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Guida al diritto (23/2024)

Carmine Spadavecchia • giu 21, 2024

sulle riforme in corso (magistratura e premierato):

- Giulio M. Salerno*, Carriere magistrati e “premierato”, due riforme con un destino collegato (Guida al diritto 23/2024, 12-14, editoriale). Difficile ritenere che il modello per come al momento prospettato sia "anti-democratico" o lesivo dei canoni fondamentalissimi dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. La separazione tra i magistrati è applicata in quasi tutti gli Stati europei ed è coerente con l’impianto accusatorio del sistema processuale penale. [*ordinario di Diritto processuale e pubblico presso l’Università di Macerata] 



sul decreto autovelox:

DM 11.4.2024 Min. infrastrutture e trasporti [GU 28.5.2024 n. 123], Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992.

- testo del decreto (Guida al diritto 23/2024, 15-23)

- commenti:

--- Domenico Carola, Sull’uso dei misuratori di velocità resta aperta l’incognita delle multe (Guida al diritto 23/2024, 24-28) [le novità]

--- Domenico Carola, Solo per “rilevamenti a distanza”, no alla contestazione immediata (Guida al diritto 23/2024, 29-31) [applicazione e definizioni generali]

--- Domenico Carola, Dalla collocazione all’impiego delle postazioni fisse e mobili (Guida al diritto 23/2024, 32-37) [modalità di utilizzo degli strumenti]


sul superbonus:

DL 29.3.2024 n. 39 - L 23.5.2024 n. 67, Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

- Laura Biarella, Superbonus, spese sostenute nel 2024 spalmate in dieci anni e non più in quattro (Guida al diritto 23/2024, 39-46). [guida alla lettura e mappa delle novità principali]


sulle avvocature pubbliche (tetto annuale ai compensi professionali):

- Cons. Stato V 21.5.24 n. 4489, pres. Lotti, est. Urso (Guida al diritto 23/2024, 51): L’art. 9, comma 6, DL 24.6.2014 n. 90 – L 11.8.2014 n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) prevede che, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti di uno stanziamento che non può superare quello relativo all’anno 2013. Dispone il comma 7 che tali compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ogni avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Questa disciplina ha la specifica finalità di contenere la spesa pubblica in relazione all’ammontare dei compensi professionali corrisposti dalle PA agli avvocati loro dipendenti in correlazione alle attività professionali rese nel difenderle in giudizio. In tale prospettiva, la regola del tetto è di ordine non solo temporale, cioè inerente al quando del pagamento, ma si riferisce alla stessa “corresponsione” come possibilità di ricevere l’erogazione delle somme, proprio perché la ratio risiede nel contenimento della spesa pubblica, non già nel suo differimento. Talché le previsioni impugnate escludono la possibilità di differire a tutti gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali. (Il CdS riforma la sentenza del TAR secondo cui la previsione impugnata consentirebbe di corrispondere le somme nelle annualità successive)



in tema di ambiente (degrado di un sito di importanza comunitaria)

- Cons. Stato IV 30.4.24 n. 3945, pres. Carbone, est. Martino (Guida al diritto 23/2024, 90 T): Nel caso di accertato stato di degrado di un sito di interesse comunitario/zona speciale di conservazione, a seguito di un'istanza-diffida da parte degli enti esponenziali di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell'ambiente per l'adozione di misure volte ad evitare tale degrado, le Amministrazioni competenti hanno l'obbligo di provvedere, anche ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, con autonome e ulteriori "opportune misure". Pertanto, esse non possono limitarsi a documentare l'adozione di provvedimenti contenenti misure di conservazione, ma debbono dimostrare di aver adottato atti contenenti misure "proattive" e "opportune", ovvero "non formali" e, dunque, "effettive" "efficaci" e "adeguate", con effetti misurabili, tali da invertire efficacemente il trend attuale, e quindi specificamente indirizzate a prevenire e contrastare il progressivo deterioramento del sito, ovvero ad assicurare il ripristino delle caratteristiche ecologiche esistenti al momento della sua designazione quale sito di importanza comunitaria. Nel caso di mancata risposta nei sopra indicati termini è ammessa ed è fondata l'azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. Il contenuto delle misure di prevenzione e di contrasto al degrado degli habitat protetti è di natura tecnico-discrezionale, ma la previsione contenuta nell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva habitat, circa la necessità che le misure siano "opportune", ovvero efficaci e adeguate, riduce il margine discrezionale degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali relativamente alla individuazione dei mezzi da impiegare e alle scelte tecniche da operare nell'ambito delle dette "opportune misure". L'adeguatezza delle misure e, quindi, l'efficacia dell'adempimento, dovranno essere misurate in concreto, ex post, in termini di effettiva riduzione dei fenomeni indicatori del degrado. Nel caso in esame, l'istanza di che trattasi, con la quale le Associazioni Clientearth Aisbl e Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv chiedevano l'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel bacino del lago di Vico, si inserisce in un quadro di articolate iniziative, procedimentali e giurisdizionali, avanzate dalle medesime associazioni appellanti, a seguito delle quali sono già intervenute la sentenze del Cons. Stato IV 12.10.2023 n. 8897 (che ha accertato l'obbligo della Regione Lazio di esercitare i propri poteri sostituivi, ai sensi dell'art. 152 DLg. 152/2006, al fine di assicurare l'avvio delle azioni preventive e correttive per contrastare il fenomeno della proliferazione delle alghe nel lago di Vico), nonché la sentenza del TAR Lazio 5^, 3.2.23 n. 1926 (che ha accertato l'obbligo di provvedere della Regione Lazio in ordine alla designazione di una zona vulnerabile ai nitrati, corrispondente all'intero bacino idrografico del lago di Vico, ai sensi della direttiva 91/676/CEE).

