e più in generale della relazione tra medico e paziente, che non vengono in rilievo con riguardo, appunto, ai farmaci da banco. La c.d. “pillola del giorno dopo” è un farmaco non soggetto a prescrizione medica perché non costituisce un trattamento sanitario, con cui si fa riferimento ad ogni atto prescritto da personale sanitario, sia esso diagnostico ovvero terapeutico. Nel caso della pillola contraccettiva “del giorno dopo” non viene in rilievo un atto medico somministrato a un paziente - che deve scegliere previa prestazione di consenso personale, libero, esplicito, consapevole, specifico, attuale e revocabile in ogni momento - bensì di volontaria assunzione di un farmaco per il quale le Autorità sanitarie non hanno previsto la prescrizione medica, qualificando lo stesso come farmaco da banco. Diversamente opinando, ogni farmaco da banco richiederebbe l’attivazione del meccanismo di tutela del minore con la contestuale prestazione di consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. (Il CdS giudica legittima la determinazione 8.10.20 dell’Aifa che ha eliminato la necessità della prescrizione medica per il farmaco noto come “pillola dei cinque giorni dopo” anche per le donne sotto i 18 anni. L’eliminazione della prescrizione non contrasta col diritto della minore a una corretta informazione, né con quello dei genitori, o di chi ne fa le veci, a sostituirsi alla minorenne pur tenendo in considerazione la sua volontà, in relazione all’età, al grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della ragazza nel pieno rispetto della sua dignità)

- (commento di) Giuseppe Buffone, Agendo in maniera antiovulatoria non c’è interruzione della gravidanza (Guida al diritto 18/2022, 91-93)


sulla professione forense:

- Marcello Clarich*, Una riforma strutturale della categoria contro la cronica sofferenza dei legali (Guida al diritto 18/2022, 12-14, editoriale). Commento al rapporto Censis 2022 sull’Avvocatura: flessione degli introiti, aumento del divario uomo-donna, insoddisfazione per lo stato della giustizia. Occorre prendere atto del fallimento della riforma dell’ordinamento [*ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma “La Sapienza”]


sulla professione forense (previdenza forense):

Corte cost. 22.4.22 n. 104, pres. Amato, red. Amoroso (Guida al diritto 18/2022, 30 T, sotto il titolo: Avvocati “sotto soglia”, la Consulta dice sì alla gestione separata ma boccia le sanzioni civili):

1. Non è fondata la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 26, L 8.8.1995 n. 335, come interpretato dall’art. 18, comma 12, DL 6.7.2011 n. 98 (che prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per gli avvocati con redditi “sotto soglia”), non introducendo tale normativa elementi di irrazionalità, incoerenza, illogicità nel sistema giuridico previdenziale.

2. L’art. 2, comma 26, L 8.8.1995 n. 335, come interpretato dall’art. 18, comma 12, DL 6.7.2011 n. 98, è incostituzionale, per violazione del principio di affidamento, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d’affari di cui all’art. 22 L 20.9.1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Un argine al potere del legislatore sull’interpretazione autentica (Guida al diritto 18/2022, 41-46). Interessanti sviluppi in tema di overruling, istituto proveniente da Oltreoceano: nell’ordinamento anglo-americano, quando un precedente è overruled, l’effetto è allo stesso tempo retroattivo e futuro. La decisione in commento merita attenzione perché azzera, o meglio limita, le conseguenze prodotte da una norma di interpretazione autentica. Tanti e tanti sono i revirement della Cassazione, perché si cerca di tappare le falle dell’ordinamento, ma al contempo si perde ogni principio di certezza.


sulla professione medica:

- Corte giust. Ue 6^, 28.4.22, causa C-86/21 (Guida al diritto 18/2022, 96 s.m.): Gli Stati membri non possono introdurre norme interne che, pur essendo all’apparenza non discriminatorie perché trattano allo stesso modo i cittadini del proprio Stato e quelli di altri Paesi membri, di fatto conducono a un diverso trattamento nell’ambito del riconoscimento della carriera professionale quando escludono il calcolo, ai fini dell’anzianità, del periodo lavorativo svolto in altri Paesi dell’Unione. Una limitazione alla libera circolazione dei lavoratori è ammissibile solo in casi eccezionali e solo se sia necessaria per un obiettivo di interesse generale e non ecceda quanto serve a raggiungere l’obiettivo perseguito.

