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Guida al diritto (26/2021)

Carmine Spadavecchia • 9 luglio 2021

sulla riforma della giustizia penale:

- Gaetano Pecorella, Carriere separate e un doppio Csm per vere riforme che riformano (Guida al diritto 26/2021, 12-13, editoriale). I lavori della Commissione Luciani: mancano interventi incisivi necessari alla riforma dell’ordinamento giudiziario [*docente universitario, già presidente dell’Unione delle Camere penali italiane]



sul c.d. decreto assunzioni:

DL 9.6.2021 n. 80 [GU 9.6.21 n. 136], in vigore dal 10 giugno 2021] Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

- mappa del decreto a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 26/2021, 15-20)

- commenti:

- Andrea Alberto Moramarco, Per gli incarichi conferiti dalle Regioni scatta l’ora del contingentamento (Guida al diritto 26/2021, 21-22) [le novità]

- Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, Dalle assunzioni a tempo una chance per dipendenti giovani e competenti (Guida al diritto 26/2021, 23-25) [reclutamento di personale: lnovità dopo anni di blocco del turnover per ragioni di contenimento della spesa pubblica, che hanno impoverito la p.a. di risorse umane nei settori chiave che il PNRR intende sviluppare]

- Alessandro Basilico, Reclutamento personale in tre mosse: competenze, mobilità e nuovi accessi (Guida al diritto 26/2021, 26-30) [riforma della PA e riforma del sistema giudiziario sono le “riforme orizzontali” previste dal PNRR; punti qualificanti sono il riconoscimento del merito e la valutazione delle soft skills, ossia delle competenze trasversali e caratteriali per svolgere un determinato lavoro]

- Alessandro Basilico, Con la riforma dei due istituti regia unitaria per la formazione (Guida al diritto 26/2021, 31-34) [gli interventi su Formez Pa - Centro servizi, assistenza studi e formazione per l’ammodernamento delle PA e sulla SNA (scuola nazionale dell’amministrazione)

N.B. - Testo del decreto in Guida al diritto 25/2021 con i commenti (già segnalati) di:

- Nicola Graziano, Investimenti e riforme indirizzate a “tagliare” la durata dei giudizi (Guida al diritto 25/2021, 77- [l’Ufficio del processo] 

- Nicola Graziano, Personale in più per l’arretrato della Giustizia amministrativa (Guida al diritto 25/2021, 78-82) [l’Ufficio del processo]

- Nicola Graziano, Concorsi per titoli e prova scritta per un contingente di 5.410 unità (Guida al diritto 25/2021, 83-86) [reclutamento del personale]

- Davide Ponte, Un solo strumento per regole comuni su competenza, vigilanza e sanzioni (Guida al diritto 25/2021, 87-89) [piano integrato di organizzazione]

- Davide Ponte, Permanenza e mobilità temporanea, scatta la strategia antisviamento (Guida al diritto 25/2021, 90-91) [le risorse umane]t



in materia bancaria:

- Cons. Stato VI 31.5.21 n. 4169, pres. Sabatino, est. De Luca (Guida al diritto 26/2021, 88 solo massima): L’intervento normativo di cui al DL 3/2015 - L 33/2015, in materia di banche popolari, non viola l’art. 77 Cost. in quanto: è giustificato dalla straordinaria necessità e urgenza di avviare il processo di adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei; è volto a soddisfare le esigenze di rafforzamento patrimoniale, di competitività e di sicurezza delle banche popolari; non è qualificabile come riforma di sistema, non presentando una portata così ampia da caratterizzarsi come vera e propria riforma del sistema bancario, ma assumendo carattere settoriale e specifico ed è connotato da disposizioni destinate a operare immediatamente, stante l’urgenza di avviare ex lege il processo di trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni o di stabilire la regola generale sulla possibilità di prevedere limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio. Inoltre, esso non realizza un procedimento di delegificazione, giacché la Banca d’Italia non ha il potere di dettare una disciplina sostitutiva di quella primaria, ma è attributaria del solo potere di de- finire le condizioni tecniche che consentono alla banca di rispettare i coefficienti patrimoniali minimi stabiliti dalla normativa prudenziale europea. L’imposizione di un limite di attivo oltre il quale non può svolgersi l’attività bancaria secondo la forma giuridica della banca popolare è ragionevole e proporzionale. La limitazione del diritto al rimborso delle azioni del socio recedente, nella forma del rinvio per un periodo illimitato del suddetto rimborso e nella limitazione totale o parziale dell’importo rimborsabile, è legittima, anche se non può eccedere quanto necessario, tenuto conto della situazione prudenziale delle banche interessate.

- (commento di) Lucia Gizzi, Legittima la riforma delle banche popolari, soglia dimensionale necessaria per garantire stabilità al sistema (Guida al diritto 26/2021, 88-94) 



in tema di ordinanze di necessità:

- TAR Milano 1^, 19.5.21 n. 1214 (Guida al diritto 26/2021, 40): Lo stop alla vendita di alcolici dopo mezzanotte nei fine settimana e il divieto di utilizzo delle strutture esterne dei locali nello stesso lasso di tempo, dalle 24:00 alle 6:00, non sono misure sufficienti per tutelare i condomini dalla movida molesta. (Il TAR si pronuncia in sede di ottemperanza contro il Comune di Milano, riconoscendo le ragioni del condominio ricorrente e statuendo che l’A. ha il dovere di intervenire con urgenza ed efficacia, attraverso lo strumento delle misure extra ordinem di cui all’art. 50 Tuel, per rispondere alle richieste dei residenti a cui è tolta la quiete nelle ore notturne)



in materia elettorale:

