Secondo la Corte costituzionale (con tesi da ultimo ribadita nella famosa e controversa sentenza n. 50 del 2022 in tema di referendum sull’omicidio del consenziente)*, ci sono nel nostro ordinamento alcuni diritti rispetto ai quali la Costituzione repubblicana impone una tutela normativa minima e non derogabile o sopprimibile.
Sono diritti necessari, o a contenuto costituzionalmente vincolato, ovvero rispetto ai quali alle persone non può essere chiesto di rinunciare senza che ciò non crei un vulnus ai massimi livelli ordinamentali e con riguardo ai valori primari di riferimento.
Il diritto alla vita è il più intuitivo e paradigmatico tra questi diritti, ma altri ne sono evincibili dalla lettura della Carta costituzionale.
Tra questi, il diritto ad una pena, per i condannati definitivi – qualsiasi sia il reato di cui si siano macchiati -, che abbia funzione rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.) [1].
Secondo la Corte costituzionale, al fine di offrire una tutela minima a tale diritto, nel caso di condanna all’ergastolo, la liberazione condizionale (ovvero la liberazione prima del tempo quando il condannato abbia scontato almeno ventisei anni di pena e abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento) è l’unico istituto che in virtù della sua esistenza nell’ordinamento rende tale pena non contrastante con il principio rieducativo.
In altri termini, senza possibilità di liberazione condizionale, viene meno anche la possibilità, secondo la Costituzione vigente, o almeno secondo l'interpretazione che di essa se ne dà, di prevedere una sanzione come "il fine pena mai".
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, peraltro – da ultimo con la sentenza Viola contro Italia del 2019 - ha affermato che la compatibilità delle previsioni di una pena perpetua con la CEDU, ed in particolare con l’art. 3 della stessa, che fa divieto di sottoporre chiunque «a tortura» o a «pene o trattamenti inumani o degradanti», è subordinata al ricorrere di determinate e specifiche condizioni.
E’ stato in particolare chiarito che l’astratta comminatoria della pena perpetua non è un fatto in sé lesivo della dignità della persona, e quindi non costituisce un trattamento degradante (oltre che eventualmente inumano), a condizione però che siano previsti in astratto, e che risultino realisticamente applicabili in concreto, strumenti giuridici utili a interrompere la detenzione e a reimmettere i condannati meritevoli nella società.
Si parla di necessaria “riducibilità”, di diritto e di fatto, della pena dell’ergastolo, che tollera in ogni caso la possibilità di imporre soglie minime di esecuzione effettiva della pena, prima di poter accedere alla scarcerazione.
E’ di certo un principio astrattamente nobile e “umano”; tuttavia, in Italia (e non solo in Italia) esiste un fenomeno chiamato mafia, per cui, dopo le stragi del primi anni Novanta del secolo scorso, è stata introdotta, innanzitutto per i reati appunto di mafia, o comunque per i cosiddetti delitti di contesto mafioso, la disciplina “ostativa” alla liberazione condizionale, contenuta nell’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario.
Tale disciplina, con riguardo ai condannati all’ergastolo per reati connessi alla criminalità organizzata [2], da una parte eleva l’utile collaborazione a presupposto indefettibile per l’accesso (anche) alla liberazione condizionale, dall’altra sancisce, a carico del detenuto non collaborante, una presunzione di perdurante pericolosità, dovuta, in tesi, alla mancata rescissione dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata.
Una presunzione assoluta - perché non superabile da altra circostanza se non dalla collaborazione stessa -, che esclude(va) completamente l’ergastolano per mafia (tra gli altri) dall’accesso ai benefici penitenziari e, appunto, fra questi, alla liberazione condizionale.