- (commento di) Alfredo Moliterni, Giudici amministrativi a presidio dell’effettiva protezione ambientale (Guida al diritto 23/2024, 97-101)


sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale (per assenza ingiustificata):

- TAR Napoli 1^, 9.5.24 n. 3021, pres. Salamone, est. De Falco (Guida al diritto 23/2024, 50-51): 1. L’astensionismo non preventivamente comunicato e addotto solo in seguito costituisce legittima causa di decadenza in quanto genera difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale e viola “l’impegno assunto con il corpo elettorale. 2. Affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento e il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione, fermo restando che le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore al fine di evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze. 3. La decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata è legittima, se la giustificazione addotta dall’interessato sia relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, così da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo. (La ricorrente sosteneva che le assenze erano dovute sia a motivi di lavoro che “per marcare politicamente il proprio disappunto e dissenso rispetto a una gestione della cosa pubblica considerata errata ed impropria”, evidenziando altresì che la formale contestazione degli addebiti sarebbe avvenuta a distanza di oltre un anno dall’ultima assenza. L’Ente locale aveva ribattuto che la motivazione politica delle assenze quale lotta politico-amministrativa non è contemplata quale causa di giustificazione dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e che le giustificazioni della ricorrente erano state manifestate in maniera pubblica solo dopo tre assenze consecutive dal Consiglio e dunque dopo la maturazione della decadenza, senza considerare, poi, che anche sotto il profilo delle esigenze lavorative, parte ricorrente poteva fruire di permessi lavorativi per prendere parte alle sedute del Consiglio). 


in tema di contratto preliminare (sorte del preliminare in caso di sopravvenuto esproprio):

- Cass. 2^, 15.5.24 n. 13435 (Guida al diritto 23/2024, 54 T):Una modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto ovvero dell'istituto della presupposizione qualora si accerti che l'acquisto del terreno si fondava sull'attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile in quanto, successivamente alla stipula del contratto si è determinato oggettivamente un ulteriore e imprevedibile limite alla potenziale sua edificabilità, col rischio di una futura perdita dello stesso diritto di proprietà su parte del terreno promesso in vendita. 

- (commento di) Mario Piselli, Effettuata una specifica applicazione dell’istituto della “presupposizione” (Guida al diritto 23/2024, 62-64) 


in tema di indebito arricchimento:

- Cass. 3^, 27.5.24 n. 14735 (Guida al diritto 23/2024, 48): In caso di esercizio dell’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della PA, l’attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell’A., avendo quest’ultima l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”. [La SC accoglie il ricorso di due professionisti contro la sentenza del giudice d’appello che aveva erroneamente addossato ai ricorrenti l’onere della prova dell’indebito arricchimento sotto il profilo del rifiuto o dell’inconsapevolezza della Regione convenuta]


in tema di e-commerce:

- Corte giust. Ue 2^, 30.5.24, cause riunite C-662/22 e C-667/22, causa C- 663/22, cause riunite C- 664/22 e C-666/22, causa C-665/22 (Guida al diritto 23/2024, 52): Per la direttiva sul commercio elettronico spetta allo Stato membro di origine del fornitore di servizi della società dell’informazione disciplinare l’erogazione di tali prestazioni. Gli Stati membri di destinazione sono tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, e non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Il diritto UE vieta misure come quelle previste dall’Italia: la quale non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l’esercizio di detti servizi nel territorio nazionale, non sono previsti nello Stato membro in cui gli operatori sono stabiliti. Tali obblighi non rientrano tra le eccezioni consentite dalla direttiva sul commercio elettronico. 


