in materia di notariato:
- Valentina Rubertelli*, Un Notariato custode dell’identità e protagonista nell’innovazione (Guida al diritto 48/2021, 12-13). Note a margine del 55° Congresso nazionale del notariato, dedicato alla diffusione di fake news nella società [*presidente del Consiglio Nazionale del Notariato]
sul DL giustizia (o DL tabulati):
DL 30.9.2021 n. 132 - L 23.11.2021 n. 178, Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP
- testo del decreto legge convertito (Guida al diritto 48/2021, 15-19)
- commenti:
- Giorgio Spangher, Utilizzo del trojan motivazione ad hoc sul ricorso allo strumento intercettivo (Guida al diritto 48/2021, 20-22). Il decreto recepisce nel nostro ordinamento la sentenza della Corte di giustizia Ue sull’acquisizione del traffico telefonico da parte del PM.
- Giuseppe Amato, Richieste e autorizzazioni del giudice possibili in tutte le fasi del processo (Guida al diritto 48/2021, 23-28) Per corrispondere alle indicazioni della Corte di giustizia il nuovo art. 133 limita l’acquisibilità del traffico telefonico a specifiche ipotesi incriminatrici “gravi”. I dati acquisiti in vigenza della vecchia normativa hanno valore a fini probatori solo in presenza delle condizioni richieste oggi dalla nuova normativa. Del pedinamento tecnologico non v’è traccia nel provvedimento perché si tratta di una sorta di attività investigativa atipica.
sulla presunzione d’innocenza:
DLg 8.11.2021 n. 188 [GU 29.11.21 n. 284, s.o. 40, in vigore dal 14 dicembre 2021], Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
- testo del decreto (Guida al diritto 48/2021, 30-32) sotto il titolo: “Presunzione d’innocenza, dal 14 dicembre più spazi alle tutele nella diffusione di notizie sugli imputati”
- appendice con le innovazioni al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 48/2021, 33-35)
- commenti:
- Giorgio Spangher, Un’informazione sui processi nel rispetto delle garanzie (Guida al diritto 48/2021, 36-39) [profili generali: il DLg ha potuto avvalersi del mutato clima politico e della insostenibilità di un circuito mediatico extragiudiziario che punta ad “avvelenare i pozzi” rischiando di alterare gli equilibri]
- Giuseppe Amato, Divieto di “presentare” come colpevole la persona sottoposta ad indagine (Guida al diritto 48/2021, 40-41) [l’attuazione delle norme Ue]
- Giuseppe Amato, La violazione del divieto di “pubblicità” fa scattare la richiesta della rettifica (Guida al diritto 48/2021, 42-43) [le dichiarazioni delle autorità]
- Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica a capo dei rapporti con gli organi di stampa (Guida al diritto 48/2021, 44-50) [Procure e comunicazione]
- Giuseppe Amato, Niente immagine su tutti i media per i minorenni che sono testimoni (Guida al diritto 48/2021, 51) [gli altri soggetti delle indagini]
- Giuseppe Amato, Motivazione decisioni giudiziarie, una disciplina di scarsa applicabilità (Guida al diritto 48/2021, 52-54) [i provvedimenti del giudice e del PM]
- Giuseppe Amato, Resta il diritto all’equa riparazione se si è scelta la strada del silenzio (Guida al diritto 48/2021, 55-56) [il rispetto della persona: non incide sul diritto alla riparazione la condotta dell’indagato che si avvalga della facoltà di non rispondere]
in materia di lavoro (pari opportunità):
L 5.11.2021 n. 162 [GU 18.11.21 n. 275, in vigore dal 3 dicembre 2021], Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
- testo della legge (Guida al diritto 48/2021, 57-63) sotto il titolo «Imprese: dal 1° gennaio scatta la parità di genere “certificata” con sgravi contributivi»
- commento di Francesco Ciampi, Discriminazione diretta e indiretta estesa alla selezione del personale (Guida al diritto 48/2021, 64-70) [lavoro e formazione: sono atti di discriminazione indiretta quelli di natura organizzativa che mettono in svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso]
in tema di green pass:
- TAR Emilia Romagna 1^, 26.11.21 n. 551 (ord) (Guida al diritto 48/2021, 75): Va sospesa l’esclusione dal concorso per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app VerificaC-19. (Nel ricorso promosso da tre studenti - due dei quali esclusi dalle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia 2021/22 dell’Ateneo di Bologna per “Green pass non valido” , e il terzo in quanto “privo di Green pass” – il TAR richiama il diritto costituzionale allo studio e all’accesso ai pubblici uffici, aprendo alla possibilità che l’interessato esibisca la certificazione cartacea fidefaciente circa l’avvenuta effettuazione del vaccino
- Trib. Ue 29.10.2021, causa T-527/21 R (Guida al diritto 48/2021, 75): La decisione del Parlamento europeo che subordina l’accesso ai propri edifici alla presentazione di un certificato digitale Ue Covid-19 (c.d. green pass) è pienamente legittima: nessun argomento dei ricorrenti dimostra la gravità del presunto danno, difficilmente riparabile, o addirittura irreparabile, né tale decisione mette in discussione l’esercizio del mandato dei deputati eletti al Parlamento.
