in tema di pandemia (legislazione fluviale):
- Giulio M. Salerno*, Un anno di decreti anti Covid, troppe regole sull’onda dell’emergenza (Guida al diritto 9/2021, 12-16, editoriale): un anno drammatico per il Paese e dirompente per il sistema normativo [*ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Macerata]
in tema di pandemia (legge Valle d’Aosta sospesa):
- Corte cost. 14.1.21 n. 4 (ord.za), pres. Coraggio, red. Barbera (Guida al diritto 9/2021, 41 T): Va sospesa la legge regionale della Valle d’Aosta 9.12.2020 n. 11 recante misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato d’emergenza.
- (commento di) Michele Oricchio, Uno stop cautelare per evitare un danno all’interesse pubblico (Guida al diritto 9/2021, 45-49).
L’ultimo atto del logorante contrasto tra Stato e autonomie locali nella gestione dell’emergenza sanitaria. La tutela cautelare contro gli atti legislativi. La necessità di introdurre nella Costituzione la clausola espressa di supremazia dell’interesse nazionale.
in materia fiscale:
- Giuseppe Buffone, Rottamazione ter: cartelle automatiche alla prova delle sezioni Unite - Le controversie tributarie (Guida al diritto 9/2021, 17-20)
La questione: se nella nozione di “atti impositivi” di cui all’art. 6 DL 23.10.2018 n. 119 - L 17.12.2018 n. 136 [Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria] - rilevante ai fini della possibile definizione agevolata della relativa controversia - rientri la cartella di pagamento emessa a seguito del cosiddetto “controllo automatizzato”, ex art. 36-bis Dpr 600/1973
in tema di concorsi:
- Cons. Stato III 5.1.21 n. 158 (Guida al diritto 9/2021, 25): È illegittimo l’operato della PA che, nella prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, contempli due risposte egualmente esatte, ritenendo però errata la risposta formulata dal candidato. Nei concorsi pubblici che prevedono l’espletamento di quiz a risposta multipla, ogni domanda deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta. (Il CdS si pronuncia a favore della candidata a un concorso bandito dall’Inps, che aveva impugnato l’esito negativo della sua prova lamentando che un quesito censurato fosse formulato in modo tale da far emergere una doppia risposta esatta)
in tema di demanio marittimo (concessioni balneari):
- Cons. Stato IV 16.2.21 n. (Guida al diritto 9/2021, 25): La scelta regionale di indire una gara con evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime, comprese quelle per finalità turistico-ricreative, non solo è corretta ma è anche l’unica via possibile, in quanto scelte diverse sono potenzialmente lesive delle norme europee sulla concorrenza e invadono la competenza statale in materia. (Con l’ennesima sentenza il CdS boccia i rinnovi automatici delle concessioni nelle more dell’indizione di gare pubbliche, che consentano anche l’ingresso di nuovi soggetti nello specifico settore economico. Secondo il GA il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, tale da ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, ove previsto dalla legislazione regionale non solo comporta invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma contrasta anche con il primo comma dello stesso articolo, per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia)
in tema di stato civile (residenza):
- Cass. 1^, 15.2.21 n. 3841 (Guida al diritto 9/2021, 23): Secondo la previsione dell’art. 43 c.c. la nozione di residenza di una persona - rilevante non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l’iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune - è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un comune spetta al comune e deve avvenire con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni.
in tema di successione (transnazionale):
- Cass SSUU 5.2.21 n. 2867 (Guida al diritto 9/2021, 23): Se la legge nazionale che regola la successione transnazionale sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio. La legge applicabile a ogni massa individua gli eredi, determina l’entità delle quote di eredità, regola le modalità di accettazione dell’eredità, appresta l’eventuale tutela dei legittimari, disciplina validità ed efficacia del titolo successorio, compresa la revoca del testamento.