sull’acquisto di servizi on line:

- Corte giust. Ue 5^, 30.5.24, causa C-400/22 (Guida al diritto 23/2024, 51-52): Il consumatore deve specificatamente essere informato del fatto che, se inoltra on line un ordine per ricevere un servizio, col click scatta anche l’obbligo di pagamento. Sussiste lo stesso diritto a essere edotti dell’impegno assunto verso il prestatore anche quando il pagamento sia dovuto solo al verificarsi di una data condizione. È quindi necessario che il prestatore di servizi specifichi quando l’inoltro dell’ordine fa scattare l’impegno contrattuale al pagamento. In mancanza di specifica il consumatore non è vincolato all’adempimento che può comunque successivamente confermare. In dettaglio, circa la questione se il requisito di apporre sul pulsante da cliccare una dicitura espressa relativa al conseguente obbligo di pagare il prestatore sia applicabile anche quando l’obbligo viene in essere solo al verificarsi di una data condizione e non con il semplice inoltro, va precisato che il professionista è ugualmente vincolato e deve perciò informare, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, il consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine a un obbligo di pagamento. Tale obbligo del professionista vige quindi “indipendentemente” dalla questione se l’obbligo di pagamento sia incondizionato oppure se quest’ultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo l’ulteriore realizzazione di una condizione come il raggiungimento dei propri diritti affidati alla realizzazione di un’attività professionale - andata a buon fine - da parte del prestatore. Per cui se il professionista non ha adempiuto all’obbligo d’informazione il consumatore non è vincolato dall’ordine inoltrato. Nulla impedisce, tuttavia, al consumatore di dare successiva conferma al proprio ordine. 


in procedura civile (rinvio pregiudiziale in cassazione):

- Cass. SSUU 29.5.24 n. 15130 (Guida al diritto 23/2024, 49): In tema di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., l’ordinanza di rinvio emessa dal giudice di merito senza avere sentito le parti sul proposito di investire la Corte di cassazione, in violazione del primo comma dell’art. 363-bis (il giudice «sentite le parti costituite» può disporre il rinvio), non è automaticamente nulla né rende di per sé inammissibile il rinvio, potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla Corte di cassazione con le memorie in vista della pubblica udienza e con la discussione orale dinanzi alla Corte; all’esito di tali attività l’ammissibilità del rinvio, già valutata dal Primo Presidente prima facie, potrà avere conferma se il Collegio riterrà che sussistono le condizioni oggettive previste dalla medesima disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, gravi difficoltà interpretative, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) o smentita, nel qual caso il rinvio sarà dichiarato inammissibile. Questa soluzione è anche in sintonia con la norma di chiusura del sistema delle nullità (l’art. 162, comma 1, c.p.c: «Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti») che lungi dal correlare la nullità all’impossibilità giuridica di produzione di effetti dell’atto nullo, ammette al contrario la correlazione della prima con la possibilità giuridica dell’atto (nullo), al fine di favorirne il raggiungimento dello scopo, ove possibile, mediante una regola di autorettificazione del processo orientata a favorire la statuizione di merito.


in tema di intercettazioni:

- Corte giust. Ue 30.4.24, causa C-670/22 (Guida al diritto 23/2024, 104 s.m.): In tema di telecomunicazioni cifrate l'art. 31 della direttiva 2014/41 (direttiva Ue 3.4.2014 n. 41 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’ordine europeo di indagine penale) va interpretato nel senso che una misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, costituisce un'"intercettazione di telecomunicazioni", ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all'intercettazione. Nel caso in cui lo Stato membro di intercettazione non sia in grado di identificare l'autorità competente dello Stato membro notificato, tale notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal fine. 

- (commento di) Alberto Cisterna, Caso EncroChat, la Corte di giustizia si pronuncia sull’utilizzo di prove nei procedimenti penali (Guida al diritto 23/2024, 104-109). Della questione pregiudiziale la Corte è stata investita in un procedimento innescato da due denunce per reati di furto di cellulare. Gli indagati usavano “criptofonini anti-intercettazione” da intendersi come smartphone che impiegano un hardware standard.


in procedura penale:

- Corte cost. 23.5.24 n. 93, pres. Barbera, red. Modugno (Guida al diritto 23/2024, 76 T): L'art. 34, comma 2, c.p.p., è incostituzionale, per violazione dell'art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della suddetta causa di esclusione della punibilità, 

- (commento di) Aldo Natalini, Un nuovo intervento della Consulta che amplia le situazioni di garanzia (Guida al diritto 23/2024, 80-82)


 

c.s.


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