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Urbanistica e appalti (4/2022)

Carmine Spadavecchia • 21 settembre 2022

sul PNRR:

- Luca R. Perfetti, Derogare non è semplificare. Riflessioni sulle norme introdotte dai decreti semplificazioni ed in ragione del PNRR nella disciplina dei contratti pubblici (Urban. e appalti 4/2022, 441-457) s

- Biagio G. Di Mauro, Il diritto dei borghi nel PNRR: verso una (stagione di) rigenerazione urbanisticamente orientata alla conservazione e allo sviluppo dei valori locali (Urban. e appalti 4/2022, 458-471)


in tema di appalti (garanzia provvisoria):

- Ad. plen. 26.4.22 n. 7, pres. Frattini, est. Lopilato (Urban. e appalti 4/2022, 473 T): L’art. 93, comma 6, DLg 1.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)», delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione e il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione.

- (commento di) Lorenzo Ieva, La garanzia provvisoria (nella gara) assicura la stipulazione del contratto (dopo la gara), non altre vicende (intranee alla gara) (Urban. e appalti 4/2022, 477-480)


in tema di appalti (termine per l’impugnazione - Convenzione Consip):

- Cons. Stato III 28.3.22 n. 2261, pres. Corradino, est. Tulumello (Urban. e appalti 4/2022, 481 T):

1. Al provvedimento amministrativo di adesione a Convenzione della Centrale di Committenza regionale non è applicabile la disciplina di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. relativa alla notifica del ricorso giurisdizionale, vertendosi invece in punto di comunicazione dei provvedimenti amministrativi e dovendosi semmai verificare l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 21-bis legge 241/1990.

2. Non rileva la natura dell’atto impugnato (provvedimento di adesione a Convenzione piuttosto che “aggiudicazione” in senso proprio) ai fini dell’applicabilità dei principi enucleati dall’Ad. Plen. n. 12/2020, essendo la portata degli artt. 120, comma 5, c.p.a. e 29, DLg 50/2016 riferita al concetto di “affidamento” in termini ampi e generici, con la conseguente decorrenza del termine per impugnare gli atti delle procedure di affidamento dei contratti dalla pubblicazione completa di questi sul sito istituzionale dell’amministrazione aggiudicatrice. 

3. È onere dell’aggiudicatario di Convenzione Consip consultare il profilo del Committente per verificare la pubblicazione sul sito dell’atto di affidamento asseritamente lesivo (atto di adesione a Convenzione regionale), trattandosi di condotta esigibile a fronte di alcune condizioni quali la presenza di una diffida generica o altro scambio di note tra operatore e PA che, pur non dimostrando la piena conoscenza del provvedimento impugnato in data anteriore alla sua pubblicazione, evidenzia però la consapevolezza di questi circa la sua imminente adozione con la conseguente configurabilità di un analogo onere di consultazione del sito in capo al partecipante alla gara quanto in capo all’impresa comunque esclusa dalla commessa la quale avendo avuto altrimenti conoscenza della prossima adozione dell’atto lesivo si sia inserita in un contesto procedimentale tentando in via stragiudiziale (con istanza di autotutela) di evitare l’effettiva adozione del provvedimento la cui pubblicazione sul sito è dunque idonea a far percepire il contenuto e la lesività dello stesso.

4. La Convenzione Quadro suddivisa in lotti territoriali bandita da una Centrale acquisti regionale non può essere estesa, in assenza dell’espressa previsione di apposite clausole in tal senso, ad enti diversi da quelli specifica- mente indicati, dovendosi optare per il confronto concorrenziale e non apparendo ragionevole che un’offerta economica elaborata da un concorrente in relazione ad un lotto territoriale contiguo alla propria sede possa poi vincolarlo a rendere le medesime prestazioni, allo stesso prezzo, in favore di amministrazioni dislocate nei più disparati contesti territoriali, solo perché ricomprese in ambito regionale.

