Guida al diritto (34/2022)
sui poteri di un governo dimissionario:
- Giulio M. Salerno*, Governo a lavoro per “affari correnti”, il benessere del Paese resta la priorità (Guida al diritto 34/2022, 12-14, editoriale) [*ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]
sul c.d.
decreto semplificazioni:
DL 21.6.2022 n. 73 - L 4.8.2022 n. 122, Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 34/2022, 15-37) sotto il titolo: Decreto “semplificazioni”: con la conversione passa il doppio orale per l’esame avvocato 2022
- mappa delle principali novità (guida alla lettura, a cura di Laura Chiarella) (Guida al diritto 34/2022, 38-43)
- commenti:
- Laura Biarella, Inps ed Entrate devono segnalare le situazioni debitorie nelle imprese (Guida al diritto 34/2022, 44-46) [le novità]
- Aldo Natalini, Obbligatorio avvertire il contribuente sull’esito negativo dei controlli fiscali (Guida al diritto 34/2022, 47-49) [statuto del contribuente]
- Aldo Natalini, Vendita di immobili senza rendita per saldare i tributi non pagati (Guida al diritto 34/2022, 50-51) [procedure di riscossione coattiva dei tributi]
sulla
libertà di stampa:
- Cedu 3^, 30.8.22, ric. 52808/09, Sorokin c/ Russia (Guida al diritto 34/2022, 112 s.m.): Le autorità nazionali sono tenute a garantire la tutela della segretezza delle fonti del giornalista per assicurare che la collettività sia informata su questioni di interesse generale. Un giudice può autorizzare talune perquisizioni e il sequestro di alcuni dispositivi, ma solo se ciò è previsto da una legge e solo se le autorità nazionali dimostrino l’esistenza di un interesse superiore rispetto a quello della libertà di stampa. Il giudice nazionale deve sempre valutare, in anticipo rispetto all’adozione di un provvedimento, la possibilità di adottare misure meno dirompenti rispetto al sequestro dei dispositivi elettronici per evitare che sia intaccata la tutela delle fonti
- (commento di) Marina Castellaneta, Le autorità nazionali possono tutelare informazioni “segrete” ma senza intaccare la libertà di stampa (Guida al diritto 34/2022, 112-114). L’art. 10 della Convenzione assicura la libertà di ricevere o comunicare informazioni senza ingerenze delle autorità pubbliche.
in tema di
interdittiva antimafia:
- Corte cost. 19.7.22 n. 180, pres. Amato, red. Zanon (Guida al diritto 34/2022, 82 T, sotto il titolo: “Spetta al Legislatore bilanciare l’interdittiva con le condizioni di vita dell’imprenditore sospetto”): È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 DLg 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), denunciata dal TAR di Reggio Calabria sul rilievo che la mancata previsione del potere prefettizio di valutare l’incidenza dell’interdittiva antimafia sui mezzi di sostentamento per l’interessato e per la sua famiglia integrerebbe disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, in caso di adozione delle misure di prevenzione, dall’art. 67, comma 5, del medesimo decreto.
- (commento di) Alberto Cisterna, Un restyling necessario delle norme per non compromettere il contrasto (Guida al diritto 34/2022, 89-93). La sentenza (sentenza “monito”) sottolinea che le interdittive prefettizie possono compromettere non solo l’esistenza delle aziende, ma anche il sostentamento del titolare e del suo nucleo familiare.
in tema di
autotrasporto (noleggio con conducente):
- Con. Stato V, 11.7.22 n. 5756, pres. Lotti, est. Santini (Guida al diritto 34/2022, 58): L’operatore di noleggio con conducente (Ncc) con sede principale nella Ue non può lavorare in Italia col solo titolo ottenuto nel suo Paese, in quanto in materia di trasporti valgono le normative nazionali, come quella italiana che richiede l’autorizzazione di un Comune. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 56/2020) la L 15.1.1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) non pone una discriminatoria restrizione della concorrenza, bensì un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, perché impone gli stessi requisiti, non soggettivi ma oggettivi, sia ai cittadini italiani sia a quelli esteri. [Il CdS ribalta la pronuncia del TAR Lazio relativa a un Ncc italiano che si era stabilito in Slovenia tenendo a Roma, dove operava, solo una sede secondaria. La Polizia locale aveva multato l’Ncc in base all’art. 93 del codice della strada, che all’epoca vietava (salvo eccezioni) a residenti italiani di guidare veicoli con targa estera. e imponeva di reimmatricolare il mezzo in Italia salvo farlo subito uscire dal territorio nazionale. Nel caso del Ncc sloveno la Motorizzazione aveva negato le targhe italiane perché l'immatricolazione sarebbe stata a uso noleggio e per ottenerla occorre un titolo autorizzativo nazionale. Il nuovo art. 93-bis consente di guidare veicoli con targa estera a patto che i mezzi siano iscritti in un apposito registro presso il PRA (il Reve). La norma non considera il caso dei mezzi che in Italia sono immatricolabili solo con un titolo autorizzativo, per cui l’iscrizione al Reve non è vietata a un veicolo adibito a noleggio o ad altri usi che richiedono un titolo].