- TAR Calabria 10.6.21 n. 515 (Guida al diritto 26/2021, 39): Nel rito elettorale si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge. Pertanto non è ammissibile, nemmeno in conseguenza di indagini penali in corso, né uno spostamento del termine decadenziale né un ampliamento del thema decidendi, in quanto incompatibili con un rito dai forti connotati di specialità, che prevede termini ridotti non solo per la sua proposizione, ma anche e soprattutto per la sua definizione. In caso contrario, infatti, non solo si ammetterebbe uno spostamento in avanti del termine di decadenza, in corrispondenza, ad esempio, dell’acquisita notizia dell’applicazione della prima misura cautelare, ma anche che il suddetto termine di decadenza possa ricominciare a decorrere in conseguenza degli ulteriori sviluppi delle indagini penali. 


in tema di diritti umani:

- Cedu 2^, 15.6.21, ric. 35786/19 (Guida al diritto 26/2021, 40): Il licenziamento di un dipendente pubblico per il solo fatto di avere messo «mi piace» su un post su Facebook costituisce violazione dell’art. 10 della Convenzione, che tutela la libertà di espressione. (La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna la Turchia per il licenziamento di una dipendente del ministero dell’istruzione, addetta alle pulizie, la quale aveva messo un likesui post di altri utenti che usavano toni accessi contro le politiche repressive delle autorità pubbliche e incoraggiavano la protesta contro tali pratiche. Per la Corte di Strasburgo anche se il post contiene dure critiche nei confronti delle autorità la cessazione del rapporto non è giustificata; inoltre, nel valutare la sanzione al dipendente, vanno considerate la popolarità del profilo su Facebook e la differenza tra condivisione di un messaggio e semplice «mi piace» sul post)


in tema di asilo:

- Corte di giust. Ue 3^, 10.6.21, causa C-901/19 (Guida al diritto 26/2021, 96 s.m.): Nelle richieste di protezione sussidiaria presentate da un cittadino di un Paese terzo alle autorità amministrative competenti, gli Stati membri non possono valutare l’esistenza di una minaccia sulla sola circostanza che la violenza indiscriminata possa essere qualificata come conflitto armato in base al rapporto tra numero delle vittime e popolazione. Il criterio quantitativo non può essere l'unico elemento per determinare la situazione di conflitto poiché le autorità nazionali, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva qualifiche, devono procedere a un esame complessivo di tutte le circostanze relative al caso di specie. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Protezione sussidiaria, per individuare l'esistenza di una reale minaccia serve un approccio globale quantitativo e qualitativo (Guida al diritto 26/2021, 96-98) 

 

sull’abuso del diritto (in materia di locazioni):

- Cass. 3^, 14.6.21 n. 16743 (Guida al diritto 26/2021, 37): In un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, laddove vi sia stata assoluta inerzia del locatore nell’escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia, costituisce abuso del diritto l’improvvisa richiesta di integrale pagamento. (Nella specie, una srl a gestione familiare aveva dato in locazione un appartamento di sua proprietà al figlio del socio maggioritario, anch’egli socio dell’azienda, senza chiedere il pagamento del canone per ben 7 anni, salvo poi procedere ad una richiesta integrale dopo alcune vicissitudini che avevano colpito la compagine societaria. Facendo applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. la SC statuisce che il credito nascente da un rapporto a esecuzione continuata, mai preteso sin dall’origine del rapporto negoziale, anche se formalmente menzionato nelle scritture contabili di una srl per più esercizi, in assenza di altri indici di segno contrario, può costituire fattore di generazione di un affidamento di oggettiva rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del socio) 



in tema di banche dati:

. Corte giust. Ue 5^, 3.6.21, causa C-762/19 (Guida al diritto 26/2021, 40): Un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto», procede a un’«estrazione» e a un «reimpiego» di tale contenuto, che «possono essere vietati dal costitutore di una siffatta banca di dati nei limiti in cui tali atti arrecano pregiudizio al suo investimento nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione di tale contenuto, vale a dire costituiscono un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento attraverso la normale gestione della banca dati in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. (Queste le conclusioni della Corte di giustizia Ue nell’individuare i confini nell’attività di estrazione e i criteri per raggiungere un equilibrio tra accesso alle informazioni e tutela degli investimenti in un’attività sul web). 



in tema di circolazione stradale:

- Cass. 3^, 13.5.21 n. 12901 (Guida al diritto 26/2021, 42 T, sotto il titolo: “Circolazione stradale: risarcito dall’assicurazione il proprietario del veicolo corresponsabile nel fatto”): In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno va interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Pertanto il proprietario del veicolo, che al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c. Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è pertanto, chiaramente, quello specifico del proprietario-trasportato e non quello del conducente del veicolo.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Una «bussola» interpretativa sul proprietario-trasportato (Guida al diritto 26/2021, 44-47)



 

c.s.



 

Rischi

- Chi non rischia nulla, non vince nulla, e a volte perde lo stesso

- Se l'umanità fosse stata guidata dal rischio zero, l'invenzione della ruota sarebbe di là da venire

- Il rischio esiste quando non sai quello che stai facendo (ovvero: se non capisci quello che ti viene proposto, non farlo) (Warren Edward Buffett)

- Quando si sente il bisogno di un abbraccio, si deve correre il rischio di chiederlo (Emily Dickinson)





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