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Guida al diritto (43/2022)

Carmine Spadavecchia • 24 novembre 2022

sulla riforma Cartabia (che ex art. 6 DL 31.10.2022 n. 162 entrerà in vigore il 30 dicembre 2022) e il decreto giustizia:

DLg 10.10.2022 n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari [riforma Cartabia]

DL 31.10.2022 n. 162 [GU 31.10.22 n. 255, in vigore dal 31 ottobre 2022], Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali [decreto giustizia] 

- mappa del DLg 150/2022 (riforma Cartabia) sotto il titolo “Dal processo in assenza alle impugnazioni, così il rito penale viene rivoluzionato” (Guida al diritto 43/2022, 13-22) 

- commenti:

- Giorgio Spangher*, Processo penale, il nuovo scenario e l’impatto con le scelte riformatrici (Guida al diritto 43/2022, 10-12, editoriale) [professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università di Roma La Sapienza]

- Aldo Natalini, Un regime transitorio ad hoc sull’assenza nei procedimenti pendenti (Guida al diritto 43/2022, 23-24) [processo in assenza e rimedi]

- Aldo Natalini, Messa alla prova su richiesta del Pm e per tutti i delitti a citazione diretta (Guida al diritto 43/2022, 25-30) [sospensione del procedimento con Map: la messa alla prova (c.d. probation processuale, collocata dalla Corte costituzionale - sent. 240/2015 - nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio) consiste in condotte riparatorie volte a eliminare le conseguenze dannose del reato, ove possibile con misure risarcitorie del danno, nell’affidamento dell’imputato ai servizi sociali e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità]

- Renato Bricchetti, Patteggiamento: inutilizzabile nei giudizi civili e tributari (Guida al diritto 43/2022, 31-34) [riti alternativi] 

- Renato Bricchetti, Altro sconto di un sesto della pena se non si impugna l’abbreviato (Guida al diritto 43/2022, 35-36) [riti alternativi: unico incentivo al patteggiamento è la previsione di inefficacia e inutilizzabilità della sentenza patteggiata ai fini della prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi]

- Renato Bricchetti, Il reato non può essere estinto senza pagare la pena pecuniaria (Guida al diritto 43/2022, 37-40) [riti alternativi: nella sostituzione della pena pecuniaria alla pena detentiva, il ragguaglio si basa sulla previsione che un giorno di pena possa valere da 5 a 250 euro] 

- Aldo Natalini, Calendario obbligatorio per le udienze e “sforbiciata” al rinnovo delle prove (Guida al diritto 43/2022, 41-44) [il giudizio di primo grado]

- Aldo Natalini, Catalogo della citazione diretta esteso ai reati non complessi (Guida al diritto 43/2022, 45-50) [il rito monocratico]

- Aldo Natalini, Udienza-filtro predibattimentale: l’arma per evitare processi inutili (Guida al diritto 43/2022, 51-58) [il rito monocratico]

- Carmelo Minnella, Per ridurre il numero delle cause si cambia binario dal penale al civile (Guida al diritto 43/2022, 59-66) [le impugnazioni]

- Carmelo Minnella, Trattazione del giudizio di appello, l’oralità diventa un’eccezione (Guida al diritto 43/2022, 67-74) [le impugnazioni]

- Carmelo Minnella, Difetto di competenza per territorio, “mano libera” della Suprema corte (Guida al diritto 43/2022, 75-82) [le impugnazioni]

- Fabio Fiorentin, Percorso guidato per il giudice nella scelta delle pene sostitutive (Guida al diritto 43/2022, 83-92) [le nuove sanzioni: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutive, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva] [a pagg. 86-90 prospetto riassuntivo del percorso attuativo della “Cartabia”]


in tema di appalti:

- Cons. Stato III 21.10.2022 n. 9003, pres. Greco, est. Tulumello (Guida al diritto 43/2022, 97): La partecipazione a una gara tramite due imprese formalmente distinte ma riconducibili allo stesso centro decisionale elude la finalità della suddivisione in lotti consentendo di fatto all'unitaria realtà imprenditoriale di aggiudicarsi la metà dell’oggetto del contratto complessivamente inteso e disattendendo l’obiettivo che la legge di gara mira a ottenere. Quando, pur nell’apparente diversità soggettiva delle offerte presentate per lotti diversi, plurimi e univoci indici sintomatici rivelano il dato oggettivo della sostanziale unicità dell’offerta prestazionale, si è in presenza non di un mero collegamento societario, ma piuttosto di una sostanziale identità imprenditoriale e aziendale dietro lo schermo formale di una diversità soggettiva apparente: in tal caso l’applicazione del vincolo di aggiudicazione risponde non solo all’esigenza di tutelare l’interesse proconcorrenziale, ma anche a proteggere l’affidamento riposto dal committente sulle reali caratteristiche imprenditoriali dello specifico soggetto tenuto a rendere la prestazione.


in tema di condominio:

- Cass. 2^, 11.10.22 n. 29621 (Guida al diritto 43/2022, 100 annotata da Mario Piselli): Il mutamento di destinazione d’uso di una unità immobiliare può essere impedito dal condominio solo se detta limitazione sia prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale, né tale scopo può essere indirettamente perseguito frapponendo ostacoli all’uso dei servizi comuni indispensabili all’eventuale mutamento, in violazione del diritto del condomino di esercitare sui beni comuni i poteri attribuitigli dall’art. 1102, comma 1, c.c.


in tema di sindacati (maggiore rappresentatività): 

