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Guida al diritto (22/2024)

Carmine Spadavecchia • 16 giugno 2024

sulla libertà di espressione (diritto alla reputazione e diffamazione):

- cfr. Cedu 1^, 16.5.24, ric. 15076/71 (Guida al diritto 22/2024, 102 s.m.): Nel caso di limiti al diritto alla libertà di espressione, necessari per tutelare il diritto alla reputazione, va effettuata una diversa valutazione a seconda dei casi in cui sia lesa la reputazione della persona fisica rispetto a quella giuridica. Inoltre, salvo in casi limitati, l'azione di un ente comunale, che esercita un potere pubblico, avviata in sede giudiziaria nei confronti di un cittadino che manifesta il diritto alla libertà di espressione costituisce una restrizione incompatibile con i diritti convenzionali tenendo conto che non persegue un fine legittimo. (Nella specie, un cittadino ungherese era stato condannato per diffamazione per avere duramente criticato su Facebook la vendita di un edificio decisa dal Comune di Tata a un prezzo ritenuto eccessivo).

 - (commento di) Marina Castellaneta, Critiche su Facebook verso un ente pubblico, stop alla diffamazione a tutela della libertà di espressione (Guida al diritto 22/2024, 102-104)





in tema di demanio marittimo (occupazione abusiva):

- Corte cost. 23.4.24 n. 70, pres. Barbera, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 22/2024, 24 T): La norma innovativa recata dall'art. 1, comma 257 secondo periodo, L 27.12.2006 n. 296, nel parametrare l'indennizzo per una cabina residenziale inamovibile nel demanio marittimo ai valori di mercato, non contrasta con le disposizioni recate dalla Costituzione. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Respinti i profili di incostituzionalità anche sull’irretroattività della novella (Guida al diritto 22/2024, 29-32) 



in tema di demanio marittimo (concessioni balneari):

- Cons. Stato VII 20.5.24 n. 4480 e 4481, pres. Chieppa, est. Noccelli (Guida al diritto 22/2024, 20-21): Vanno ribaditi due principi, vincolanti non solo per ogni giudice nazionale ma anche per tutte le autorità amministrative, comprese quelle comunali: a) le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa; b) anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l’art. 49 del Tfue e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione. Pertanto, l’obbligo di applicare l’art. 12 della Direttiva. 2006/123/CE o l’art. 49 del Tfue potrebbe ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l’interesse transfrontaliero della concessione. Esito piuttosto improbabile tenuto anche conto dell’importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale. Va inoltre ribadito che non vi è una legittima aspettativa al rinnovo e dunque il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di qualsiasi altro soggetto richiedente. In conclusione, anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti. 




in tema di gioco d’azzardo (differenza tra servizi informativi e pubblicità):

- Cons. Stato VI 14.5.24 n. 4297, pres. Simonetti, est. Caponigro (Guida al diritto 22/2024, 21-22): Le Linee Guida sulle modalità attuative del Decreto Dignità, predisposte dall’Agcom, intervengono sulle definizioni di “pubblicità” e di “pubblicità indiretta”. Per la delibera 132/2019 la pubblicità consiste in una comunicazione divulgata dietro corrispettivo, per promuovere la fornitura a pagamento di beni o servizi, con l’obiettivo di persuadere il destinatario all’acquisto. Quanto ai mezzi di realizzazione dei messaggi pubblicitari vietati, l’art. 9 indica eventi sportivi o culturali, trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa, ogni forma di pubblicazione, affissioni, strumenti informatici, inclusi i social network. La preoccupazione del legislatore nei confronti di questi ultimi particolari strumenti di divulgazione è più che comprensibile, essendo ben nota la loro capacità, spesso incontrollabile, di raggiungere un enorme numero di destinatari. (Nella fattispecie, si trattava di attività di informazione comparativa, svolta dalla società appellante su diverse piattaforme virtuali mediante collegamenti ipertestuali, fra le quali una pagina internet, a sua volta priva di messaggi promozionali, ma contenente semplici informative inerenti altre applicazioni di gioco on line. La società appellante aveva denunciato l’automaticità e la mancata commisurazione della sanzione alla condotta per violazione dei principi di proporzionalità e di personalità. Pur non pronunciandosi espressamente su quest’ultimo punto, il CdS ha annullato il provvedimento impugnato ritenendo lecita la condotta della società appellante. Dopo avere preso in esame le caratteristiche dei messaggi diffusi dalla S.r.l., comparandole con le definizioni di “pubblicità” e di “pubblicità indiretta” contenute nella delibera Agcom n. 132/2019, il CdS ha concluso per la loro riconducibilità nell’ambito dei “servizi informativi” comparativi di cui al punto 5 delle Linee guida, non qualificabili come messaggi pubblicitari vietati, se non ingannevoli e rispettosi dei limiti della continenza e della trasparenza)




in tema di accesso:

- TAR Salerno 1^, 22.4.24 n. 876, pres. Mezzacapo, est. Esposito (Guida al diritto 22/2024, 21): È inammissibile il ricorso in materia di accesso agli atti nella parte in cui il ricorrente pretende l’accesso a documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta con l’istanza di accesso amministrativa originaria. Infatti, il giudizio in materia di accesso, pur attenendo al complessivo rapporto tra l’istante e l’Amministrazione, è circoscritto nel suo oggetto dalla richiesta ostensiva già formulata, in quanto espressione dell’esercizio del diritto alla conoscenza degli atti pubblici e presupposto necessario per l’instaurazione del rapporto. Pertanto, il soggetto che fa valere il diritto alla visione o alla copia, non può pretendere in sede giurisdizionale documenti ulteriori rispetto a quelli già richiesti in sede amministrativa, ma deve indicare in maniera precisa, sin dal primo contatto con l’A., i documenti di cui chiede ostensione, in modo di consentire a quest’ultima di valutare la pretesa e di assumere le determinazioni conseguenti; e poi al giudice di sindacarne la legittimità. Ne consegue che il vaglio da compiere in sede giurisdizionale incontra il limite dei documenti domandati, in quanto, già astrattamente, la configurabilità del diritto di accesso si correla proprio al singolo e specifico documento.




in materia edilizia (impianti radio e legittimazione all’impugnativa): 

- TAR Firenze 1^, 14.5.24 n. 555, pres. Pupilella, est. Viola (Guida al diritto 22/2024, 94 T): In materia di controversie in ordine al rilascio di titoli abilitativi per l'installazione di stazioni radio base di cui al Dlgs 259/2003, il criterio della c.d. vicinitas non può automaticamente radicare le condizioni dell'azione. In questo senso, ai fini della legittimazione e dell'interesse ad agire o a resistere non è sufficiente la mera circostanza della prossimità dell'opera infrastrutturale all'area interessata, dovendo essere per contro fornita la prova concreta del pregiudizio derivante dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei soggetti residenti o proprietari degli immobili insistenti in detta zona. 

- (commento di) Giulia Pernice, Per l’interesse a ricorrere serve un pregiudizio concreto (Guida al diritto 22/2024, 98-100) 



in tema di pubblico impiego (ferie):

- Cass. lav. 21.5.24 n. 14083 (Guida al diritto 22/2024, 19): Nel pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva; pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la PA chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l’avviso menzionato e subordinando, comunque, l’utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative. 




in tema di condominio:

- Antonio Scarpa*, Amministrazione condominiale senza adeguato controllo giudiziale (Guida al diritto 22/2024, 12-16, editoriale). I “mali” del condominio, le aporie della riforma del 2012, gli strumenti anacronistici di controllo esterno sulla mala gestio dell’amministratore, la comparazione con i più evoluti istituti di diritto societario [*magistrato presso la Corte di cassazione]



sulla pensione di riversibilità (intrasmissibilità agli eredi):

- Cass. lav. 22.5.24 n. 14287 (Guida al diritto 22/2024, 19): La pensione di reversibilità spettante a un genitore non può essere ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultimo. Se così non fosse, si innescherebbe una catena potenzialmente infinita, poiché il diritto dei superstiti alla reversibilità è un diritto che spetta a ciascuno di essi, in ragione dei propri rapporti col defunto titolare di pensione diretta ed in relazione alle condizioni in cui si trovano alla morte di questi, senza che sia in alcun modo prevista l’ulteriore trasmissibilità di tale diritto. In tema di pensione ai superstiti, a norma dell’art. 22 L 903/1965, il diritto alla pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di reversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. 




in tema di proprietà intellettuale (privativa per ritrovati vegetali):

- Cass. 1^, 9.4.24 n. 9429 (Guida al diritto 22/2024, 33 T): In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisca al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali soltanto spetterà la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione (principio enunciato in motivazione, ex 384 c.p.c., in una controversia che opponeva un’impresa pugliese alla Sun World International LLC, leader mondiale nel creare nuove varietà di uva senza semi).

