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Guida al diritto (18/2021)

Carmine Spadavecchia • 12 maggio 2021

in tema di occupazione illegittima:

- Ad. plen. 9.4.21 n. 6, pres. Patroni Griffi, est. Lageder (Guida al diritto 18/2021, 82 T, sotto il titolo: Il rigetto civile sull’istanza di indennizzo prelude altre azioni”): In caso di occupazione illegittima, a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla PA, formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l’accertamento del perfezionamento della fattispecie della cosiddetta occupazione acquisitiva, alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell’azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell’azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.c. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis DPR 327/2001. Ai fini della produzione di tale effetto preclusivo non è necessario che la sentenza passata in giudicato contenga un’espressa e formale statuizione sul trasferimento del bene in favore dell’Amministrazione, essendo sufficiente che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della parte-motiva in combinazione con la parte-dispositiva della sentenza, nel caso concreto si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie della «occupazione acquisitiva» e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto.

- (commento di) Davide Ponte, Applicata una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato (Guida al diritto 18/2021, 95-101) 


sul principio di sinteticità delle difese nel processo amministrativo:

- Cons. Stato VI 13.4.21 n. 3006 (Guida al diritto 18/2021, 42): La sinteticità non è più un mero canone orientativo della condotta delle parti, bensì oramai una regola del processo amministrativo. Di conseguenza, le parti sono tenute a non scrivere atti prolissi e a rispettare i limiti dimensionali fissati dal Consiglio di Stato. In caso contrario, è opportuno non già “sorprendere” le parti con atteggiamenti drastici o punitivi, ma, in linea con il principio di leale collaborazione, concedere un breve rinvio, al fine di consentire alle stesse parti un ragionevole riequilibrio dimensionale delle difese. (Il CdS opta per una linea morbida: in luogo della inutilizzabilità delle difese sovrabbondanti, come previsto dall’articolo 13-ter disp. att. c.p.a., offre alle parti una seconda chance per riscrivere l’atto in termini più brevi)


in tema di patente di guida:

- Cons. Stato III 14.4.21 n. 3084 (Guida al diritto 18/2021, 42): A seguito di una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non occorre un provvedimento di riabilitazione per conseguire nuovamente la patente di guida; basta il decorso del tempo. Ciò in quanto la revoca della patente, nei casi previsti dall’art. 120 del codice stradale, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell’insussistenza (sopravvenuta) dei “requisiti morali” prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Pertanto, una volta decorso l’arco temporale previsto, non è necessaria la riabilitazione. (Il CdS respinge il ricorso della Prefettura di Bari contro la decisione del TAR di annullare l’atto che aveva negato il rilascio del nulla osta per l’ottenimento del nuovo documento di guida)


in materia di condominio:

- Cass. 2^, 19.4.21 n. 10371 (Guida al diritto 18/2021, 40): Tutti i condomini sono tenuti a pagare il “cappotto”. I lavori di coibentazione dell’edificio sono, infatti, un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica variamente agevolato normativamente anche sotto il profilo fiscale che va a beneficio di tutti, permettendo un risparmio energetico e benefici fiscali. (La SC giudica il caso di un condominio che aveva autorizzato i lavori 10 anni fa, quando la detrazione era assai minore dell’attuale e discusso superbonus del 110 per cento) 


in tema di contratto preliminare:

- Cass. 2^, 30.3.21 n. 8765 (Guida al diritto 18/2021, 55-56 s.m., annotata da Mario Piselli): La modifica o la proroga del termine per la stipula del definitivo contenuta in un contratto preliminare non costituisce una proposta contrattuale da farsi necessariamente per iscritto con la altrettanto necessaria accettazione scritta dell’altro contraente. Nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, res e pretium), che devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi aliunde, per cui, qualora sia previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta.


in tema di contratti bancari:

- Cass. 1^, 31.3.21 n. 8988 (Guida al diritto 18/2021, 55 s.m., annotata da Mario Piselli): Nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge, in mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante a ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.