- Cons. Stato III 26.9.22 n. 8300, pres. Noccelli, et. Ferrari (Guida al diritto 43/2022, 96): Va escluso ogni automatismo tra sufficiente rappresentatività nazionale di un sindacato e maggiore rappresentatività comparata dello stesso con le altre associazioni sindacali operanti nel settore di riferimento. Infatti, il concetto di sindacato “comparativamente più rappresentativo” ha, nel tempo, preso il posto del criterio della “maggiore rappresentatività”, introdotto dall’art. 19 L 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e criticato perché attributivo di rendite di posizione a favore di associazioni sindacali che venivano sottratte all’accertamento della loro effettiva rappresentatività solo perché aderivano alle tre più importanti confederazioni presenti a livello nazionale (Cgil, Cisl e Uil). Diversamente dal concetto di “maggiore rappresentatività”, la definizione di associazioni “comparativamente più rappresentative” presuppone una selezione delle associazioni sindacali basata su una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse: ciò al fine di commisurare il godimento di determinate prerogative alla effettiva capacità rappresentativa delle organizzazioni soggette al giudizio comparativo. Pertanto, il concetto di rappresentatività comparata (e non più presunta) risulta incompatibile con ogni riconoscimento aprioristico ed irreversibile della rappresentatività in capo ad un’organizzazione sindacale - ancorché tradizionalmente e storicamente rappresentativa - ed impone, di converso, una costante verifica ed un aggiornamento del confronto tra le organizzazioni sindacali sulla base di indici oggettivamente verificabili e contendibili (Corte cost. 4.12.95 n. 492): indici coniati, soprattutto dalla giurisprudenza, per misurare il requisito della rappresentatività, sulla base dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato (Corte cost. 26.1.90 n. 30). Tra detti indici vanno annoverati la consistenza numerica, l'equilibrata presenza di un ampio arco di settori produttivi, un’organizzazione estesa a tutto il territorio nazionale, l'effettiva partecipazione - con caratteri di continuità e di sistematicità - alla contrattazione collettiva (Cass. lav., 10.7.1991 n. 7622; 22.8.1991 n. 9027).


in tema di prove (messaggi WhatsApp):

- Cass. pen. 2^, 19.10.22 n. 39529 (Guida al diritto 43/2022, 96): Il testo di un messaggio fotografato dalla PG sul display di un dispositivo ha natura di documento, la cui corrispondenza all’originale è asseverata dalla qualifica dell’agente che effettua la riproduzione. L’utilizzabilità del contenuto dei messaggi WhatsApp scaricati sul PC della persona offesa deriva da e consegue all’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa. Ne consegue che ai fini probatori, nell’ambito del procedimento penale, non occorre estrarre i messaggi WhatsApp mediante la procedura della c.d. copia forense, ma è sufficiente che la persona offesa: a) faccia fotografare da un agente di PG il messaggio WhatsApp dal display del cellulare; b) scarichi sul proprio PC i messaggi WhatsApp ricevuti.


in tema di spese processuali (soccombenza reciproca):

- Cass. SSUU 31.10.22 n. 32061 (Guida al diritto 43/2022, 94): La fattispecie della soccombenza reciproca va circoscritta all’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parit (o di un’unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni vengano accolti), mentre va esclusa nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo. In questa ipotesi, infatti, l’accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone al più giustificare la compensazione totale o parziale. (Le SU rispondono negativamente al quesito “se sia corretta l’interpretazione dell’art. 92 c.p.c. secondo cui, in caso di rilevante divario tra petitum e decisum l’attore parzialmente vittorioso possa esser condannato alla rifusione di un’aliquota delle spese di lite in favore della controparte”)


in tema di sanzioni amministrative (opposizione):

- Cass. 2^, 2.11.22 n. 32226 (Guida al diritto 43/2022, 94): Nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa in relazione a violazioni del codice stradale la produzione di documenti da parte della PA è soggetta al termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza. Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione per le sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada la produzione di documenti da parte della PA convenuta è soggetta infatti a un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o alla notifica della violazione, possono essere depositati senza limitazioni temporali, mentre per il deposito degli altri documenti opera l’art. 416, terzo comma, c.p.c. (costituzione del convenuto), che ne preclude la produzione oltre il decimo giorno antecedente l’udienza di discussione. (Il tribunale aveva ammesso invece la produzione di documenti, ancorché tardiva, sul rilievo che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al giudice di pace per violazioni del codice stradale non fosse prevista alcuna preclusione alla produzione di qualsivoglia documento da parte della PA).


in tema di c.d. gratuito patrocinio:

- Corte cost. 3.11.22 n. 223, pres. Sciarra, red. Amoroso (Guida al diritto 43/2022, 96): È incostituzionale, per irragionevolezza e violazione del diritto di difesa, l'art. 76, comma 4-bis, DPR 30.5.2002 n. 115 ((TU in materia di spese di giustizia. (Testo A)), nella parte in cui, ai fini della presunzione (relativa) del superamento della soglia reddituale in caso di condanna definitiva per determinati reati, ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 9.10.1990 n. 309 (TU stupefacenti), ossia per il reato aggravato di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. (La Corte ammette al patrocinio a spese dello Stato anche i piccoli spacciatori, ritenendo che non debbano pesare le aggravanti della consegna di sostanze stupefacenti a minori o nei pressi delle scuole. Ciò in quanto, nel quadro della tipologia di reati che escludono l’assistenza a spese dello Stato – vale a dire i reati di criminalità organizzata – il “piccolo spaccio” appare spurio e inidoneo a far presumere il superamento della soglia di reddito di 1000 euro, essendo vero, al contrario, che si tratta spesso di manovalanza utilizzata dalla criminalità organizzata proveniente dalle fasce marginali dei “non abbienti”, sprovvisti di mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione)


 

c.s.


 

Etica e politica

L'onestà politica non è altro che la capacità politica: come l'onestà del medico e del chirurgo non è altro che la sua capacità di medico e di chirurgo che non rovina e non assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze (Benedetto Croce)


 


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