- (commento di) Margherita Armitrano Zingale, Atto amministrativo di adesione a Convenzione del soggetto aggregatore: esigibilità della condotta del potenziale controinteressato (Urban. e appalti 4/2022, 484-489)


in tema di appalti (interpello post risoluzione consensuale):

- Cons. Stato V 7.3.22, pres. Caringella, est. Caminiti (Urban. e appalti 4/2022,491 T): Le stazioni appaltanti, al verificarsi delle ipotesi tassative indicate nell’art. 110 DLg 50/2016 (codice contratti pubblici), sono tenute ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Tuttavia, la previsione della norma citata prevede ipotesi tassative, in quanto sottrae al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, pertanto è di stretta interpretazione.

- (commento di) Andrea Ruffini, Inapplicabilità dell’istituto dell’interpello in caso di risoluzione consensuale del contratto di appalto (Urban. e appalti 4/2022, 492-495) 


in tema di appalti (affidamento al secondo classificato):

- TAR Piemonte 2^, 2.3.22 n. 169, pres. Bellucci, est. Faviere (Urban. e appalti 4/2022, 543 T): Il subentro nel contratto del secondo classificato, dopo che, per qualunque ragione, sia venuto meno il precedente rapporto contrattuale, deve avvenire alle condizioni proposte dal subentrante e deve essere inteso come nuovo affidamento. Sul piano processuale, pertanto, si considera al pari di un provvedimento di affidamento, impugnabile nei termini ridotti previsti dall’art. 120 c.p.a. 

- (commento di) Maurizio Zoppolato, Il subentro del secondo classificato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e la confusione con il subentro per inefficacia del contratto (Urban. e appalti 4/2022, 544-547)


in tema di appalti (criteri ambientali minimi):

- Cons. Stato IV 22.10.21 n. 7093, pres. Giovagnoli, est. Rotondo (Urban. e appalti 4/2022, 519 T): È da considerarsi ragionevole la previsione dell’art. 34 DLg 50/2016, che dispone l’obbligo di inserire i Criteri Ambientali Minimi nelle sole procedure ad evidenza pubblica, con conseguente esclusione di tale obbligo per gli affidamenti in house, posto che dette clausole contrattuali rappresentano un costo per l’operatore di mercato che, al momento della progettazione della procedura ad evidenza pubblica, è giusto venga debitamente considerato dalla stazione appaltante nella determinazione dell’importo a base di gara.

- (commento di) veronica Filippi, I criteri ambientali minimi non si applicano agli affidamenti in house (Urban. e appalti 4/2022, 526-535)


in tema di appalti (false dichiarazioni):

- TAR Bari 3^, 23.3.22 n. 406, pres. Ciliberti, rel. Dibello (Urban. e appalti 4/2022, 536 T): La dichiarazione non veritiera resa dall’impresa detentrice di un impianto di smaltimento di fanghi non può provocare in alcun modo l’esclusione dalla gara del soggetto che ad essa partecipa in qualità di intermediario, non potendosi porre a carico di quest’ultimo l’onere di vigilare sul corretto modus operandi del terzo nel segmento di mercato oggetto di appalto pubblico. 

- (commento di) Stefano Calvetti, False dichiarazioni e responsabilità per fatto altrui del concorrente-intermediario (Urban. e appalti 4/2022, 538-542) 


in tema di appalti (avvalimento)

- TAR Bologna 1^, 15.2.22 n. 170, pres. Migliozzi, est. Amovilli (Urban. e appalti 4/2022, 558 T): In caso di mancata presentazione di copia del contratto di avvalimento, l’offerente, una volta attivato il soccorso istruttorio, deve produrre il contratto di avvalimento dimostrandone la stipulazione in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. A tal proposito occorre che la data di sottoscrizione sia certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. ovvero che risulti da atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrazione con la precisazione che la sottoscrizione può avvenire anche digitalmente purché con marcatura temporale. 