in tema di lavoro (licenziamento):

- Corte cost. 1.4.21 n. 59, pres. Coraggio, red. Sciarra (Guida al diritto 18/2021, 44 T): Nel licenziamento oggettivo in cui il fatto sia manifestamente insussistente la non obbligatoria reintegrazione del lavoratore lede il principio di uguaglianza, dal momento che la tutela è facoltativa in caso di licenziamenti economici, mentre è obbligatoria in quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo. (La Corte dichiara illegittimo l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, modificato dalla "riforma Fornero", «nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma». In sostanza, il reintegro in caso di licenziamenti economici a fronte dell’inconsistenza della giustificazione addotta non deve essere una facoltà ma un obbligo).

- (commento di) Francesco Ciampi, Una diversificazione non giustificata che violava il principio di eguaglianza (Guida al diritto 18/2021, 51-54). Le quattro diverse tutele per i lavoratori licenziati

per giusta causa o giustificato motivo in aziende con più di 15 dipendenti.


in tema di trasporto (aereo):

- Corte giust. Ue 4^, 22.4.21, causa C-826/19 (Guida al diritto 18/2021, 42 e 104 solo massima): I passeggeri non hanno diritto a una compensazione pecuniaria nei casi in cui il volo venga dirottato in un aeroporto vicino, a meno che il ritardo non sia superiore a tre ore. In presenza di circostanze eccezionali la compensazione va esclusa. Tuttavia, la compagnia aerea è tenuta a offrire, di propria iniziativa, la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto previsto al momento della prenotazione o verso un’altra destinazione vicina concordata tra le parti. Se non agisce di propria iniziativa, il passeggero non avrà diritto a una compensazione, ma al rimborso delle spese.i

- (commento di) Marina Castellaneta, Nessun indennizzo se il volo viene dirottato in aeroporto vicino, ma la compagnia deve offrire supporto (Guida al diritto 18/2021, 104-106)


sulla magistratura (nomina dei giudici e garanzia di indipendenza):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 20.4.21, causa C-906/19 (Guida al diritto 18/2021, 42): Le disposizioni nazionali di uno Stato membro che attribuiscono al Primo ministro un potere decisivo nella nomina dei giudici, prevedendo al contempo l’intervento di un organo indipendente incaricato di valutare i candidati e di fornire un parere, non sono contrarie al diritto dell’Unione. (La Corte decide sul caso riguardante la procedura di nomina dei giudici maltesi, che assegna al primo ministro il potere di presentare al Presidente della Repubblica la nomina di un candidato a tale posto. Per i giudici di Strasburgo tale sistema è legittimo in quanto vi sono sufficienti garanzie)


sugli esami di avvocato:

- DL 13.3.2021 n. 31 - L 15.4.2021 n. 50, Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (testo in Guida al diritto 18/2021, 15-20, sotto il titolo: “Esame d’Avvocato: il doppio orale è legge, fissato al 20 maggio l’inizio delle prove”)

- DM 13.4.2021 [GU 14.4.21 n. 89] Ministero della giustizia, Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2020 (testo in Guida al diritto 18/2021, 21-23, sotto il titolo: “Le regole del Ministero: scelta delle materie, pubblicità sedute e nomina commissioni”)

- Verbale di sorteggio 15.4.2021 del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Commissione centrale esami avvocato, avente ad oggetto “Esami di avvocato sessione 2020 - DM 13/04/2021 art. 2 commi 1 e 2” (testo in Guida al diritto 18/2021, 24-25, sotto il titolo: “Così l’abbinamento: Roma a Milano, Milano a Napoli, Napoli a Roma”)

- Linee guida del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Commissione centrale esami avvocato - Sessione 2020, avente ad oggetto Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 13 aprile 2021 n. 31 (testo in Guida al diritto 18/2021, 26-28)

- commenti:

- Giuseppe Finocchiaro, Sul possibile rinvio della prova l’invito è al senso di responsabilità (Guida al diritto 18/2021, 29-32) [la conversione del DL 31/2021: le principali novità]