in tema di asilo:
- Cass. 1^, 17.11.21 n. 35104 (Guida al diritto 48/2021, 78 T): In sede di esame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale il Giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese d’origine, e in particolare dell’area di provenienza del richiedente, attraverso lo specifico richiamo a fonti informative ai sensi dell’art. 8, comma 3, DLg 25/2008. La mancata attuazione dei poteri-doveri di cooperazione istruttoria con riferimento alle forme di protezione internazionale invocate e l’omesso esame delle Coi e delle prove allegate dalla parte, palesano il vizio di motivazione nella decisione, con riferimento alla situazione oggettiva del Paese di origine. (Nella specie, la Corte d’appello di Roma aveva rigettato il ricorso di una cittadina cinese contro l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., resa dal Tribunale di Roma, reiettiva dell’opposizione al decreto della Commissione territoriale che aveva negato lo status di rifugiato ex art. 11 DLg 251/2007 e la protezione sussidiaria di cui all’art. 17 dello stesso decreto, riconoscendole solo la tutela umanitaria di cui all’art. 5, comma 6, DLg 286/1998. La richiedente, originaria della provincia dello Shandong, aveva aderito con la famiglia a un gruppo cristiano di ispirazione protestante, vietato dalle autorità e identificato come “Shouters” (“Huhan Pai”); a causa del credo professato i genitori erano stati arrestati nel 2011 e liberati in seguito alla dazione di una somma di denaro ai poliziotti che ritardavano il rilascio della madre per ottenere, con violenza, i nomi dei componenti del gruppo religioso).
- (commento di) Marco Noci, Scopo del procedimento è accertare la sussistenza delle tre forme di asilo (Guida al diritto 48/2021, 48-86). Il nostro sistema prevede tre figure di protezione: status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria.
sul danno non patrimoniale:
- Cass. 3^, 2.12.21 n. 38077 (Guida al diritto 48/2021, 74): La mancata adozione delle “tabelle milanesi” inerenti alla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata e va svolto un giudizio di congruità relativamente all’uso di altri criteri come le “tabelle romane”. (Nel pronunciarsi sull’annosa questione della centralità delle tabelle milanesi, oggetto di dispute in dottrina e di oscillanti posizioni in giurisprudenza, la SC riafferma la preminenza “paranormativa” delle tabelle milanesi: una codificazione dei giudici in un’opera di sintesi dei vari parametri da applicare al risarcimento di quelli che - tra le varie specie di danni - sono di più difficile accertamento positivo, vale a dire il danno biologico e il danno morale. Nella specie, l’adozione delle tabelle romane aveva comportato per il danneggiato una liquidazione onnicomprensiva dei danni non patrimoniali a suo dire ampiamente inferiore a quanto avrebbe avuto diritto in applicazione dei criteri milanesi di equità che vincolano la discrezionalità del giudice).
sulla improcedibilità (penale) nella Riforma Cartabia:
- Cass. pen. 7^, 26.11.21 n. 43883 (Guida al diritto 48/2021, 74 e 102 T):
1. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni unite la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., estensibile alle decisioni di improcedibilità.
2. Non è incostituzionale il regime transitorio previsto dalla L 134/2021 per l’applicazione dell’improcedibilità ai processi penali che sforano, in appello e in cassazione, i tempi predeterminati. [La SC si pronuncia per la prima volta sulla riforma Cartabia e su quello che ne costituisce l’architrave, respingendo la tesi di un imputato per stalking, lesioni e minacce, il quale sosteneva l’incostituzionalità della normativa transitoria (art. 2, comma 3) che limita l’applicazione dell’improcedibilità ai reati successivi al 1° gennaio 2020. La SC sottolinea l’opportunità di introdurre gradualmente nel sistema processuale un istituto così radicalmente innovativo e considera ragionevole la previsione di un periodo finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari]
- (commento di) Giorgio Spangher, Coordinarsi con le precedenti norme e introdurre per gradi il nuovo istituto (Guida al diritto 48/2021, 105-107)
c.s.
La superstizione mette il mondo intero in fiamme, la filosofia le spegne (Voltaire)