in tema di
intelligenza artificiale:
- Francesco Greco*, Giustizia: con l’intelligenza artificiale necessario governare il cambiamento (Guida al diritto 17/2024, 10-12, editoriale). Intervento a margine del primo appuntamento del “G7 delle Avvocature” svoltosi a Roma, nell’Aula Magna della Pontifica Università della Santa Croce, sul tema “L'Intelligenza Artificiale e valori democratici: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona” [*presidente del Consiglio nazionale forense]
in merito al
fuori ruolo dei magistrati:
DLg 28.3.2024 n. 45 [GU 6.4.24 n. 81, in vigore dal 21 aprile 2024], Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71
- testo del decreto (Guida al diritto 17/2024, 13-18)
- commento di Nicola Graziano, Obbligo di relazione sull’incarico da parte dell’amministrazione (Guida al diritto 17/2024, 19-27)
in tema di
asilo:
- Corte giust. Ue 2^,18.4.24, causa C-359/22 (Guida al diritto 17/2024, 96 solo massima): L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che assicura il diritto a un ricorso effettivo) non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato la suddetta decisione di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 17, par. 1, del regolamento Dublino III o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda. La disposizione della Carta non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda. L'art. 29, par. 1, primo comma, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall'accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso una decisione di trasferimento, quando l'effetto sospensivo è concesso in conformità all'art. 27, par. 3, di tale regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all'adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, per esaminare la domanda di protezione internazionale.
- (commento di) Marina Castellaneta, Domanda di asilo, uno Stato membro non competente ha facoltà e non obbligo di decidere sull’istanza (Guida al diritto 17/2024, 96-98)
in tema di
processo amministrativo (accesso del terzo non costituito al fascicolo digitale):
- Ad. plen. 12.4.24 n. 5, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 17/2024, 86 T): L'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, che consente l'accesso al fascicolo digitale, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel processo, non si pone in contrasto con la disciplina primaria, non alterando i presupposti e le condizioni dell'istituto processuale dell'intervento, i quali restano disciplinati dagli artt. 28, 50, 51, 97, 102, comma 2, 109, comma 2, c.p.a.; la facoltà di accesso al fascicolo, infatti, è funzionale al diritto di difesa, perché consentire al terzo unicamente la possibilità di intervenire «al buio» - oltre che non rispondere a canoni deflattivi e di ordinato svolgimento del contenzioso - si tradurrebbe in una ingiustificata ed eccessiva restrizione del diritto di difesa di chi aspira a conoscere gli atti di un processo in cui non è stato evocato. Inoltre, la norma in questione non viola la disciplina in materia di protezione dei dati personali, atteso che, in base al diritto dell'Unione europea, il divieto di trattamento non opera se «è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali».
- (commento di) Davide Ponte, Valutazione ragionevole e coerente a ogni trasparenza imposta alla Pa (Guida al diritto 17/2024, 90-93)
in tema di
processo amministrativo (legittimazione all’impugnativa):
- Cons. Stato V 18.3.24 n. 2606, pres. De Nictolis, est. Quadri (Guida al diritto 17/2024, 31): Ove l’appellante sia soggetto giuridico diverso da quello direttamente leso - nell’eventualità di fondatezza dell’azione - dal provvedimento amministrativo impugnato, l’appello è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto l’azione si tradurrebbe in una sorta di “azione surrogatoria” non ammissibile nell’ambito del giudizio amministrativo. (Nel caso di specie la banca ricorrente era priva di qualsiasi diritto o interesse legittimo nei confronti del Comune, essendo titolare di una mera aspettativa all’erogazione del contributo a favore della società fallita. L’appellante avrebbe dovuto agire in sede civile nei confronti del fallimento della società, dal momento che il credito della banca era solo nei confronti della società poi fallita e non del Comune. L’unica azione spettante alla banca era quindi l’insinuazione al passivo fallimentare mediante proposizione della domanda per l’accertamento del credito vantato, anche in considerazione del divieto, posto dall’art. 51 LF, in base al quale, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Il diritto di credito nei confronti del fallimento non equivale a diritto di credito nei confronti del Comune, in quanto la sola causa impeditiva pagamento era proprio l’intervenuto fallimento della società e non, come dedotto dalla banca, la revoca dei provvedimenti amministrativi)
in tema di
condominio:
- Cass. 19.3.24 n. 7258 (Guida al diritto 17/2024, 34 T): Ove sia domandato l'annullamento di una delibera condominiale per inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge, costituisce domanda nuova quella con cui si richieda (nella specie, in grado d'appello) l'annullamento della medesima delibera per altra ragione attinente alla violazione di una convenzione di deroga a tali criteri, come quella approvata con regolamento condominiale contrattuale.
