In tema di Zes (zone economiche speciali):
- Aldo Berlinguer* e Daniela Pappadà**, Una chance per professionisti e imprese se le Zes azzerano burocrazia e rigidità (Guida al diritto 50/2020, 11-13, editoriale) [Le Zes (= zone economiche speciali) potrebbero essere uno strumento formidabile di sviluppo economico, ma richiederebbero un ambiente di regole certe e rapide; esse sono al contrario prigioniere di un labirinto normativo che tiene in ostaggio l’investitore con regole pletoriche e adempimenti burocratici. Dovevano essere aree ad economia liberale, ma l’approccio è diametralmente opposto]
[*ordinario di Diritto comparato presso l’Università di Cagliari; ** avvocato e dottore di ricerca in Diritto comparato]
sul decreto emergenza Covid:
- DL 7.10.2020 n. 125 - L 27.11.2020 n. 159 [t.c. GU 3.12.20 n. 300], Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
- testo del decreto legge convertito (Guida al diritto 50/2020, 15-33)
- mappa del testo normativo con le norme più importanti (Guida al diritto 50/2020, 34-36)
- commenti:
- Andrea Alberto Moramarco, Predisposto un pacchetto di proroghe, dai versamenti al processo telematico (Guida al diritto 50/2020, 37-38) [il quadro degli interventi]
- Nicola Graziano, Ampliate le possibilità di accesso agli strumenti alternativi al fallimento (Guida al diritto 50/2020, 39-42) [procedure fallimentari: ristrutturazione debiti e concordati]
- Antonio Scarpa, Il consenso per partecipare a distanza viene abbassato al cinquanta per cento (Guida al diritto 50/2020, 43-45) [assemblee condominiali]
sul cd. decreto Ristori-quater:
- DL 30.11.2020 n. 157 [GU 30.11.20 n. 297, in vigore dal 30 novembre 2020], Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- testo (stralcio) del decreto (Guida al diritto 50/2020, 46-58) sotto il titolo: “Decreto Ristori-quater: ridisegnato il calendario per gli acconti 2020 e l’invio dei modelli”
- commenti:
- Saverio Cinieri, Dichiarazione dei redditi e Irap: slitta il termine di presentazione (Guida al diritto 50/2020, 59-61) [fisco: termini e scadenze]
- Saverio Cinieri, Imposte e contributi di dicembre: pagamento al 16 marzo se si è in crisi (Guida al diritto 50/2020, 62-63) [fisco: termini e scadenze]
- Saverio Cinieri, Rottamazione 2020: al 1 ° marzo 2021 la chiusura dei ruoli prevista a dicembre (Guida al diritto 50/2020, 64-65) fisco: termini e scadenze]
- Saverio Cinieri, Pagamento seconda rata Imu: scadenza ferma al 16 dicembre (Guida al diritto 50/2020, 66-67) [novità in materia di IMU: i comuni possono deliberare nuove aliquote entro il 31 dicembre 2020, quindi il saldo definitivo - ferma la 2^rata scaduta il 16 dicembre 2020 - è fissato al 28 febbraio 2020]
sull’appello delle sentenze del TGA i Bolzano:
- Cass. SSUU 19.11.20 n. 26389 (Guida al diritto 50/2020, 86, annotata): Nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell’appello avverso pronunce dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza del consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia di Bolzano, determina un’alterazione strutturale dell’organo giudicante, tale da impedirne l’identificazione con l’organo delineato dalla fonte costituzionale, che prescrive che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze nel rispetto dei principali gruppi linguistici insediati nel territorio della Provincia; tale mancanza integra, pertanto, un difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, scrutinabile dalle sezioni Unite.