in tema di transazione e spese di lite:
- Cass. 6^, 9.2.21 n. 3052 (Guida al diritto 9/2021, 23): In caso di definizione della lite mediante transazione, l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, di cui all’articolo 68 RD 1578/1933, grava su tutte le parti che vi abbiano aderito e abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito. Tale obbligo non si estende, invece, nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia tuttavia assunto la qualità di parte processuale. (La SC respinge il ricorso di un legale nei confronti di un soggetto che aveva firmato ad adiuvandum l’accordo transattivo, relativo a un concordato fallimentare, ma non era parte del processo. Secondo l’avvocato ricorrente l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori riguarda anche quest’ultimo. La SC statuisce invece che la solidarietà opera solo riguardo alle parti processuali, perché, se da un lato il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell’altra in caso di distrazione e ha facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione).
in materia previdenziale:
- Cass. SSUU 29.1.2021 n. 2145 (Guida al diritto 9/2021, 28 T, sotto il titolo: “Sospese nel periodo feriale le opposizioni a sanzioni per mancato pagamento di contributi previdenziali”): Nel regime introdotto dall’articolo 6 Dlgs 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione a ordinanza-ingiunzione, che abbiano a oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell’art. 3 L 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.. Ne consegue che, ai fini della tempestività dell’impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione (principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c.).
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Una soluzione complicata ma conforme alla legge (Guida al diritto 9/2021, 37-40)
in tema di giustizia sportiva:
- Cass. SSUU 28.12.20 n. 29654 (Guida al diritto 9/2021, 50 T, sotto il titolo: “Vincolo di giustizia”, affiliati e tesserati devono rivolgersi agli organi federali): La riserva a favore della giustizia sportiva non intacca la facoltà di chi si ritenga leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. L’attuale sistema nazionale risulta improntato al necessario bilanciamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo con il rispetto dei limiti e delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali si segnalano il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale disposti dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. Le azioni aventi a oggetto la tutela risarcitoria conseguente alla irrogazione di una sanzione disciplinare spettano alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. Neppure le decisioni rese del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni in ordine all’individuazione dell’organo di giustizia sportiva titolare della sanzione sono atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice amministrativo.
- (commento di) Dario Lupo, Michele Rossetti e Andrea Sirotti Gaudenzi, Giurisdizione sportiva e ordinaria, universi paralleli ma indipendenti (Guida al diritto 9/2021, 53-57)
Individuati nettamente i confini tra materie riservate alla cognizione del giudice sportivo e attribuzioni riconosciute alla giustizia statale. L’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale riconosciuto dallo Stato rende intoccabile la riserva a favore della giustizia sportiva e attribuisce allo Stato la (sola) tutela risarcitoria.
in tema di abusi di mercato:
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 2.2.21, causa C-481/19, su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana (ord.za 6.3.19 in causa DB c/ Consob) (Guida al diritto 9/2021, 104 solo massima): Una persona fisica sottoposta a un procedimento amministrativo per market abuse ha diritto di rimanere in silenzio se corre il rischio di sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale, o se può incorrere in una responsabilità penale. Le norme Ue di diritto derivato, interpretate alla luce della Carta dei diritti fondamentali, non impongono l’adozione di sanzioni a persone fisiche che si rifiutino di fornire informazioni all’autorità competente se dalle risposte potrebbe emergere una responsabilità penale.
- (commento di) Marina Castellaneta, Market abuse, il diritto al silenzio deve essere assicurato se la sanzione applicata può avere natura penale (Guida al diritto 9/2021, 104-106)
in procedura penale (MAE = Mandato di arresto europeo o euromandato]:
D.Lgs. 2.2.2021 n. 10 [GU 5.2.21 n. 30, in vigore dal 20 febbraio 2021], Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- testo del decreto (Guida al diritto 9/2021, 70-83)
- commenti:
- Aldo Natalini, L’esecuzione non può mai sacrificare violazioni dei principi fondamentali (Guida al diritto 9/2021, 84-88) [profili generali e garanzie supreme]
- Aldo Natalini, Per la verifica della doppia punibilità caso perseguibile dai due ordinamenti (Guida al diritto 9/2021, 89-91) [nuove regole sulla consegna]
- Aldo Natalini, Forte accelerata su tutta la tempistica, dall’udienza alla decisione di consegna (Guida al diritto 9/2021, 92-94) [fasi del procedimento]
c.s.
Lungimiranza
- Un politico diventa uomo di Stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni piuttosto che alle prossime elezioni (Winston Churchill)
- Non curi un giardino per te stesso, ma per le generazioni future (George Harrison)