- (commento di) Gualtiero Roveda e Andrea Sirotti Gaudenzi, Per i giudici il produttore è libero di scegliere i canali distributivi (Guida al diritto 22/2024, 48-54). La licenza d’uso del vitigno non prevede il passaggio di proprietà della pianta che rimane di proprietà del breeder per tutto il periodo del contratto; Il selezionatore non può impedire la coltivazione di piantoni prima della concessione della privativa e neppure vietare la commercializzazione dei frutti; una volta autorizzato l’uso dei costituenti varietali, il titolare del brevetto perde ogni potere dispositivo sul “materiale del raccolto”)



in tema di ingiunzioni (a carico di un debitore domiciliato in altro Paese Ue):

- Corte giust. Ue 4^, 16.5.24, causa C-22/23 (Guida al diritto 22/2024, 22): La nozione di domicilio presente nel regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), è essenziale, poiché tale criterio opera come titolo di giurisdizione generale per stabilire la competenza internazionale e va interpretata in linea con l’art. 4, che vieta discriminazioni sulla base della cittadinanza. Per determinare il domicilio di una persona, ogni Stato membro deve fare riferimento al proprio ordinamento, secondo l’art. 62 che rinvia alla legge nazionale dello Stato membro, le cui autorità giurisdizionali siano state adite per determinare se una parte abbia il domicilio nel territorio di tale Stato membro. A patto, però, che tale rinvio non pregiudichi l’effetto utile dell’atto dell’UE portando a una sostituzione del criterio del domicilio. Pertanto, se uno Stato membro dispone che ogni cittadino dello Stato si considera domiciliato in quel Paese, dando in sostanza rilievo a un primo domicilio, per quanto fittizio, è evidente una violazione del diritto UE. Il cittadino dello Stato, infatti, deve poter registrare l’indirizzo completo acquisito in un altro Paese Ue senza che lo Stato della cittadinanza colleghi direttamente il primo indirizzo registrato, che potrebbe essere anche superato da uno successivo, alla determinazione del domicilio. In caso contrario si avrebbe l’effetto di sostituire il criterio del domicilio a quello della cittadinanza. Pertanto, il giudice nazionale non può essere ritenuto competente a emettere l’ingiunzione di pagamento se il convenuto/debitore ha il domicilio in un altro Stato Ue. Ciò pure nei casi in cui l’ordinamento nazionale dia rilievo all’indirizzo permanente nello Stato della cittadinanza. [Una società aveva chiesto al Tribunale di Sofia un’ingiunzione di pagamento a carico di un cittadino bulgaro, per mancato versamento dell’importo per il consumo di energia termica in un appartamento. Il giudice nazionale, dubitando della possibilità di emettere l’ingiunzione, dal momento che il debitore aveva già comunicato la sua residenza in altro Stato Ue, ha sollevato una questione pregiudiziale sulla quale la Corte, chiarita l’applicazione del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), ha deciso come sopra]



in materia penale (rapina di lieve entità):

- Corte cost. 13.5.24 n. 86, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 22/2024, 66 T): L'articolo 628, secondo comma, c.p., è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 L 11.3.1953 n. 87, l'incostituzionalità va estesa all'art. 628, primo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

- (commento di) Carmelo Minnella, Introdotta la “valvola di sicurezza” anche per questo tipo di delitti (Guida al diritto 22/2024, 71-76) 



in materia penitenziaria (illegittimità di regimi carcerari più severi per detenuti non pericolosi):

- Corte cost. 13.5.24 n. 86, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 22/2024, 77 T): L'art. 2-quinquies, comma 1, DL 30.4.2020 n. 28 - L 25.6.2020 n. 70 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19) è incostituzionale nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

- (commento di) Fabio Fiorentin, Ampliata la possibilità di effettuare colloqui telefonici con i propri affetti (Guida al diritto 22/2024, 82-86)



 



c.s.



 



Indifferenza

- Non c'è sulla terra nulla di più terrificante dell'indifferenza verso un essere umano (Vasilij Grossman, Berdiçev, Ucraina 1905 - Mosca 1964, da "Il popolo è immortale", ed. Adelphi)

- L'opposto dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza (The opposite of life isn't hate, but apathy) (Amanda Nguyen, Founder and CEO of “Rise”, a civil rights non profit organization)

- Il peccato mortale è l'indifferenza (Marisa Sfondrini)

- L’indifferenza è assoluta nel regno minerale, possibile in quello animale, e preoccupante tra gli uomini (Mogol)



 





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