in tema di appalti pubblici:
- Cass. SSUU 4.12.20 n. 27770 (Guida al diritto 50/2020, 71): In materia di contratti pubblici, l’omessa comunicazione è equiparata alla falsa comunicazione, almeno per quanto riguarda le sanzioni Anac, con esclusione dalla gara d’appalto. [La SC conferma le misure (10.000 euro di sanzione pecuniaria più 6 mesi di interdizione dalla partecipazione a procedure di gara) a carico di una società che, nel contesto di un procedimento per l’assegnazione triennale del servizio di pulizie in ambito sanitario, non aveva comunicato l’assenza di condanne penali di una sua procuratrice speciale. La SC nega la sussistenza di un eccesso di potere di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato e contrasta la tesi per la quale la sanzione amministrativa inflitta dall’Autorità anticorruzione, avrebbe natura tanto afflittiva da potersi confrontare con una penale]
in tema di condominio:
- TAR Napoli 6^, 16.11.20 n. 5253 (Guida al diritto 50/2020, 71): È necessario il consenso di tutti i condomini affinché il singolo possa trasformare una finestra in balcone, se l’intervento altera la facciata condominiale. (Nella specie, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire a un condomino per lavori di riqualificazione del prospetto fronte strada con trasformazione di finestra in balcone. Un altro condomino aveva impugnato il provvedimento sul rilievo che il Comune non aveva acquisito il necessario consenso di tutti i condomini, quali portatori alla conservazione della struttura originaria del fabbricato).
in tema di eleggibilità:
- Cass. SSUU 4.12.20 n. 27769 (Guida al diritto 50/2020, 69):
Il divieto previsto dall’articolo 47, comma 6, L 247/2012 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), che sancisce l’ineleggibilità negli organi di rappresentanza dell’avvocatura degli avvocati componenti della commissione per l’esame da avvocato, copre sempre l’intera tornata elettorale successiva alla cessazione dall’incarico, anche se svolta a distanza di anni. [La SC offre una lettura più restrittiva, rispetto a quella offerta dal Consiglio nazionale forense, riguardo alla ineleggibilità negli organi di rappresentanza (Coa, Consiglio disciplina, Cnf, Cassa) per coloro che hanno rivestito il ruolo di commissari. Nel rilevare che un tale divieto è giustificato da ragioni di opportunità e corretta amministrazione., la SC accoglie il ricorso del primo dei non eletti nei confronti di due legali che, dopo essere stati commissari d’esame nelle sessioni 2016-2017 e 2015-2016, si erano candidati con successo alle elezioni per il rinnovo del Coa del 2019, sebbene si trattasse delle elezioni immediatamente successive)
in tema di circolazione stradale:
- TAR Sardegna, 19.11.20 n. 635 (Guida al diritto 50/2020, 71): Il Comune non può riservare alcuni spazi di sosta sulla via pubblica ai propri dipendenti, in quanto il codice della strada è tassativo nell’elencazione dei possibili riservatari e quindi non consente di accordare preferenza a dipendenti comunali o categorie il cui luogo di lavoro sia adiacente agli spazi di sosta. (Il Tar, su ricorso di un residente, stigmatizza il tentativo di allargare l’ambito dei beneficiari di posti riservati, censurando l’ordinanza con cui il responsabile dell’area tecnica di un ente locale, per ridurre la presenza di veicoli in sosta su un tratto di strada pubblica congestionato, aveva individuato spazi di sosta dedicati al parcheggio dei veicoli di proprietà del Comune, degli amministratori politici, dei dipendenti e del personale)
in materia di procedura civile:
- Corte cost. 26.11.20 n. 253, pres. Morelli, red. Amoroso (Guida al diritto 50/2020, 74 T): L’art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., è incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c..
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Da risolvere la dubbia applicabilità alle cause soggette al rito del lavoro (Guida al diritto 50/2020, 80-85) (L’istituto della sospensione necessaria, funzionale a evitare contrasti tra giudicati, si può applicare anche con riguardo a un processo sommario. Restano aperte alcune questioni. Nulla viene stabilito per l’ipotesi in cui la causa pregiudiziale proposta in via riconvenzionale sia assoggettata al rito del lavoro]
in tema di occupazioni abusive:
- Cass. pen. (G2^, 15-18.9.20 n. 26225 (Guida al diritto 50/2020, 98 T): L’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia. Non può infatti parlarsi di “attualità” del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità, essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l’esigenza di una soluzione abitativa.
