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Guida al diritto (23/2022)

Carmine Spadavecchia • 15 giugno 2022

in materia di energia:

- TAR Umbria 1^, 25.5.22 n. 332, pres. Potenza, rel. Carrarelli (Guida al diritto 23/2022, 37 e 96 T): L’autorizzazione a svolgere attività di trader di prodotti energetici stoccati in regime sospensivo presso i depositi di terzi è subordinata al riconoscimento, da parte dell’autorità doganale, dei requisiti legali, tra i quali non compare né l’affidabilità fiscale, né l’adeguatezza patrimoniale. [L’autorizzazione in parola è prevista dall’art. 1, commi 945 ss., L 27.12.2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) per chi intenda detenere gasolio e benzina in sospensione d’accisa presso altri depositi fiscali o destinatari registrati. La procedura è finalizzata al censimento di soggetti che, pur non debitori d’imposta, devono essere conosciuti dal fisco. Per ottenere l’autorizzazione la norma e il decreto applicativo (DM 12.4.2018) prevedono una serie di requisiti di storicità e affidabilità soggettiva. Il TAR ha censurato il diniego supportato da motivi di carattere ulteriore rispetto al dato normativo, e in ispecie su una valutazione prognostica dell’attività del trader, ritenuto non affidabile per ragioni patrimoniali]     

- (commento di) Laura Biarella, Una valutazione che non può basarsi su scelte imprenditoriali e patrimonio (Guida al diritto 23/2022, 100-102) 


in tema di abusi edilizi:

- TAR Firenze 3^, 3.5.22 n. 606, pres. Di Santo, rel. De Felice (Guida al diritto 23/2022, 38): E legittimo il diniego di sanatoria di un abuso - chiesta da chi dell’abuso si sia avvantaggiato senza esserne autore - dopo l’ordine di demolizione emesso dal Comune su autodenuncia dell’autore dell’abuso stesso.


in tema di libertà religiosa (del minore):

- Cedu 1^, 19.5.22, ric. 54032/18 (Guida al diritto 23/2022, 104 s.m.): La decisione dei giudici nazionali di precludere al padre di una bambina la presenza della minore a manifestazioni pubbliche collegate al credo seguito dal padre non è in contrasto con la Cedu (convenzione) se la decisione è adottata al fine di consentire la libertà di scelta della bambina e assicurare l’interesse superiore del minore. Le autorità nazionali, nell’adottare un provvedimento limitativo, hanno assicurato il rapporto continuativo padre-figlia e quindi non è stato leso il diritto del padre al rispetto della vita familiare.

- (commento di) Marina Castellaneta, Educazione religiosa, legittime le limitazioni se garantiscono la libertà di scelta del figlio minore (Guida al diritto 23/2022, 104-106). Per la Cedu non è discriminatoria una decisione adottata per risolvere un conflitto tra i genitori, salva la rivedibilità della pronuncia ove si consolidi nella minore una scelta precisa che i giudici nazionali non mancheranno di considerare.


in tema di stato civile (cognome):

- Corte cost. 31.5.22 n. 131, pres. Amato, red. Navarretta (Guida al diritto 23/2022, 36 e 15 T): In tema di assegnazione del cognome al figlio legittimo sono incostituzionali:

1) l’art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

2) in via consequenziale, l’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

3) in via consequenziale, l’art. 27, comma 1, L 184/1983, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto, nonché l’art. 34 DPR 3.11.2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto

- (commento di) Valeria Cianciolo, Con il “de profundis” del patronimico si afferma una visione più moderna (Guida al diritto 23/2022, 23-29)

- (commento di) Valeria Cianciolo, Necessario l’intervento del legislatore per scongiurare fenomeni distorsivi (Guida al diritto 23/2022, 30-33)


sul danno non patrimoniale:

- Cass. 3^, 17.5.22 n. 15733 (Guida al diritto 23/2022, 47 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto a ogni altra voce del danno non patrimoniale, non essendo in alcun modo giustificabile l’incorporazione del danno morale nel c.d. danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al si là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale.


in tema di vaccinazioni:

- Cass. lav. 30.5.22 n. 17441 (Guida al diritto 23/2022, 35): Nella profilassi delle malattie infettive “obbligo” e “raccomandazione” perseguono lo stesso fine, e cioè garantire e tutelare la salute anche collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale; e dunque il diritto all’indennizzo per i danni da vaccino dovrebbe sempre scattare, anche quando il siero è stato soltanto raccomandato, e non imposto per legge. Resta tuttavia insuperabile il dato normativo che lega l’indennizzo alle vaccinazioni «obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana». Pertanto va rimessa alla Corte costituzionale la q.l.c. dell’art. 1, comma 1, L 210/1992 nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche a chi ha subito lesioni e/o infermità, con danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stato sottoposto a vaccinazione antimeningococcica, non obbligatoria, ma raccomandata.


