decreto PNRR:
DL 2.3.2024 n. 19 - L 29.4.2024 n. 56, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 20/2024, 10-66)
- appendice con le modifiche al codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 20/2024, 67-69)
appendice con le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 20/2024, 70)
- guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 20/2024, 71-81)
- commenti:
--- Nicola Graziano, Reclutamento al dicastero Giustizia, domande presentabili per più uffici (Guida al diritto 20/2024, 82-84) [giustizia e personale]
--- Nicola Graziano, Premi e incarichi extradistretto per abbattere i ritardi nel civile (Guida al diritto 20/2024, 85-87) [arretrato e applicazione magistrati]
--- Nicola Graziano, Rito tributario, taglio dei tempi e giudici più professionalizzati (Guida al diritto 20/2024, 88-90) [norme sulla giustizia tributaria]
--- Nicola Graziano, Il casellario giudiziale si trasforma in una “base dati” di livello nazionale (Guida al diritto 20/2024, 91-92) [modifiche al TU sul casellario]
--- Nicola Graziano, Lavoro sommerso: sanzioni severe, ma anche ricompense per i regolari (Guida al diritto 20/2024, 93-95) [norme sul lavoro]
--- Francesco Maria Ciampi, Cantieri, obbligo dal 1° ottobre 2024 di una patente con 30 crediti iniziali (Guida al diritto 20/2024, 96-100) [norme contro il lavoro irregolare]
--- Giuseppe Finocchiaro, Una nuova notificazione “ibrida” esercitabile da avvocati autorizzati (Guida al diritto 20/2024, 101-105) [novità in materia processuale: una nuova forma ibrida di notificazione, metà cartacea e metà digitale
in tema di
parcheggi pubblici (parcheggi pubblici temporanei e v.i.a.):
- Corte cost. 10.5.24 n. 82, pres. red. (Guida al diritto 20/2024, 110): Non spetta alle regioni (nella specie, la Puglia) decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche di impatto ambientale. Simili interventi, infatti, alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato. Punto di equilibrio che corrisponde anche a uno standard di tutela dell’ambiente, in quanto tale non derogabile da parte delle legislazioni regionali. [Secondo la Corte il legislatore regionale, introducendo una deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. si è sostituito al legislatore statale, cui spetta, per giurisprudenza costituzionale, determinare presupposti e caratteristiche di tale autorizzazione, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente. Anche l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale viola l’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., giacché, non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi, la disposizione regionale ne consentirebbe la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con il punto 7, lettera b), dell’Allegato IV alla Parte II del codice dell’ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale].
in tema di
farmaci (medicinali e superamento del prezzo medio europeo):
- Corte cost. 6.5.24 n. 77 pres. Barbera, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 20/2024, 109-110): Sono incostituzionali i commi 1 e 2 dell’art. 36 L 449/1997 in quanto asseritamente tesi a fornire l’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 12 L 537/1993, che ha introdotto un regime di sorveglianza dei prezzi dei medicinali, ma in realtà volti a incidere su giudizi di cui era parte la PA al fine di condizionarne l’esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori. [Col citato comma 12 si prevedeva un intervento da parte dell’autorità preposta in caso di superamento della cosiddetta «media europea» dei prezzi dei medicinali, assumendo come parametro di riferimento il concetto del «prezzo medio europeo», la cui determinazione era rimessa al CIPE. Quest’ultimo, con deliberazione 25 febbraio 1994, disponeva che il prezzo medio europeo venisse determinato prendendo a riferimento i prezzi praticati da soli 4 paesi europei e che la media fosse calcolata utilizzando i tassi di conversione basati sulla parità del potere di acquisto delle varie monete, come determinati annualmente dallo stesso CIPE. Tale deliberazione veniva poi annullata dal Consiglio di Stato (sent. 118/1997) ritenendo illegittimo il criterio di determinazione del prezzo sulla base dei prezzi praticati in soli quattro paesi e con riferimento a un tasso di conversione diverso dal tasso di cambio ufficiale],
sulla
previdenza forense:
- Marcello Clarich*, Cassa Forense, dal bilancio consuntivo uno stimolo al dibattito sull’avvocatura (Guida al diritto 20/2024, 7-9, editoriale). A margine del Rapporto Censis-Cassa forense: flessione degli iscritti alla Cassa, disomogeneità territoriale, femminilizzazione della professione, sostanziale stabilità dei redditi medi annui [*ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]
sul
processo comunitario:
- Corte giust. Ue, Grande sezione,7.5.24, causa C-115/22 (Guida al diritto 20/2024, 112 solo massima): Per formulare un quesito pregiudiziale d'interpretazione, l'organo nazionale deve essere qualificato come giurisdizione in base ai parametri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, va accertata l'origine legale dell'organismo giurisdizionale, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, l'instaurazione del contraddittorio nel suo procedimento, l'applicazione di norme giuridiche e l'indispensabile carattere dell'indipendenza. Una commissione arbitrale i cui membri sono nominati dal Governo e alla quale non è garantita l'inamovibilità non può essere qualificata come organo giurisdizionale e non può, quindi, effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (commento di) Marina Castellaneta, Commissione arbitrale competente in materia di lotta contro il doping non è un organo di giurisdizione nazionale (Guida al diritto 20/2024, 112-114)
in materia
penale (pene sostitutive: detenzione domiciliare):
- Corte cost. 10.5.24 n. 84, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 20/2024, 109): La riforma del 2022 (riforma Cartabia) mira a rivitalizzare le pene sostitutive delle detenzioni di breve durata, i cui effetti desocializzanti sono da tempo noti, specie nel contesto di significativo sovraffollamento in cui versano le carceri italiane. Le pene sostitutive sono ispirate al principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che alla necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost. Inoltre, la loro previsione incentiva l’imputato a definire il processo con un rito semplificato, e in particolare col patteggiamento: il che contribuisce ad alleggerire i carichi del sistema penale, in funzione dell’obiettivo di assicurare a tutti tempi più contenuti di definizione dei processi. Le pene sostitutive garantiscono risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative al carcere, dal momento che sono immediatamente esecutive non appena la sentenza di condanna passa in giudicato. E ciò a differenza di quanto accade rispetto alle pene detentive di durata non superiore a 4 anni, che restano di regola sospese anche per vari anni, sino a che il tribunale di sorveglianza non decida sulla richiesta del condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione. Con la conseguenza che circa 90.000 persone in Italia sono oggi “liberi sospesi”: e cioè condannati in via definitiva, che però non sono sottoposti allo stato ad alcuna misura restrittiva, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. La disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare risponde a questi obiettivi generali della legge delega, che prescriveva al Governo di mutuare la disciplina prevista, in fase esecutiva, per l’omonima misura alternativa della detenzione domiciliare, ma soltanto “in quanto compatibile” con tali obiettivi. La previsione, da parte del legislatore della riforma, di un più favorevole regime del limite minimo di permanenza nel domicilio (almeno 12 ore al giorno), così come di un’ampia possibilità di uscire dal domicilio stesso in relazione a “comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute”, è coerente con la spiccata funzionalità rieducativa di questa pena sostitutiva, che prevede uno specifico programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato. Ciò appare conforme all’idea, alla base della riforma, di una “pena-programma” caratterizzata da elasticità nei contenuti, funzionale all’individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in modo da garantire la risocializzazione del condannato e, assieme, una più efficace tutela della collettività.
c.s.
Non è sempre facile essere un testimone, senza poter fare nulla se non registrare la sofferenza intorno a sé (Robert Capa, L'opera 1932-.1954, mostra al Museo Diocesano)