In un primo tempo, i Giudici costituzionali (sentenza n. 135 del 2003) avevano escluso il contrasto della disciplina contenuta nell’art. 4-bis, comma 1, sopra citato, con il diritto “necessario” ad una pena con funzione rieducativa, in quanto l’inaccessibilità alla liberazione condizionale, per il detenuto che non collabora, non sarebbe stata frutto di un automatismo, ma di una libera scelta dello stesso detenuto, pur essendo nelle condizioni per farlo [3].
In un secondo momento, tuttavia, la Corte costituzionale ha rimeditato il suo pensiero, sulla base del fatto che la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, potendo ben essere il frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi ricollega, e non anche segno di effettiva risocializzazione (così come, d’altra parte, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali) e in considerazione del persistente dubbio sulla effettiva “libertà” della scelta.
Lo scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario può infatti assumere una portata drammatica, quando lo obbliga a scegliere tra la possibilità tornare libero e il suo contrario, cioè un destino di reclusione senza fine.
D’altra parte, potrebbe anche darsi la possibilità di una scelta tragica tra la conquista di una libertà che esponga a rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a tale libertà, per preservarli da tali pericoli.
In definitiva, dunque, secondo l’impostazione più recente della Corte costituzionale, la collaborazione del condannato all’ergastolo per reati di mafia, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con l’ambiente criminale, non è compatibile con la Costituzione, nel momento in cui risulti l’unica possibile strada, a disposizione di costui, per accedere alla liberazione condizionale.
La Corte chiama, e il Legislatore è costretto a rispondere.
Conseguentemente, con un disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura, dal titolo “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia”, il Parlamento ha cercato di trovare una soluzione di compromesso alla pressante richiesta sul punto della Corte costituzionale, di modo da raggiungere prima dell’8 novembre 2022 (scadenza ultima fissata dalla Consulta per dichiarare l’incostituzionalità dell’attuale normativa in materia) un cambio di disciplina costituzionalmente tollerabile.
Già in precedenza, peraltro, la Corte aveva sollecitato (con ordinanza n. 97 del 2021) il Legislatore a intervenire, disponendo un primo rinvio della decisione pendente, e rilevante ai fini della predetta dichiarazione di incostituzionalità, all’udienza pubblica del 10 maggio 2022.
In quella occasione, i Giudici costituzionali avevano precisato che un accoglimento immediato delle questioni proposte avrebbe comportato effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in esame, e che esigenze di collaborazione istituzionale imponevano loro di disporre, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale, il rinvio del giudizio in corso, al fine di offrire al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia.
Il concetto di fondo era che spetta in primo luogo al Legislatore ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata, mentre compito della Corte sarebbe stato quello di verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte.
Nel merito della questione, peraltro, l’ordinanza di rinvio dei Giudici costituzionali, come visto, era stata abbastanza chiara: le norme che escludono in automatico che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo, laddove costui non abbia collaborato con la giustizia, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale (delitti di mafia), ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, sono incostituzionali.
In concreto, fino a quel momento, la richiesta di accedere alla liberazione condizionale, se presentata da condannati per i delitti compresi nel comma 1 dell’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (mafia e dintorni), poteva essere valutata nel merito solo laddove essi avessero collaborato con la giustizia, oppure nei casi di accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione medesima, di modo che il Tribunale di sorveglianza, investito della domanda di liberazione anticipata, in mancanza della condizione dell’avvenuta collaborazione, non poteva verificare né il superamento della soglia minima della pena già scontata, né il «sicuro ravvedimento» del condannato, condizioni che avrebbero condotto, ordinariamente, alla concessione del beneficio.
D’altra parte, in tanto la disciplina dell’ergastolo si manterrebbe compatibile con la Costituzione, in quanto ai condannati alla pena perpetua venga concessa proprio la possibilità di ottenere il beneficio della liberazione condizionale, anche attraverso il computo dei periodi di liberazione anticipata, e una volta conseguito l’obiettivo della rieducazione.