- (commento di) Giuseppe Amato, Lo stato di necessità non scatta per esigenze di tipo duraturo (Guida al diritto 50/2020, 100-102)
in tema di appalti (procedure di gara on line):
- Cons. Stato III 24.11.20 n. 7532 (Guida al diritto 1/2021, 26): In materia di appalti, ove sia impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o se la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara. Ciò posto, è da ritenersi assolto l’onere della prova con il deposito dei file di log, cioè dei report tecnici che ricostruiscono le interazioni tra utente e sistema informativo nel periodo di interesse. (Il CdS accoglie l’appello di una Asl relativo a una gara d’appalto molto complessa, caratterizzata dal caricamento di plurimi documenti. L’operatore economico aveva lamentato un rallentamento nel funzionamento della piattaforma telematica per l’espletamento della procedura, che non aveva consentito l’inoltro della domanda entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, sforato di pochi secondi. L’A. però, attraverso il deposito del file log, ha dimostrato l’assenza di anomalie o malfunzionamenti della piattaforma utilizzata per la gara).
in tema di appalti (requisiti di gara: “moralità” fiscale e contributiva):
- TAR Veneto 1^, 7.12.20 n. 1195 (Guida al diritto 1/2021, 26): In materia di appalti, può partecipare a una gara anche chi ha violato gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, purché vi sia un impegno vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe. (Il TAR Veneto accoglie il ricorso di un operatore economico, escluso da una gara per mancanza dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, DLg 50/2016, il quale aveva presentato istanza di rateizzazione, accolta dalla Agenzia delle Entrate, anteriormente alla data di indizione della procedura).
in tema di appalti (accordi-quadro e contratti esecutivi):
- TAR Milano 2^, 26.11.20 n. 2317, pres. Caso, rel. Patelli (Guida al diritto 1/2021, 84 T, sotto il titolo “Appalti: non sussiste un interesse protetto del concorrente al maggior utile possibile”):
1. Non sussiste un interesse protetto dell’operatore economico a che un bando sia formulato in termini tali da garantirgli il maggior utile possibile o il minor spreco di risorse, poiché l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione è volto a garantire la migliore gestione dei servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità, interesse fisiologicamente diverso da quello dell’operatore economico, volto a conseguire un utile d’impresa.
2. Negli accordi quadro, la logica retrostante - esplicitata dall’articolo 3 Dlgs 50/2016 - è quella per cui la stazione appaltante mira a stabilire, concludendo l’accordo con un operatore economico, le clausole relative agli appalti da affidare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. In tale prospettiva, il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all’amministrazione nella misura massima del valore stimato in sede di accordo quadro, bensì a essere l’operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni.
- (commento di) Davide Ponte, Appalto vitto carceri, un’occasione per approfondire sull’accordo quadro (Guida al diritto 01/2021, 94-101) [La contestazione era sul fatto che la legge di gara lascia indeterminata l’eventualità che l’operatore debba o no fornire il sopravvitto. L’accordo quadro deve, sin dall’inizio, determinare le quantità massime di forniture o servizi che potranno essere oggetto degli accordi successivi. Ma, una cosa è la durata dell’accordo quadro, altra cosa la durata dei contratti esecutivi. Il giudizio di congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse deve comunque valutare se sono serie e attendibili]
in tema di professione forense:
- Luigi Pansini*, Esame avvocati, con il rinvio degli scritti riflettori puntati sulla riforma di accesso (Guida al diritto 1/2021, 12-13 editoriale) [*segretario Anf - Associazione Nazionale Forense]
DM 1.10.2020 n. 163 [GU 12.12.20 n. 308, in vigore dal 27 dicembre 2020] Ministero della giustizia), Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
- testo del decreto (Guida al diritto 1/2021, 14-16) sotto il tiolo: Avvocato specialista, ridefiniti i settori e le modalità per conseguire il titolo
- commento di Nicola Graziano, Un’elencazione di indirizzi “aperta” può essere aggiornata e modificata (Guida al diritto 01/2021, 17-21)
Il DM 144/2015 è stato emanato in attuazione dell’articolo 9 della legge professionale forense che, al comma I, riconosce agli avvocati la possibilità di ottenere il titolo di specialista. I requisiti sono: frequentazione di corsi di specializzazioni o comprovata esperienza nel settore scelto e mancanza di sanzioni disciplinari definitive. I corsi devono avere durata biennale e didattica non inferiore a 200 ore, è previsto un obbligo di frequenza nella misura minima dell’80% e poi una prova scritta e orale. Il titolo si mantiene se l’avvocato specialista documenta di aver compiuto l’aggiornamento professionale specialistico.