- (commento di) Mario Finocchiaro, Domanda nuova e inammissibile se nullità è chiesta per altre ragioni (Guida al diritto 17/2024, 37-42)
in tema di
danno non patrimoniale:
- TAR Torino 3^, 9.4.24 n. 353, pres. Perna, est. Lico (Guida al diritto 17/2024, 32): La circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità del ricorrente è idonea a cagionare un danno non patrimoniale, sotto forma di sofferenza morale, per essere stata messa in dubbio l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale, veicolando l’idea per cui l’omosessualità potesse essere ritenuta un disturbo della personalità. Ciò a cui si ricollega l’esistenza del danno è la condotta consistita nell’aver attribuito al dipendente uno stato di salute tale da rendere necessario un accertamento psichiatrico, notoriamente connotato da un grado di “invasività” non trascurabile, in particolar modo nei casi in cui tale accertamento attenga a una sfera strettamente personale quale quella dell’orientamento sessuale.
in tema di
circolazione stradale (autovelox):
- Cass. 2^, 18.4.24 n. 9749 e 10505 (Guida al diritto 17/2024, 30): Vanno distinti i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura necessariamente tecnica proprio per garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. L’art. 45, comma 6, cod. str. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale.
in
materia tributaria (IMU):
- Corte cost. 18.4.24 n. 60 (Guida al diritto 17/2024, 30): L’art. 9, comma 1, Dlgs 23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, è incostituzionale nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
in tema di
fallimento:
- Cass. 1^, 4.1.24 n. 204 (Guida al diritto 17/2024, 43 T, sotto il titolo “Per dichiarare il fallimento di una supersocietà, serve riscontrare un’autonoma insolvenza”): sul fallimento di una supersocietà, ossia di una società di fatto tra una o più persone fisiche e una o più società di persone o di capitali
- (commento di) Nicola Graziano, Divisione patrimonio soci e società, un tema ancora con molte incertezze (Guida al diritto 17/2024, 52-55)
in materia
penale (saluto romano):
- Cass. SSUU pen. 17.4.24 n.16153 (Guida al diritto 17/2024, 31): La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 L 20.6.1952 n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, DL 122/1993 – L 205/1993, ove tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, comma 2, c.p. Si tratta infatti di due reati distinti, disciplinati da norme diverse, e che tutelano beni diversi ma che si compiono entrambi attraverso la partecipazione a pubbliche riunioni: le prime nei modi usuali del disciolto partito fascista; le seconde in quelli propri di movimenti, gruppi o associazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza. Sicché a un nucleo comune si affianca un elemento di sicura differenziazione». Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità ed essi possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.
in tema di
estradizione:
- Cons. Stato III, 4.4.24 n. 3095 (Guida al diritto 17/2024, 32): Il decreto di estradizione non ha, a differenza degli atti di stipula e adesione a Trattati o Convenzioni in materia, natura di atto politico, trattandosi di una determinazione, sia pure latamente discrezionale, che non coinvolge immediatamente interessi superiori dello Stato, ma provvede su un oggetto specifico e circoscritto, disponendo in modo diretto e immediato di interessi essenzialmente individuali. Pertanto, trattandosi di atto di alta amministrazione esso è sindacabile da parte del giudice amministrativo, ma all’interno di due limiti, potendo detto sindacato riguardare i soli aspetti del provvedimento che siano discrezionali e quindi lesivi di interessi legittimi, non sussistendo in materia alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma non potendo comunque investire direttamente il merito di una scelta che l’ordinamento configura come latamente discrezionale. Rimane quindi doverosamente precluso al GA ogni tipo di accertamento che si traduca nel riesame di provvedimenti giurisdizionali adottati dal Giudice penale trattandosi di questioni concernenti lo status libertatis e comunque posizioni di diritto soggettivo coinvolte e vulnerate dalla procedura di estradizione.
in
procedura penale (giudice di pace, condotte riparatorie ed estinzione del reato):
- Corte cost. 21.3.24 n. 45, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 17/2024, 70 T): L'art. 35, comma 1, DLg 28.8.2000 n. 274 è incostituzionale nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento».
- (commento di) Carmelo Minnella, Un riallineamento necessario per ampliare gli orizzonti deflattivi (Guida al diritto 17/2024, 76-80)
c.s.
Autovelox
- La Germania ha la metà degli autovelox che ha l'Italia, ma sulle strade tedesche muoiono 31 persone su un milione, in Italia 48