- (commento di) Giovanni Mangialardi, Mancata allegazione del contratto di avvalimento e soccorso istruttorio (Urban. e appalti 4/2022, 559-563) 


in tema di contratti pubblici (modifica):

- Tar Toscana 1^, 25.2.22 n. 228, pres. Pupilella, est. Gisondi (Urban. e appalti 4/2022, 549 T): Il principio d’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto, ma preclude le sole modifiche “sostanziali”, pertanto, nel caso in cui, tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto, intervengano sopravvenienze che alterano in misura significativa l’equilibrio contrattuale, l’Amministrazione può deliberare una modifica delle condizioni contrattuali al fine di adeguarle alle nuove circostanze, ai sensi e nei limiti degli artt. 106 e 175 codice contratti pubblici. 

- (commento di) Alessandro Enrico Basilico, Modifiche dei contratti pubblici prima della loro stipulazione. Una prospettiva pragmatica (Urban. e appalti 4/2022, 551-557) 


sulla autotutela (in presenza di parere precontenzioso Anac):

- Cons. Stato V 14.2.22 n. 1036, pres. Saltelli, rel. Manca (Urban. e appalti 4/2022, 505-): Anche se non risulta che le parti abbiano espresso il loro unanime consenso a vincolarsi al contenuto del parere dell’ANAC e pur dovendo considerare il parere espresso dall’Autorità come non vincolante, tale parere di precontenzioso (che si esprima nel senso della illegittimità dell’atto), in ragione delle funzioni di vigilanza e controllo che l’art. 213 Codice contratti pubblici conferisce all’Autorità, determina l’attenuazione del dovere di motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico specifico e concreto all’annullamento d’ufficio. 

- (commento di) Augusto di Cagno, Gli effetti del parere di precontenzioso dell’ANAC sul potere di riesame dell’atto amministrativo (Urban. e appalti 4/2022, 507-517) 


in materia edilizia (rigenerazione urbana):

- Francesco Follieri e Marco Ciracì (a cura di), La rigenerazione urbana (Urban. e appalti 4/2022, 572-580)


in materia edilizia (demolizione):

- Cass. pen. 3^, 5.4.22 n. 12529 (Urban. e appalti 4/2022, 567-8): In materia edilizia, la verifica dell’esistenza di criticità in relazione all’attualità e alla concretezza dell’interesse pubblico perseguito non incide di per sé sull’esplicazione del potere discrezionale dell’Amministrazione, quanto, piuttosto, risponde all’obbligo del giudice penale di sindacare l’effettivo rispetto dei requisiti obiettivi della delibera comunale e, dunque, la sussistenza delle prevalenti esigenze pubbliche, avendo natura eccezionale l’ipotesi in cui intervenga una delibera comunale che dichiari l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato. (In sintesi, sono sindacabili le delibere comunali generiche e standardizzate che non indichino interessi pubblici concreti prevalenti sulla demolizione).


sul ricorso straordinario al Capo dello Stato:

- Cons. Stato I 15.2.22 n. 361 (parere), pres. Torsello, est. Carpentieri (Urban. e appalti 4/2022, 496 T): 1. La data iniziale per il computo del termine di sessanta giorni per la notifica dell’opposizione alla trattazione in sede straordinaria del ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere individuata, non già nel giorno di ricezione del ricorso da parte del competente Ministero della giustizia, bensì nella data di presentazione del ricorso - per quanto inammissibile - all’Autorità che ha emanato l’atto impugnato. 2. Spetta al Consiglio di Stato in sede straordinaria e non al giudice della riassunzione, la cognizione della questione relativa alla tempestività della notifica dell’atto di opposizione alla trattazione in sede straordinaria. 

 - (commento critico di) Alessandra Dapas e Luigi Viola, Opposizione alla trattazione in sede straordinaria, trasposizione del ricorso e (relative) incertezze processuali (Urban. e appalti 4/2022, 497-504) 


 

c.s.


 

Ambiente e ambientalismo

- L'ambientalismo è politica, e fa male all'ambiente (Giancristiano Desiderio)

- Dio non è morto, Dio è diventato verde, e in sacrificio chiede la morte dell'Occidente (Giulio Meotti, "Il Dio Verde. Ecolatria e ossessioni apocalittiche")

- Non dobbiamo salvare il pianeta, ma noi stessi (Maurizio Ferraris, sull'ambientalismo come nuova religione)


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