sui giudici di pace (rimborso spese di difesa nei giudizi penali a carico):
- Corte cost. 9.12.20 n. 267 (Guida al diritto 1/2021, 24-25): Nei giudizi sulla responsabilità civile, penale e amministrativa è irragionevole riconoscere il rimborso al solo giudice “togato”, quale dipendente di un’amministrazione statale, e non anche al giudice di pace, in quanto funzionario onorario. Difatti, considerata l’identità della funzione del giudicare e la sua primaria importanza costituzionale, anche al giudice di pace va garantita un’attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici di pur infondate azioni di responsabilità. [La questione era stata sollevata dal Tar Lazio in un giudizio riguardante le spese di difesa sostenute da un giudice di pace in un procedimento penale in cui egli era imputato di corruzione in atti giudiziari, ma che era terminato con la sua assoluzione. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 18, comma 1, DLg 67/1997 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione) «nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa». La sentenza richiama la decisione della Corte di giustizia Ue (causa C-658/18,) secondo cui i giudici di pace «svolgono le loro funzioni nell’ambito di un rapporto giuridico di subordinazione sul piano amministrativo», e sottolinea come la ratio dell’istituto, consistente nell’evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, impone di tutelare l’attività giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell’ordinamento giuridico, con pari intensità per il giudice professionale e per il giudice onorari]
sulla giurisdizione (in tema di transazione):
- Cass. SU 30.10.20 n. 24101 (Guida al diritto 1/2021, 28 T): A fronte di un rapporto di affittanza agraria instaurato da un Comune con una cooperativa agricola, volto a consentire dietro pagamento di un corrispettivo l’utilizzo di un determinato terreno di proprietà comunale adibito a pascolo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa alla validità e all’efficacia del contratto di transazione con il quale le parti hanno inteso prevenire le liti in ordine al suddetto contratto, qualora sia estranea alla materia del contendere la natura pubblica o privata del terreno, l’Amministrazione non abbia fatto uso di strumenti autoritativi e le parti si limitino a chiedere al giudice una verifica di conformità alla normativa positiva delle regole in base alle quali l’atto negoziale è sorto.
- (commento di) Mario Finocchiaro, Natura pubblica o privata del terreno resta tema estraneo alla controversia (Guida al diritto 01/2021, 31-33)
sulla fideiussione omnibus:
- Cass. 3^, 10.11.20 n. 25273 (Guida al diritto 1/2021, 34 T, sotto il titolo: Nullità fideiussioni, vanno forniti chiarimenti sulla valutazione di azioni anticoncorrenziali): In riferimento alle fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema adottato da Abi, in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 L 287/1990, la censura dei negozi stipulati «a valle» in applicazione delle intese illecite concluse «a monte», già oggetto di valutazione da parte della Banca d’Italia (in funzione di Autorità antitrust del settore), comporta la possibilità di prendere in considerazione anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che l’intesa «a monte» sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo.
- (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Sulle censure delle clausole “a valle” la Cassazione non cambia indirizzo (Guida al diritto 01/2021, 39-43) [La pronuncia non sconfessa il proprio precedente indirizzo che tende a censurare i contratti relativi a fideiussioni omnibus contenenti le clausole presenti nel ben noto schema Abi 2002]
in tema di autopubbliche (app per taxi):
- Corte giust. Ue 4^, 3.12.20, causa C-62/19 (e non 61/19) (Guida al diritto 1/2021, 104 s.m.) (questione sollevata dal Tribunale di Bucarest, Romania): Un servizio che consente un contatto diretto tra clienti e tassisti già autorizzati, attraverso un’applicazione elettronica, deve essere classificato come un servizio della società di informazione, se non fa parte integrante di un servizio globale che ha come elemento principale la prestazione di trasporto. L’eventuale adozione di regole interne che richiedono al prestatore di servizi di ottenere una preliminare autorizzazione può essere ammessa solo se sussistano giustificati motivi di interesse generale e se non sia possibile adottare misure meno restrittive
- (commento di) Marina Castellaneta, Applicazione elettronica che mette in contatto clienti e tassisti
è servizio della società di informazione (Guida al diritto 1/2021, 104-106) [L’intermediazione fornita, nella fattispecie, dalla “Star Taxi App", non può essere considerata parte integrante di un servizio globale]