in tema di
incarichi
(trasparenza):
- Cons. Stato VI 28.7.22 n. 6654, pres. Simonetti, rel. Poppi (Guida al diritto 34/2022, 100 T, sotto il titolo: “Membri Cda delle università, i loro dati reddituali sono pubblicabili”): La sentenza 23.1.19 n. 20 della Corte costituzionale - che ha dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 1-bis DLg 33/2013, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari degli incarichi dirigenziali, […..], anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, DLg 165/2001 - deve ritenersi esplichi effetti unicamente in ordine alla posizione di titolari di incarichi dirigenziali e non anche su quelle dei titolari di incarichi di indirizzo politico la cui sottoposizione agli obblighi di trasparenza rafforzata resta disciplinata dal comma 1 della medesima disposizione normativa. Ne deriva che per questi ultimi non opera l’effetto sospensivo di cui all’art. 1, comma 7, DL 162/2019 prorogato dall’art. 1, comma 16, del successivo DL 183/2020. A tali fini, la posizione dei componenti dei consigli di amministrazione delle Università va assimilata a quella dei titolari di poteri di indirizzo politico in ragione della sostanziale omogeneità concettuale tra la funzione di «indirizzo politico» e quella di «indirizzo strategico» che compete ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo implicanti una diretta incisione. sulla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo.
- (commento di) Davide Ponte, Se l’incarico non è di tipo dirigenziale va sotto l’ombrello della trasparenza (Guida al diritto 34/2022, 106-109)
in tema di
difesa in giudizio (conflitto di interessi):
- Cass. 2^, 17.8.22 n. 24839 (Guida al diritto 34/2022, 71-71, annotata da Mario Piselli): Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio.
in tema di
lavoro (licenziamento):
- Corte cost. 22.7.22 n. 183, pres. Amato, red. Sciarra (Guida al diritto 34/2022, 60 stralcio, sotto il titolo “Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: serve riforma jobs act per maggiori tutele”): È indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo. [La Corte dichiara inammissibili le censure sull’indennità prevista dal c.d. Jobs Act per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese (art. 9, comma 1, DLg 4.3.2015 n. 23, Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), ma rivolge un monito al legislatore perché intervenga in materia. Secondo la Corte un’indennità costretta entro l’esigui divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l’esigenza di adeguarne l’importo alla specificità di ogni singola vicenda e non rappresenta un rimedio congruo e coerente con i requisiti di adeguatezza e dissuasività affermati dalle sentenze 194/2018 e 150/2020 della Corte stessa: ciò in quanto lo scarto limitato tra minimo e massimo di legge conferisce rilievo preponderante se non esclusivo al numero dei dipendenti, criterio che, in un quadro segnato dall’evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi non offre elementi per determinare l’ammontare dell’indennità secondo le peculiarità di ogni singola vicenda]
- (commento di) Francesco Ciampi, Indennizzo esiguo senza riassunzione non garantisce equilibrio ed equità (Guida al diritto 34/2022, 64-69).
La riforma del 2012 (L 28.6.2012 n. 92, c.d. riforma Fornero) ha frantumato la tutela apprestata in precedenza dall’art. 18 Statuto lavoratori. Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma non a tutele crescenti, la disciplina dei licenziamenti è quella prevista dalla legge del 2012. Successivamente è intervenuto il c.d. Jobs Act (Dlg 4.3.2015 n. 23) il cui art. 9 contiene la disposizione denunciata come incostituzionale in relazione alla Carta sociale europea (ratificata e resa esecutiva con L 9.2.1999 n. 30). Nella specie, una lavoratrice con rapporto di lavoro instaurato dopo il l7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del DLg 23/2015, c.d. Jobs Act), era stata licenziata da un datore di lavoro privo dei requisiti dimensionali.
sulle
spese di giudizio
(compensazione):
- Cass. 2^, 21.6.22 n. 20049 (Guida al diritto 34/2022, 56): Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere. (Nella specie il giudice a quo, con una motivazione coerente sul piano logico, aveva giustificato la compensazione integrale delle spese alla luce della particolare laboriosità dell’indagine testimoniale e peritale resasi necessaria per accertare l’usucapione del bene oggetto di controversia)
c.s.
Sapere
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Il popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente (Indro Montanelli)
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Ogni generazione deve riprendere sulle spalle, come nel mito di Sisifo, la fatica di appropriarsi del sapere (Giancristiano Desiderio)
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Studiate. Anche se nella vita è meglio furbi che colti. Anzi proprio per questo. Per non arrendersi a chi vi vorrebbe più furbi che colti. Perché la cultura rende liberi, critici e consapevoli. Non rassegnatevi a chi vi vorrebbe opportunisti, docili e senza sogni. Studiate. Meglio precari oggi che servi per sempre. (Ilvo Diamanti)
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Colti, enciclopedici, molte lingue, molto interessanti … ma niente saggezza. La saggezza è un'altra cosa. Non è sapere, è conoscere (Piero Scanziani, da "Entronauti", incontro con gli scienziati USA)
- Il puro conoscitore si limita a sapere o a non sapere o a sapere dubitando (Elémire Zolla)