sulla riforma della giustizia tributaria:
L 31.8.2022 n. 130 (GU 1.9.22 n. 204, in vigore dal 16 settembre 2022), Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario
- testo della legge (Guida al diritto 35/2022, 11-30)
- commenti:
- Giuseppe Melis*, Giustizia tributaria: obiettivi centrati, ma restano problemi ancora aperti (Guida al diritto 35/2022, 5-10, editoriale) [*ordinario di Diritto tributario presso l’Università “Luiss-Guido Carli”, avvocato, dottore commercialista, revisore contabile]
- Nicola Graziano, Effetto deflattivo sull’arretrato condizionato dall’attuazione (Guida al diritto 35/2022, 31-32) [le novità]
- Nicola Graziano, Sul passaggio dei magistrati ordinari le tante incognite dell’operazione (Guida al diritto 35/2022, 33-39) [concorso e reclutamento: a pag. 37, in sintesi, gli step attuativi, concorsuali e di autogoverno]
- Nicola Graziano, La selezione per esami dei magistrati alimenta annualmente il nuovo ruolo (Guida al diritto 35/2022, 40-43) [il concorso]
- Nicola Graziano, Elezioni del Cpgt: rischio “ingorgo” per la rappresentanza togata (Guida al diritto 35/2022, 44-47) [l’organizzazione]
- Domenico Pagliuca, Giudice unico per la causa che non supera i tremila euro (Guida al diritto 35/2022, 48-53) [le modifiche al rito]
- Aldo Natalini, Cade il divieto della prova per testi: ammessa la testimonianza scritta (Guida al diritto 35/2022, 54-57) [l’onere della prova]
- Aldo Natalini, Per i ricorsi davanti alla Suprema corte parte la pace fiscale ma con le soglie (Guida al diritto 35/2022, 58-64) [la nuova sanatoria]
sul DL trasporti:
DL 16.6.2022 n. 68 - L 5.8.2022 n. 108, Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- testo del decreto (Guida al diritto 35/2022, 66-90)
- mappa del decreto (a cura di Laura Biarella) con le novità principali (Guida al diritto 35/2022, 91-95)
- commento di Laura Biarella, Giudizi amministrativi e risorse Pnrr: il colpo di acceleratore sui tempi (Guida al diritto 35/2022, 96-98)
in tema di abusi edilizi:
- Cass. pen. 3^, 6.9.22 n. 32753 (Guida al diritto 35/2022, 104): I motivi legati alla pandemia non sono più sufficienti a bloccare la demolizione delle case costruite abusivamente: una volta esaurita, infatti, la fase contingente del lockdown, cui conseguiva il confinamento delle persone e l’obbligatoria presenza in casa, sono venute meno le ragioni ostative all’operatività dell’ordine di demolizione (sanzione amministrativa accessoria irrogata con la sentenza penale), salve le condizioni di salute dell’occupante l’immobile che, ove provate (cosa non avvenuta nel caso di specie), risultino in concreto impeditive dell’esecuzione dell’ordine demolitorio.
in tema di immigrazione:
- Cass. 1^, 5.9.22 n. 26089 (Guida al diritto 35/2022, 100): Spetta il permesso di soggiorno per motivi umanitari al migrante che abbia la seria intenzione di integrarsi in Italia attestata dallo studio dell’italiano e dallo svolgimento di lavoro anche non stabile. (Il migrante, nigeriano, aveva prodotto certificati scolastici attestanti una buona padronanza della lingua italiana e un contratto di lavoro a tempo determinato dal 2018. La Corte d’appello aveva negato che ciò bastasse ad ottenere il permesso).
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 7.9.22, causa C-624/20 (Guida al diritto 35/2022, 105):
1. La Direttiva 25.11.2003 n. 2003/109/CE del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, attuata con DLg 8.1.2007 n. 3, non esclude dal suo ambito di applicazione il soggiorno del cittadino di un Paese terzo in qualità di familiare di un cittadino Ue.
2. La direttiva esclude dal suo ambito di applicazione solo i cittadini di Paesi terzi che soggiornano per motivi temporanei (ad esempio come persone “alla pari”, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati), o il cui permesso di soggiorno sia stato formalmente limitato.
3. Il cittadino di un Paese terzo, provvisto di titolo di soggiorno come familiare di un cittadino Ue, può acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo se soddisfa le condizioni previste dal diritto dell’Unione, ossia, oltre ad avere soggiornato legalmente e ininterrottamente nel territorio dello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della domanda, possa comprovare di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari senza fare ricorso l sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, nonché di un’assicurazione di malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini in detto Stato.
4. Lo Stato membro interessato può del pari esigere che i cittadini di Paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione previste dalla normativa nazionale.
in tema di insegnamento universitario (lingua):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 7.9.22, causa C-391/20 (Guida al diritto 35/2022, 105): Gli Stati membri possono legittimamente prevedere che l’insegnamento superiore universitario sia dispensato nella propria lingua ufficiale. Poiché però tale previsione incide direttamente sulla libertà di stabilimento all’interno della Ue, questa va considerata una restrizione al suo esercizio e deve quindi essere giustificata e proporzionata al raggiungimento dell’obiettivo di garantire l’identità nazionale. È legittima la legge lettone che impone l’utilizzo della sola lingua ufficiale nell’insegnamento superiore: essa non viola la libertà di stabilimento anche perché prevede eccezioni che consentono l’uso della lingua di altri Stati membri e non sono in grado di porre nel nulla l’obiettivo di preservare l’identità nazionale. Le leggi speciali che in Lettonia permettono a due atenei l’impiego di altre lingue ufficiali della Ue realizzano il giusto equilibrio tra l’obiettivo di tutela dell’identità nazionale e il rispetto dello specifico obbligo eurounitario di realizzare una proficua ed effettiva cooperazione in materia di insegnamento universitario. In tal modo infatti l’obiettivo della libertà di stabilimento risulta limitato solo per quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo identitario del singolo Stato Ue.