N.B. – Sentenza già segnalata in Guida al diritto 50/2020, 71, dove però è erroneamente identificata come Corte giust. Ue 2^, 11.11.20 n. C-61/19 (Chiamata a giudicare nella vertenza tra una Srl e il consiglio comunale di Bucarest, che aveva multato la società per mancata autorizzazione preventiva sulle attività di «dispacciamento» che i gestori di applicazioni informatiche devono richiedere, la Corte di giustizia Ue ha condiviso la tesi della società, la quale sosteneva che la sua organizzazione costituisce un servizio della società dell’informazione al quale si applica il principio di non autorizzazione preventiva, perché la sua applicazione per smartphone, mettendo in contatto diretto gli utilizzatori di servizi di taxi con i tassisti, consente di effettuare una ricerca facendo apparire un elenco di tassisti disponibili che il cliente è libero di scegliere, ma non trasmette le prenotazioni ai tassisti e neppure fissa il prezzo della corsa, che è versato direttamente al conducente al termine di essa)
in tema di mafia (associazioni mafiose e “nuove mafie”):
- Cass. 2^, 13.5-15.7.20 n. 20926 (Guida al diritto 1/2021, 69 s.m.): Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, laddove si tratti di formazione di diretta derivazione da clan storico, che riproduce gli elementi strutturali e persegue le medesime finalità criminali, l’effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile nella specie, discendente dal compimento anche di atti violenti e di minaccia, si pone in continuità spazio-temporale con l’assoggettamento omertoso della popolazione già radicato sul territorio di pertinenza del cui “avviamento” il clan di nuova denominazione si viene ad avvalere. Si tratta di situazione diversa rispetto a quella sia delle cosiddette locali di ’ndrangheta operanti in territori diversi da quello tradizionale, sia delle cosiddette “nuove mafie locali”, rispetto alle quali “neoformazioni” è del tutto assente quella «assimilazione per rendita di posizione» o di utilizzo a propri fini dell’“avviamento” criminale ascrivibile al consesso già insistente sul territorio, nel cui ambito il “nuovo” gruppo si sia formato e consolidato. Rispetto a queste nuove strutture, infatti, ai fini della contestabilità della fattispecie associativa di tipo mafioso occorre verificare in concreto, in termini di “effettività”, se quello specifico sodalizio si sia manifestato in forme tali da avere offerto la dimostrazione di «possedere in concreto» la forza di intimidazione richiesta dalla norma incriminatrice e di essersene poi avvalsa.
- (commento di) Alberto Cisterna, Associazioni mafiose, per le “neoformazioni” deve essere verificata la forza intimidatrice del clan-derivato) (Guida al diritto 01/2021, 69-75) [La questione si pone - scrive l’Autore - ogni qualvolta si superino le “colonne d’Ercole” fissate esplicitamente dall’art. 416-bis c.p. La sentenza n. 20926/2020 ha il merito di costituire un’elaborazione sofisticata che manipola sintagmi e locuzioni nuove. Nella fattispecie, si trattava di un’associazione camorristica, in parte composta da soggetti provenienti dalla Campania e operativa per un tempo delimitato]
in procedura penale (rito abbreviato per delitti da ergastolo):
- Corte cost. 3.12.20 n. 260, pres. Coraggio, red. Viganò (Guida al diritto 1/2021, 56 T): È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., come inserito dall’art.1, comma 1, lettera a), L 12.4. 2019 n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo), nonché degli artt. 3 e 5 della medesima legge 33/ 2019, sollevate dal Gup del Tribunale della Spezia, dalla Corte di Assise di Napoli e dal Gup del Tribunale di Piacenza, in quanto il legislatore ha voluto assicurare, per i reati più gravi previsti dall’ordinamento, la celebrazione di un processo pubblico davanti a una corte d’assise e non a un giudice monocratico, nel quale anche le vittime hanno la possibilità di essere ascoltate. (Si trattava, nella specie, di processi per omicidi maturati nell’ambito familiare. Secondo la Corte non è irragionevole la scelta alla base della L 33/2019 di ancorare il divieto di accedere al rito abbreviato alla pena prevista per il reato. Un aggancio di questo tenore si riscontra in numerosi istituti di diritto penale, sia sostanziale sia processuale, dalla prescrizione alla tenuità del fatto, dalle misure cautelari alle intercettazioni. E non esiste poi nemmeno una violazione del diritto di difesa, in quanto l’accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto assicurato dall’art. 24 Cost. «soltanto quando il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni»)
- (commento di) Giorgio Spangher, Una valutazione di tipo discrezionale non irragionevole né discriminatoria (Guida al diritto 01/2021, 66-68)
c.s.
Un uomo (troppo) conciliante è come chi dà da mangiare a un coccodrillo sperando di essere mangiato per ultimo (Winston Churchill)