Avendo peraltro la Corte costituzionale ragionato negli stessi termini già nella sentenza n. 253 del 2019, con riguardo alla concessione di permessi premi, a maggior ragione le ragioni evidenziate in quella sede erano da considerarsi ancora più stringenti nei casi in cui la probabilità di seri e profondi mutamenti della personalità del detenuto è resa elevata dalla rilevante durata del percorso carcerario e dal lungo tempo trascorso dal fatto.
La Camera dei Deputati ha così votato un disegno di legge con il quale ha cercato di dare una risposta ai dubbi di costituzionalità sollevati dalla Corte.
In primo luogo, è stato previsto che l’ottenimento dei benefici carcerari prima negati (inclusa la liberazione condizionale) sia subordinato all’allegazione, da parte dell’interessato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza.
Tali elementi devono consentire di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.
In secondo luogo, il giudice, prima di decidere sull’istanza volta al conseguimento del beneficio carcerario, deve da un lato chiedere il parere della Procura competente in primo grado di giudizio e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e dall’altro acquisire informazioni dalla direzione dell’Istituto penitenziario dove l’istante è detenuto o internato, disponendo, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria.
Infine, e in ogni caso, i soggetti condannati per reati di mafia non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo.
Il disegno di legge non è stato approvato anche dal Senato e dunque non è divenuto legge nella scorsa legislatura, di modo che il governo attualmente in carica ha dovuto correre ai ripari a ridosso dell’imminente udienza della Corte costituzionale, di fatto “copiando” in un decreto-legge, con alcuni marginali modifiche, la norma già approvata dalla Camera dei Deputati [4].
Le nuove disposizioni incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all’ergastolo) per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia. Costoro sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.
Sono stati così introdotti nell’ordinamento, a pochi giorni dalla nuova udienza della Corte costituzionale – che aveva sostanzialmente già condannato a morte la disciplina previgente -, condizioni tali da rendere comunque molto arduo, per un boss ancora pericoloso - o meglio che non abbia dimostrato la sua totale sopravvenuta immacolatezza -, l'uscita dal carcere, pur non avendo mai collaborato. Si tratta, secondo l’Unione delle Camere penali, di condizioni “impossibili”, che determinerebbero addirittura un peggioramento del regime normativo sospetto di incostituzionalità.
Può darsi. Di certo, si è passati da una mannaia che calava ex lege sul condannato per mafia, a una mannaia che cala per mano del Giudice, con la costruzione di una scalinata da compiere verso la liberazione, prima dell'esalazione dell'ultimo respiro, che resta ripidissima e ardua.
Ma il diritto ad una pena con funzione rieducativa resta un "diritto necessario", a differenza di altri diritti [5], e la Corte costituzionale ci dirà, prima o poi, se le condizioni imposte dal Legislatore per il reinserimento in società del condannato all’ergastolo che si è macchiato di crimini di assoluto allarme sociale sono troppe e vessatorie [6].
[1] "La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
[2] Disciplina estesa in progressione anche per un’altra serie di delitti considerati particolarmente “riprovevoli”.
[3] Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357 (in G.U. 1a s.s. 03/08/19949, n. 32) aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevedeva che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma potessero essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
[4] Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162.
[5] Il fatto che un diritto non sia a contenuto costituzionalmente vincolato non esclude ovviamente che possa esistere in ogni caso un diritto riconosciuto da una legge dello Stato. Ad esempio, il diritto ad abortire, entro i limiti temporali e di consapevolezza della scelta stabiliti dalla normativa in materia, resta un diritto, proprio perché riconosciuto da una disposizione di legge, e nonostante quanto ritenuto, in una dichiarazione pubblica, dal nuovo Ministro della Famiglia.
[6] Come prevedibile, la Corte costituzionale ha rinviato gli atti alla Corte di Cassazione, a seguito dell'approvazione del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, affinché i Giudici di legittimità rivalutino la questione di costituzionalità già sollevata con riferimento alla previgente disciplina legislativa, alla luce delle novità introdotte dal Legislatore.