sulla tutela dei consumatori:
- Corte giust. Ue, 8.9.22, cause riunite da C-80/21 a C-82/21 (Guida al diritto 35/2022, 105-106): Il giudice non può applicare una norma suppletiva o un’interpretazione utile al mantenimento in vita del contratto ove il consumatore si opponga alla modifica o alla sostituzione della clausola abusiva che di per sé rende nullo l’intero contratto. Il termine di prescrizione del diritto del consumatore al rimborso non può che decorrere (dies a quo) dal momento in cui la parte debole del contratto prende coscienza dell’abusività e quindi della nullità della clausola che la svantaggia. Ove la dichiarazione di abusività della clausola travolga l’intero contratto invalidandolo e il consumatore sia stato informato di tale conseguenza e vi abbia consentito, non sembra che la declaratoria ad opera del giudice comporti “conseguenze particolarmente dannose” ai sensi della direttiva. (Nella specie, si trattava di mutui ipotecari, conclusi in Polonia per l’acquisto di immobili ed espressi in franchi svizzeri anziché in zloty polacchi. La clausola stabiliva: che i mutui fossero registrati nella valuta estera e messi a disposizione dei consumatori in quella nazionale, applicando quale prezzo di conversione il tasso di cambio di acquisto del franco svizzero rispetto allo zloty polacco; che il prezzo di conversione applicabile al momento del rimborso delle rate mensili dei mutui fosse invece quello corrispondente al tasso di cambio di vendita della moneta estera rispetto a quella nazionale)
in materia di lavoro (prescrizione):
- Cass. lav. 6.9.22 n. 26426(Guida al diritto 35/2022, 102): Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L 92/2012 (riforma Fornero) e del DLg 23/2015 (Jobs Act), mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. [Con la riforma Fornero e il Jobs Act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche in corso di svolgimento del medesimo: non è dubbio infatti che le modifiche dell’art. 18 L 300/1970 abbiano comportato il passaggio da un’automatica applicazione, a ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento, della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (accertamento di illegittimità/illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero solo risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura c.d. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”). Pertanto, la prescrizione decorre in corso di rapporto esclusivamente quando la reintegrazione non soltanto sia, ma anche appaia la sanzione contro ogni illegittima risoluzione del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del vecchio testo dell’art. 18, anteriore alla legge 92/2012]
in materia tributaria (Irap):
- Cass. 6^, 6.9.22 n. 26183 (Guida al diritto 35/2022, 101): L’Irap non è automaticamente dovuta dal titolare dell’impresa familiare: occorre sempre accertare il concreto apporto fornito dal collaboratore all’attività dell’imprenditore o del professionista. (Nella specie, la moglie del ricorrente svolgeva compiti di segreteria e partecipava al 15% degli utili. Ribadendo l’orientamento già espresso dalle SU nel 2016, la SC ha bocciato l’affermazione delle commissioni tributaria secondo cui l’impesa familiare sarebbe di per sé impresa organizzata, e sussisterebbe quindi sempre uno dei presupposti dell’imposta regionale, ossia un’autonoma organizzazione in grado di determinare quel valore aggiunto “tassabile” dell’attività svolta dal contribuente, imprenditore o lavoratore autonomo. Il giudice di rinvio dovrà indagare pertanto se il contributo della moglie si esaurisse o meno nell’esecuzione di compiti meramente esecutivi: in caso affermativo, l’Irap non sarebbe dovuta dal marito, titolare dell’impresa familiare)
in materia tributaria (estratto del ruolo):
- Cass. SSUU 6.9.22 n. 26283 (Guida al diritto 35/2022, 101): In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis DL 21.10.2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla L 17.12.2021 n. 215, col quale si è novellato l’art. 12 DPR 29.9.1973 n. 602 inserendo il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101,104, 113 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della Cedu e all’art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione.
[Le SU ritengono superato il principio della tutela immediata affermato nel 2015 a seguito dell’ampliamento delle tutele esperibili. In caso di omessa o invalida notifica della cartella, il contribuente può contestare dinanzi al giudice tributario il primo titolo ricevuto. Con la nuova norma il legislatore ha qualificato l’estratto del ruolo come mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, escludendone l’impugnabilità ad eccezione di precise ipotesi individuate. Le SU hanno ritenuto la norma non di interpretazione autentica (perché così non è stata qualificata né emerge dalla lettura del testo), così escludendone la valenza retroattiva. Con la nuova disposizione il legislatore ha regolato i casi specifici di “azione diretta” dinanzi a una invalida notificazione della cartella dalla quale potrebbe scaturire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione. Ne consegue che i ricorsi pendenti avverso l’estratto del ruolo non sono automaticamente inammissibili: ma alla luce della nuova normativa i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento dell’impugnazione; in armonia col principio del giusto processo (art. 111 Cost.) tale dimostrazione può essere fornita anche durante il processo]
c.s.
Dare nomi sbagliati alle cose è aumentare le disgrazie del mondo (Albert Camus)