in materia tributaria (agevolazioni prima casa):

- Cass. VI-T, 1.6.22 n. 17867 (Guida al diritto 23/2022, 36): Non può beneficiare dell’agevolazione “prima casa” il contribuente che non si trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto del bene nel comune ove ha sede l’immobile comprato, e ciò anche se la casa è in fase di costruzione, perché la legge parla di spostamento nel Comune ove ha residenza l’immobile, e non nell’abitazione stessa, pur se in fase di realizzazione.


in tema di concentrazione di imprese:

- Trib Ue 18.5.22, causa T-609/19 (Guida al diritto 23/2022, 38): Perché si realizzi una concentrazione ai sensi dell’art. 4, par. 1, e dell’art. 7, par. 1, Regolamento 139/2004, è sufficiente che un’operazione, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, contribuisca al cambiamento di controllo dell’impresa-obiettivo. (Il Tribunale precisa la distinzione tra “concentrazione”, intesa come acquisizione che modifica in modo duraturo il controllo diretto o indiretto di una società, e concentrazione che non si limita alla situazione in cui l’acquirente finale acquisisce il controllo dell’impesa-obiettivo, ma comprende altresì qualsiasi operazione che contribuisca a un siffatto cambiamento di controllo. Una concentrazione può realizzarsi anche prima dell’acquisizione del controllo sull’impresa-obiettivo; è possibile infatti che alcune operazioni preliminari alla concentrazione contribuiscano al cambio di controllo dell’impresa-obiettivo e costituiscano una “realizzazione parziale” della concentrazione stessa; tale realizzazione parziale non presuppone necessariamente un controllo parziale (assente nella vicenda) e rientra anch’essa nell’ambito applicativo dell’art. 7, par. 1, Reg. citato).


in materia forense:

- Cass. 2^, 16.5.22 n. 15565 (Guida al diritto 23/2022, 40 T): È inammissibile e va comunque rigettato il ricorso con cui il cliente dell’avvocato si oppone alla richiesta di pagamento del compenso, quand’anche la causa sia stata persa proprio per carenza di ius postulandi dell’avvocato sospeso dall’albo, ove la sospensione sia stata retrodatata pur se su richiesta dello stesso avvocato sanzionato.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Solo l’atto disciplinare retrodatato spiega una decisione un po' bizzarra (Guida al diritto 23/2022, 43-46)


in tema di previdenza forense:

- Valter Militi*, Una strategia a 360 gradi della Cassa per una professione più “attraente” (Guida al diritto 23/2022, 12-14, editoriale): commento a margine del «Rapporto sull’Avvocatura 2022» scritto a quattro mani dalla Cassa forense e dal Censis [*presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense]


in materia penale (misure cautelari): 

- Cass. SSUU pen. 30.9.21-3.5.22 n. 17156 (Guida al diritto 23/2022, 62 stralcio):

1. Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare va notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio. (Nella specie, un uomo accusato di duplice omicidio, detenzione e porto d’armi, occultamento di cadavere aveva chiesto la sostituzione del carcere con una misura meno gravosa)

2. In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all’art. 299, comma 4-bis, c.p.p., essa, in caso di decesso, va effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.

- (commento di) Carmelo Minnella, La vittima partecipa al procedimento solo compiendo specifiche azioni (Guida al diritto 23/2022, 72-78)


in materia penale (caporalato):

- Cass. pen. 4^, 23.2-16.5.22 n. 19143 (Guida al diritto 23/2022, 79 T, sotto il titolo: Lo sfruttamento senza stato di bisogno non integra il “reato di caporalato”): Ciò che differenzia il reato di cui all’art. 603-bis c.p. da quello di cui all’art. 22, comma 12-bis, lett. c), DLg 286/1998 è lo sfruttamento con «approfittamento dello stato di bisogno», che caratterizza la prima fattispecie incriminatrice, mentre l’altra, nel prevedere l’ipotesi dell’occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto aggravata dallo sfruttamento come configurato ai sensi dell’art. 603-bis, comma 3, c.p., non fa riferimento alcuno all’approfittamento dello stato di bisogno, appunto punito più gravemente ai sensi dell’art. 603-bis c.p., indipendentemente dallo status giuridico del lavoratore e dalla regolarità del suo soggiorno in Italia.

- (commento di) Giuseppe Amato, La decisione della Suprema corte fa chiarezza sulle diverse fattispecie (Guida al diritto 23/2022, 83-87)


 

c.s. 


 

Ogni popolo ha la giustizia che si merita.


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