- (commento di) Marina Castellaneta, Professione sanitaria, nel calcolo dell’anzianità vanno riconosciuti i periodi svolti in altri Paesi Ue (Guida al diritto 18/2022, 96-98)


in tema di famiglia (accordi prematrimoniali o prenuptial agreements):

- Valeria Cianciolo, Accordi prematrimoniali tra coniugi, i giudici dicono no ma la dottrina apre (Guida al diritto 18/2022, 16-20) [profili generali]

- Valeria Cianciolo, Dagli errori commessi negli altri Paesi può nascere uno strumento equilibrato (Guida al diritto 18/2022, 21-23) [analisi comparativistica]


sulla notifica delle multe stradali:

- Cass. SSUU 8.4.22 n. 11550 (Guida al diritto 18/2022, 47 T): La notifica di una multa stradale che andrebbe considerata nulla resta invece valida se si dimostra che l’interessato è venuto comunque a conoscenza della sanzione e per questo ha la possibilità di difendersi. Il vizio di notifica è sanato solo quando viene proposta una tempestiva e rituale opposizione da parte dell’interessato; se invece il ricorso viene presentato oltre i termini l’Amministrazione è da ritenere decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio che normalmente ha in base all’art. 201 del codice della strada, salvo che dimostri di avere effettuato la notifica in modo valido, nel qual caso il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo.

- (commento di) Domenico Carola, Il vizio dell’atto viene sanato se l’interessato può difendersi (Guida al diritto 18/2022, 50-51)


in materia penale (doping):

- Cass. pen. 9.3-22.4.22 n. 105, pres. Amato, red. Amoroso (Guida al diritto 18/2022, sotto il titolo: “Doping, incostituzionale prevedere il dolo specifico del fine di alterare le prestazioni agonistiche”): È incostituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega), l’art. 586-bis, comma 7, c.p. (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), DLg 1.3.2018 n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, comma 85, lett. q), della legge 23 giugno 2017, n. 103), limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

- (commento di) Aldo Natalini, Via la norma che realizzava una parziale “abolitio criminis” (Guida al diritto 18/2022, 72-77). La Consulta ripristina con effetti pro futuro decorrenti dal 28 aprile 2022 la norma incriminatrice nell’originaria formulazione.


sulla occupazione di suolo pubblico:

- TAR Lazio 2^-ter, 12.4.22 n. 4393, pres. Mezzacapo, est. Oliva (Guida al diritto 18/2022, 27): Il locale pubblico sito in un condominio, al fine di occupare l’area antistante l’esercizio, deve ottenere il via libera dell’assemblea, e tale assenso va allegato alla documentazione da presentare in Comune con la Scia (segnalazione certificata di inizio attività). A decorrere dal 1° aprile 2022, con la fine dello stato di emergenza Covid, le occupazioni gratuite di suolo pubblico, scattate nel maggio 2020 per venire incontro ai commercianti dopo il primo lockdown pandemico, sono terminate, e per l’effetto è venuta meno l’esenzione dal pagamento di Cosap e Tosap (ora unificate nel Cup, canone unico patrimoniale) 


sul foglio di via obbligatorio:

- Cons. Stato III 22.4.22 n. 3108, pres. Corradino, est. Noccelli (Guida al diritto 18/2022, 27): È illegittimo il foglio di via obbligatorio a carico di un lavoratore che ha preso parte attivamente alle manifestazioni sindacali attraverso il picchettaggio innanzi a uno stabilimento, senza specificare quali concrete condotte violente siano state poste in essere dal medesimo. Ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio occorrono elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali possa essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che un soggetto ponga in essere reati che offendono, o mettono in pericolo, tranquillità e sicurezza pubblica; altrimenti si finirebbe per fondare la misura sulla responsabilità collettiva per fatti addebitabili ad anonimi esponenti di un gruppo o, come nella fattispecie esaminata, di un movimento sindacale. Per l’effetto assumono rilievo, in ambito istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, afferente all’attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore.


sul diritto d’autore:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 26.4.22, causa C-401/19 (Guida al diritto 18/2022, 28): L’obbligo di garantire la tutela dei diritti d’autore da parte del fornitore di una piattaforma per la condivisione di contenuti è limitante la libertà di espressione e di informazione, e tra le due esigenze va individuato un rapporto di proporzionalità. Si tratta peraltro di contrapposti diritti, ambedue degni di tutela. (La Corte conferma la necessità di ottenere l’autorizzazione, dai titolari dei diritti, su contenuti protetti dal diritto d’autore, escludendo che ciò violi la libertà di espressione e di informazione)


in tema di turismo:

- Corte giust. Ue 2^, 27.4.22, causa C-674/20 (Guida al diritto 18/2022, 28): Una legge può obbligare gli intermediari di servizi immobiliari a conservare i dati sulle transazioni turistiche e a trasmetterli all’Amministrazione finanziaria. (Nella specie, una legge della regione di Bruxelles prevede a carico di Airbnb l’obbligo di comunicare all’autorità tributaria informazioni relative alle locazioni turistiche; secondo la tesi difensiva del portale detto obbligo contrasterebbe col diritto Ue e col principio di libera prestazione di servizi; investita della questione dalla Corte costituzionale belga, la Corte di giustizia ha statuito che l’obbligo di fornire dati sulle transazioni delle strutture turistiche riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, a prescindere dal luogo in cui tali prestatori sono stabiliti, come anche dal modo in cui gli stessi prestano i loro servizi, ragion per cui la legge belga non appare discriminatoria).


 c.s


 

I principi servono per poterli contraddire nei momenti di crisi


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