- Giuseppe Finocchiaro, Il divieto a registrare la seduta stride con il principio di pubblicità (Guida al diritto 18/2021, 33-34) [le disposizioni del DM Giustizia: inizio esame e commissioni]

- Domande impegnative e selettive ma compatibili con i tempi ristretti (Guida al diritto 18/2021, 35-38) [gli atti della commissione centrale: scelta dei quesiti e valutazione]


in tema di deontologia forense:

- Cass. SSUU 22.4.21 n. 10740 (Guida al diritto 18/2021, 41): Lo strepitus fori che autorizza la sospensione cautelare dalla professione di avvocato è insito, senza bisogno di ulteriore dimostrazione, nella condanna a tre anni e tre mesi del legale per truffa nell’esercizio della professione e patrocinio infedele ai danni di tre clienti. (La SC respinge il ricorso di un avvocato contro la misura adottata dal locale Consiglio dell’Ordine, poi confermata dal Consiglio nazionale forense, che aveva sollevato per otto mesi il professionista dall’esercizio della professione. Per la SC sia l’entità della pena che il titolo dei reati addebitati rientrano nell’ipotesi normativa prevista della legge professionale e dal Regolamento, mentre l’eco di notorietà dei fatti deriva di per sé dalla pronuncia di pubblica condanna penale).


in procedura civile (riserva di impugnazione differita):

- Cass. SSUU 19.4.21 n. 10242 (Guida al diritto 18/2021, 40): Per qualificare come definitiva o non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza che decida soltanto su alcune delle domande cumulativamente poste dalle parti va data prevalenza al criterio “formalistico”, ovvero la presenza di una espressa qualificazione da parte del giudice e la regolamentazione delle spese, significativa della separazione della causa. (Enunciando questo principio di diritto sulla definitività della sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte, le SU bocciano il criterio “sostanzialistico”, considerato non in grado di offrire un criterio certo e univoco di distinzione in quanto espone la parte soccombente al rischio di perdere il diritto di impugnare)


in materia penale (ergastolo ostativo):

- Alberto Cisterna*, Il tramonto dell’ergastolo ostativo che travolge la normativa antimafia (Guida al diritto 18/2021, 11-13): editoriale a margine del comunicato del 15 aprile 2021 della Corte costituzionale, in attesa delle motivazioni della Consulta sul tema [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma]


in materia penale (concorso tra recidiva reiterata e attenuante del concorso anomalo):

- Corte cost. 31.3.21 n. 55, pres. Coraggio, red. Amoroso (Guida al diritto 18/2021, 66 stralcio): L’art. 69, 4° comma, codice penale, come sostituito dall’art. 3 L 251/2005, è incostituzionale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, 2° comma, c.p. (concorso anomalo, in cui il concorrente risponde di un reato «diverso da quello voluto») sulla recidiva di cui all’art. 99, 4° comma, c.p. (Nella specie: due persone erano imputate del reato di cui agli artt. 110, 116 e 628, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, sottratto dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari per un valore complessivo di 8,77 Euro, con violenza adoperata immediatamente dopo la sottrazione da uno solo dei correi, che spintonava la direttrice intervenuta a bloccare una delle due all’uscita. All’imputata, che non aveva posto in essere anche la condotta di violenza, veniva contestata la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e dopo l’esecuzione della pena, in ragione dei numerosi precedenti. Per la Consulta, la norma censurata impedisce, in assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuente, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, «con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l’attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio». In definitiva, la sproporzione della pena rispetto alla rimproverabilità del fatto posto in essere, globalmente considerato, conseguente al divieto di prevalenza censurato, determina per i giudici un trattamento sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa con violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.)

- (commento di) Carmelo Minnella, Per le circostanze eterogenee un giusto riposizionamento (Guida al diritto 18/2021, 71-75) 


c.s.


Non c'è discendenza più sicura di quella delle buone azioni (Restif de la Bretonne)


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